Nell’appuntamento odierno ci occupiamo del principio contabile Oic 17 dedicato al “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”. L’Oic 17, rinnovato, presenta una struttura a due sezioni, una dedicata al bilancio consolidato e l’altra al tema del “metodo del patrimonio netto”, in precedenza trattato dall’Oic 21.
Vediamo dapprima la sezione dedicata al bilancio consolidato e alle principali modifiche intervenute.

La prima innovazione da sottolineare riguarda la rilevazione e valutazione delle differenze iniziali e successive da annullamento, tipiche della procedura di consolidamento.
Al paragrafo 20, viene chiarito che tale differenza si determina attraverso il confronto tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata (articoli 31 e 33, Dlgs 127/1991).
In modo analogo sono disciplinate le differenze successive da annullamento. Tale argomento è approfonditamente trattato partendo dal paragrafo 62 fino al paragrafo 74 dell’Oic 17. In particolare, dal paragrafo 62 al paragrafo 66 vengono trattati sia il tema dell’“Eliminazione delle partecipazioni e determinazione della differenza da annullamento” che quello della “data del consolidamento”. In tali paragrafi viene precisato che l’eliminazione delle partecipazioni oggetto di consolidamento è effettuata alla “data di acquisizione del controllo” in quanto tecnicamente più corretta. Il principio ammette, tuttavia, l’utilizzo della “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” (paragrafo 64) dato l’esplicito richiamo, a tale momento, fatto dal primo comma dell’articolo 33 del Dlgs 127/1991.

Dal paragrafo 116 arriva una nuova importante precisazione. Nel caso di società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, in quanto in precedenza esonerate (ad esempio, nel caso di piccoli gruppi o possesso di partecipazioni irrilevanti), il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Infatti, in tali casi potrebbe non essere disponibile una documentazione adeguata ovvero tali valori potrebbero essere irrilevanti. Se invece si tratta di una subholding, che redige per la prima volta il consolidato, il principio raccomanda che il bilancio consolidato sia effettuato con riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni, in quanto tecnicamente più corretto.

Il nuovo Oic 17 dedica ampio spazio alla classificazione in bilancio (paragrafo 28) e alle modalità di utilizzo del “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” (si vedano in particolare i paragrafi 23, 73, 74 e 79).

Il tema della cessione delle partecipazioni in ambito di consolidato viene analizzato in base agli effetti che detta cessione ha sul controllo della partecipata. In particolare, i paragrafi 79 e 80 esaminano il trattamento contabile, della cessione parziale di partecipazione, che non causa la perdita di controllo.
Nel caso in cui, a seguito di cessione di partecipazione, si verifichi la perdita del controllo (paragrafi 81, 82 e 83), il paragrafo 83 precisa che la partecipazione deve essere deconsolidata alla data della cessione, per evidenziare il contributo reddituale della partecipazione fino alla data di cessione. In deroga a tale principio, nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento, è tuttavia consentito utilizzare il valore della partecipazione alla data di chiusura del precedente esercizio. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall’inizio dell’esercizio.

Nel capitolo dedicato ai casi particolari, viene precisato quale deve essere il trattamento contabile da riservare ai beni in leasing quando si redige un bilancio consolidato (dal paragrafo 103 al 108). Il principio raccomanda l’adozione del metodo finanziario, nella contabilizzazione del leasing, risultando lo stesso la soluzione tecnicamente da preferire (paragrafo 107), in quanto dà separata indicazione dei beni ricevuti in leasing nelle singole voci delle immobilizzazioni dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato. È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato. In questo caso, si forniscono in nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall’articolo 2427 cc, numero 22.

Gli altri interventi meritevoli di segnalazione riguardano:
le nozioni di controllo e collegamento (vedi capitolo definizioni)
le precisazioni in merito all’esonero (paragrafo 24) e all’esclusione (paragrafo 28) dall’area di consolidamento
la razionalizzazione e semplificazione della parte relativa all’informativa
l’eliminazione della disciplina contabile dei bilanci aggregati.
Rispetto alla versione pubblicata nel 2013, un’importante modifica riguarda il trattamento della differenza positiva da annullamento, in mancanza dei requisiti per la sua iscrizione sull’asset della società acquisita (ipotesi di un cattivo affare). Si è precisato che, in tale caso, la differenza riscontrata è iscritta in detrazione della “Riserva di consolidamento” fino a concorrenza del relativo importo e solo l’eventuale eccedenza è imputata a conto economico nella gestione straordinaria, voce E21 “oneri”.
Si segnalano, infine, le seguenti appendici:
appendice legislativa sul bilancio consolidato
schemi di bilancio consolidato contenente gli esempi di Schema di stato patrimoniale consolidato e di Schema di conto economico consolidato
linee guida generali per la determinazione dei valori correnti delle principali attività
esempi di eliminazione di utili e perdite infragruppo.

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