In tema di indagini finanziarie, una volta dimostrata la pertinenza dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con il soggetto in fase di accertamento  l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni di quei rapporti rispecchino operazioni aziendali ma, al contrario, è il contribuente, sul quale viene ribaltato l’onere probatorio, che deve dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa, non essendo sufficienti affermazioni generiche, sommarie o cumulative. Questo quanto afferma l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1236 del 22 Gennaio 2015.

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