Per quanto riguarda il contenuto delle scritture e delle registrazioni contabili, persino nell’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr n. 600/1973, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse (cfr Cassazione 11599/2007, 951/2009, 1647/2010; da ultimo, Cassazione 24313/2014, 4629/2014 e 3950/14).
                                                       
Sentenza n. 1951 del 4 febbraio 2015 (udienza 6 ottobre 2014)
Cassazione civile, sezione tributaria - Pres. Piccininni Carlo - Est. Vella Paola
Articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973 – Accertamento analitico-induttivo – Contenuto delle scritture e delle registrazioni contabili – L’atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità – Grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate

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