Per fruire dell’ Ecobonus in caso di riqualificazione energetica degli edifici o del Bonus Ristrutturazioni, l’unica possibilità di pagamento prevista è rappresentata dal bonifico bancario o postale. Se si sbaglia la compilazione del bonifico, l’agevolazione non decade, ovvero non si perde il diritto alla detrazione a condizione che la ritenuta d’acconto applicata nel bonifico sia stata dell’8% e che vengano comunque rispettati gli altri vincoli imposti dalla normativa.
Bisogna quindi fare attenzione e ricordarsi che la ritenuta d’acconto rispetto al 2014 è raddoppiata.
Nel 2015 i contribuenti che fanno lavori di ristrutturazione edilizia o di recupero energetico utilizzando le agevolazioni o usufruendo del bonus mobili, continuano ad applicare ancora le aliquote di detrazione fiscale 2014, prorogate dalla Legge di Stabilità, ma con raddoppio della ritenuta d’acconto: dal 4 all’8% (Manovra economica, articolo 44, comma 27).
La ritenuta si trattiene solo nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi delle detrazioni sulle ristrutturazioni e di conseguenza, nel momento in cui effettua il bonifico, segue tutte le indicazioni del caso (citando quindi gli estremi della legge che concede le detrazioni, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiante, ecc.).
Il Ddl Stabilità 2015 cambia l’articolo 25, comma 1 del Dl 78/2010, in base al quale nel momento con cui il contribuente effettua il bonifico all’impresa che ha eseguito i lavori, intendendo poi usufruire dell’agevolazione fiscale, la banca o Poste Italiane effettuano la ritenuta fiscale.
Si ricorda che il momento rilevante, ai fini fiscali, è quello in cui viene effettuato il pagamento e non quello in cui il beneficiario (l’impresa che ha eseguito i lavori), riceve la somma. Quindi, i bonifici effettuati entro il 31 dicembre continueranno ad avere la ritenuta al 4%, mentre dal primo gennaio, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, l’aliquota salirà all’8%.
Se nel bonifico sono stati inseriti i riferimenti normativi relativi alla riqualificazione energetica degli edifici invece che quelli riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si potrà comunque usufruire nella successiva dichiarazione dei redditi dello sconto IRPEF del 50%, diluito in 10 quote annuali di pari importo purché siano stati rispettati tutti i presupposti per la fruizione della detrazione fiscale di cui si vuole usufruire. Stessa cosa nel caso inverso.
Per il Bonus Arredi sono ammesse alternative forme di pagamento.
La detrazione fiscale al 50% prevista a condizione che si sia effettuata una ristrutturazione edilizia nell’immobile che si intende arredare con i mobili e gli elettrodomestici acquistati, ha luogo anche per pagamenti fatti con bonifico bancario, bancomat o carta di credito.
Sui bonifici per lavori non agevolati non si trattiene alcuna imposta.

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