Qual è l'aliquota Iva da applicare all'acquisto di un parquet flottante in un progetto di manutenzione straordinaria?

L’iva agevolata al 10%, in occasione di interventi di recupero edilizio, è prevista solo per i beni finiti ovvero per i beni che, pur venendo incorporati nell'immobile, non perdono la loro individualità. L’acquisto del parquet, pur se di tipo flottante, non rientra tra i beni finiti e deve, pertanto, essere assoggettato all’aliquota Iva ordinaria. Tale tipo di pavimento, infatti, anche se può essere messo in posa senza l’uso di collanti, una volta smontato, non è un bene dotato di una propria autonomia e funzionalità (risoluzione n. 71/2012).


Fonte: Agenzia Entrate

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