Voluntary disclosure in materia di rientro di disponibilità finanziarie e patrimoniali detenute all’estero – Un breve quadro di sintesi della normativa.
Il 2014, iniziato con un primo tentativo – il D.L. n. 4 del 28.01.2014, poi soppresso con Legge di conversione n. 50 del 28.03.2014 – di introduzione della procedura di collaborazione volontaria del contribuente, si chiude con l’introduzione ufficiale di una procedura che sarà uno spartiacque in materia di lotta all’evasione fiscale, la cd. voluntary disclosure.
La Legge n. 186 del 15.12.2014, infatti, disciplina l’istituto della cd. voluntary disclosure. Attraverso tale procedura, il contribuente ha la possibilità di far rientrare i capitali detenuti in Paesi esteri, beneficiando – allo stesso tempo – di sanzioni e risvolti amministrativi e penali sicuramente più miti.
Entrando nello specifico, così da illustrare sinteticamente le novità più rilevanti del provvedimento sopra richiamato, l’art. 1 della Legge n. 186/2014 viene a regolare l’istituto della cd. voluntary disclosure.
Tale collaborazione mette il contribuente nelle condizioni di sanare gli illeciti fiscali commessi fino al 30 settembre 2014. Illeciti fiscali che possono essere relativi sia agli obblighi di dichiarazione, di cui al D.L. n. 167 del 28 giugno 1990, convertito dalla Legge n. 227 del 4 agosto 1990, sia a quelli relativi alle violazioni in materia di imposte sui redditi, di imposte sostitutive, di IRAP e di IVA.
Considerato pacifico come non sia prevista alcuna riduzione delle imposte dovute, nel merito di quelli che sono i benefici apportati da tale procedura, occorre richiamare l’art. 5-quinquies del citato D.L. n. 167/1990. In particolare, tali benefici riguardano il profilo sanzionatorio, sia in ambito amministrativo che penale.
Brevemente, da un punto di vista amministrativo è prevista la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990), nonché di imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA e ritenute.
Da un punto di vista penale, invece, l’art. 5-quinquies del D.L. n. 167/1990 esclude la punibilità per i delitti di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, “dichiarazione infedele”, “omessa dichiarazione”, “omesso versamento di ritenute certificate” e “omesso versamento di IVA”, di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, nonché per le condotte previste dagli articoli 648-bis – riciclaggio – e 648-ter  -impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – del codice penale.
Relativamente ai contribuenti nei confronti dei quali si apre questo nuovo scenario per regolarizzare la propria posizione fiscale, occorre fare una distinzione. Infatti, i destinatari previsti dalla norma in commento sono da rinvenirsi nei contribuenti che si sono resi responsabili della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, nonché in tutti gli altri, a prescindere dalla loro natura e forma giuridica, secondo la cd. collaborazione volontaria allargata.
Relativamente ai primi – i contribuenti che si sono resi responsabili della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale – possono avvalersi del beneficio sopra richiamato le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia, che, pur avendo detenuto, nel periodo d’imposta, investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, non li hanno indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.
In proposito, l’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990 stabilisce la possibilità di accedere alla voluntary disclosure, oltre che per le irregolarità delle dichiarazioni per le imposte dirette e indirette, anche per la definizione delle sanzioni relative per le eventuali violazioni di tali obblighi, nonché dell’accertamento, mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio ex art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, per le violazioni in materia di imposte sui redditi, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, unitamente alle eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
È d’uopo, altresì, tener presente che tale procedura è preclusa a coloro i quali hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, relativi all’ambito oggettivo (si ricorda, monitoraggio fiscale, imposte sui redditi, di imposte sostitutive, di IRAP e di IVA) di applicazione della procedura.
La richiesta di accesso alla voluntary disclosure, che non può essere proposta più di una volta, si attiva mediante l’inoltro di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, da presentarsi non oltre il 30 settembre 2015. I periodi d’imposta oggetto di tale istanza devono necessariamente essere tutti quelli per i quali non sono scaduti i termini per l’attività accertativa del Fisco. Il contribuente, quindi, è tenuto ad indicare ogni singolo investimento, sia finanziario che patrimoniale, costituito e/o detenuto in Paesi esteri, direttamente o indirettamente.
Tale procedura di collaborazione volontaria, una volta che è stata avviata con l’inoltro dell’istanza all’Agenzia delle Entrate, risulta strettamente vincolata – pena il venir meno degli effetti premiali – al corretto e puntuale versamento – per intero – delle somme determinate dallo stesso Fisco, entro le scadenze stabilite dal citato art. 5-quater, comma 1, lett. b) e senza avvalersi di compensazione con altri crediti erariali.
Un eventuale omesso pagamento, infatti, permetterebbe all’Agenzia delle Entrate di notificare, anche in deroga ai termini di cui agli articoli n. 43 del D.P.R. n. 600/1973, n. 57 del D.P.R. 633/1972 e n. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, un eventuale avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione, con la rideterminazione delle sanzioni, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito o a quello di redazione dell’atto di adesione o di notifica dell’atto di contestazione.
Per quanto riguarda, invece, i destinatari della cd. collaborazione volontaria allargata, la Legge in commento, all’art. 1, stabilisce che, fino alla medesima scadenza del 30 settembre 2015, anche i soggetti diversi da quelli destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale possono avvalersi della procedura di voluntary disclosure.
Così come per i contribuenti che si sono resi responsabili della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, anche in questo caso i contribuenti hanno facoltà di sanare le eventuali violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’IVA, nonché quelle relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014. La condizione è, ovviamente, che gli stessi non siano venuti a conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione della cd. collaborazione volontaria.
A livello strettamente procedurale, anche in questo caso è previsto l’inoltro dell’istanza all’Agenzia delle Entrate, la quale risulta strettamente vincolata – pena il venir meno degli effetti premiali – al corretto e puntuale versamento – per intero – delle somme determinate dallo stesso Fisco, entro le scadenze stabilite dal più volte citato art. 5-quater, comma 1, lett. b) del D.L. n. 167/1990.
Da ultimo, il breve quadro di sintesi finora tracciato – con riferimento alle novità introdotte dalla citata Legge n. 186/2014, apportante l’istituto della cd. voluntary disclosure – è doveroso concluderlo con un richiamo all’art. 5-septies del D.L. n. 167/1990,che introduce una nuova ipotesi di reato. Nella fattispecie, sia l’autore della violazione in materia di monitoraggio fiscale, che il contribuente che opera nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, nel caso esibiscano o trasmettano atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero forniscano dati e notizie non rispondenti al vero, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

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