Anche il chiamato in causa in un giudizio civile di esecuzione del contratto in forma specifica è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di registro (articolo 57 del Dpr 131/1986 - Tur) in relazione alla sentenza emessa, se non è rimasto estraneo al rapporto sostanziale in essa racchiuso.
Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 25790 del 5 dicembre 2014.

I fatti
Il Tribunale di Latina aveva disposto il trasferimento di un immobile in Castellonorato di Formia ex articolo 2932 cc, realizzando direttamente l’effetto traslativo del contratto di permuta del bene. Nonostante il terreno medio tempore fosse stato alienato a terzi, l’Agenzia ha rilevato l’omessa registrazione della sentenza e, con avviso di liquidazione, ha recuperato l’imposta nei confronti del signor Tale.
In particolare, in sede civile, il contribuente, chiamato in causa insieme alla moglie, aveva dedotto in giudizio la simulazione dell’atto di vendita in favore della figlia e l’inefficacia della permuta tra la figlia e il signor X.

Nei gradi di merito, le Commissioni tributarie hanno, rispettivamente, annullato l’avviso e confermato la sentenza di primo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro:
insufficienza della motivazione su un fatto decisivo della controversia, in quanto la Commissione regionale ha definito il ricorrente “teste escusso”, trattandosi invece di parte del giudizio
violazione e falsa applicazione dell’articolo 57 del Tur, poiché il giudice di secondo grado aveva escluso dalle parti in causa il ricorrente, chiamato in causa e che ha formulato deduzioni finalizzate ad affermare l’infondatezza della domanda civile
violazione e falsa applicazione dell’articolo 323 cpc e dell’articolo 37 del Tur, avendo omesso i giudici di appello di valutare che il Tribunale aveva disposto il trasferimento del bene ex articolo 2932 cc, realizzando direttamente l’effetto traslativo del bene, essendo irrilevante, ai fini dell’imposizione fiscale che, nelle more, il bene fosse stato trasferito a terzi.
La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’ufficio e decidendo nel merito, ha affermato, con la sentenza in esame, che “il contribuente, nella fattispecie in esame, non è rimasto estraneo al rapporto, essendo stato chiamato in giudizio dalla figlia … ed avendo il ricorrente formulato domande aventi rilievo nel rapporto processuale”.

Osservazioni
I giudici di legittimità sono stati chiamati a verificare che il terzo chiamato in causa in un giudizio civile di esecuzione del contratto in forma specifica sia o meno da considerare tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta di registro, previsti dall’articolo 57 del Dpr 131/1986. E, inoltre, se tale obbligo sussisteva anche in presenza di un trasferimento del bene a terzi, fatto che rendeva impossibile l’esecuzione della sentenza.

Al riguardo, la Corte di piazza Cavour prima ha riportato il contenuto dell’articolo 57 e ha sottolineato che, secondo la lettera della norma, tra gli obbligati al pagamento dell’imposta di registro vi sono, fra gli altri, le parti contraenti e le parti in causa, oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
Poi, ha richiamato il principio secondo il quale “in tema di imposta di registro, l’obbligazione solidale prevista dall’art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno presto parte al procedimento unico, essendo oggetto dell’imposta, quale indice di capacità contributiva, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estranei” (Cassazione, sentenze n. 14305/2009, 16891/2009 e 16745/2010).
Il presupposto della solidarietà, quindi, non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza. Ma non è stato così nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte.

La Cassazione, infatti, ha preso le distanze da tale principio chiarendo che, nel caso esaminato, non vi è stata affatto estraneità del contribuente al rapporto processuale sia perché è stato chiamato in giudizio dalla figlia che aveva dedotto di essere persona fittiziamente interposta dai genitori relativamente alla proprietà del terreno, sia perché egli stesso ha formulato domande relative al rapporto in contestazione innanzi al giudice civile (quali, ad esempio, la simulazione dell’atto di trasferimento con la figlia, l’inefficacia della scrittura privata di permuta dalla figlia al signor X, l’estraneità della figlia al giudizio, la risoluzione del contratto di permuta per inadempimento dello stesso signor X, eccetera).

Il contribuente doveva essere considerato, quindi, parte “in causa” ai sensi dell’articolo 57 del Tur, conclusione in linea con i chiarimenti forniti dall’Agenzia in sede di interpretazione della norma. Al riguardo, è stato affermato che il rapporto di solidarietà passiva trova applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, quindi, dei soggetti estranei a tale rapporto (risoluzione n. 82/2013).

Inoltre, il contribuente era tenuto al pagamento dell’imposta (ex articolo 37 del Dpr 131/1986) nonostante l’asserito venir meno dell’effetto traslativo a seguito dell’impossibilità di eseguire la sentenza del Tribunale, in quanto, secondo la Corte, l’effetto traslativo del bene, disposto direttamente da una sentenza del giudice civile ex articolo 2932 cc, non può venir meno se il bene stesso viene trasferito a terzi medio tempore. Tale effetto, infatti, può essere cancellato solo a seguito del positivo esperimento di un mezzo di impugnazione ex articolo 323 cpc.
Imposta, quindi, da versare con aliquota dell’8% (articolo 1, parte I, tariffa allegata al Tur, vigente ratione temporis), trattandosi di un trasferimento a titolo oneroso della proprietà di un immobile.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top