Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, si applica anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cfr. Cass., SS.UU., n. 13676/2014

Sentenza n. 25533 del 2 dicembre 2014 (udienza 5 novembre  2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Iacobellis Marcello
Art. 38 del DPR n. 602 del 1973 – Termine di decadenza per il rimborso – Decorrenza dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata” – Si applica anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea

0 commenti:

 
Top