La legge di stabilità per l’anno 2015, approvata in via definitiva dal Parlamento il 22/12/14, ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, apportando novità all’istituto del Ravvedimento Operoso.
DI COSA SI TRATTA
Il Ravvedimento Operoso è un istituto deflattivo del contenzioso, che permette al contribuente di sanare autonomamente errori od omissioni relativi al pagamento di imposte, prima che l’Agenzia delle Entrate abbia avviato ispezioni, controlli o verifiche.
Tale istituto è detto “deflattivo del contenzioso”, perché il contribuente sana la propria posizione debitoria autonomamente, senza attendere l’esito dei controlli effettuati dagli uffici finanziari, e così evitare le lungaggini di un contenzioso amministrativo o giudiziale con l’erario.
IN COSA CONSISTE
Il Ravvedimento Operoso consiste nella possibilità di sanare la propria posizione debitoria, applicando una sanzione ridotta rispetto alla normale aliquota che andrebbe ad applicare l’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.
Attraverso il ravvedimento, dunque, il contribuente versa all’erario l’imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi.
La novità introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 è rappresentata dal fatto che sono state variate le sanzioni per chi si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso.
Le sanzioni applicabili, dal 1° gennaio 2015, sono :
0,2% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento sarà eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
3% se il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
3,33% se il pagamento sarà eseguito oltre i 30 giorni, ma entro i 90 giorni;
3,75% se il pagamento sarà eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla scadenza;
4,29% entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate);
5% oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate);
6% dopo la constatazione della violazione.
Oltre alle sanzioni, il contribuente deve versare anche gli interessi, calcolati al tasso legale che, per l’anno 2015, è stato determinato (dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) nella misura dello 0,5%.
Gli interessi si calcolano dal giorno della scadenza del tributo omesso sino al giorno dell’adempimento, cioè del pagamento.
ESEMPIO
Il contribuente Caio omette di versare l’Iva per euro 1.000,00 relativa al mese di gennaio 2015, e rinvia il pagamento al 16 aprile 2015.
Egli, sfruttando l’istituto del ravvedimento, verserà:
euro 1.000,00 a titolo di omesso versamento Iva mese gennaio 2015;
euro 33,30 a titolo di sanzione ridotta (3,33% perché il ravvedimento avviene dopo i 30 giorni dalla scadenza, ma entro i 90 giorni successivi);
euro 0,83 a titolo di interessi legali, calcolati al tasso dello 0,50% dal giorno della scadenza del tributo (16/02/15) al giorno dell’adempimento (16/04/15).
COME SI EFFETTUA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il ravvedimento si effettua mediante il versamento del tributo omesso, della relativa sanzione e degli interessi.
Il pagamento è effettuato utilizzando il modello F24, ed indicando in esso i codici tributi relativi: al tributo omesso, alla sanzione e agli interessi.

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