Ho un terreno edificabile, a suo tempo rivalutato. Se usufruisco della nuova analoga opportunità prevista dalla Stabilità 2015, posso compensare quanto ho versato in precedenza o devo chiedere il rimborso?

La Stabilità 2015 (articolo 1, commi 626 e 627, della legge 190/2014) ha introdotto la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni edificabili o con destinazione agricola (e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), posseduti al 1° gennaio 2015. In caso di precedente rivalutazione degli stessi beni, è possibile detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta quella versata nella precedente occasione o richiedere il rimborso di quest'ultima. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione effettuata (articolo 7, comma 2, lettere ee) ed ff), del Dl 70/2011). L’imposta sostitutiva da versare entro il prossimo 30 giugno (intero importo o prima di tre rate di uguale ammontare) è pari all'8% del valore risultante dalla perizia asseverata.


Fonte: Agenzia Entrate

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