Nel procedimento di accertamento per adesione, l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del fisco è del tutto facoltativa avendo solo la funzione di garantire la necessaria trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni sul tappeto.
L’attivazione del procedimento non riveste, dunque, carattere di obbligatorietà essendo l’attivazione stessa lasciata in tutti i casi alla valutazione degli uffici, poiché l’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 218 del 1997 prevede la possibilità per il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito di cui al precedente articolo 5, di attivare, a sua volta, il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza apposita. Tale invito riveste, dunque, carattere unicamente informativo della possibilità di aderire e la disposizione dell’articolo 5 non richiede l’osservanza di particolari modalità.

Sentenza n. 444 del 14 gennaio 2015 (udienza 26 maggio 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Bielli Stefano - Est. Cirillo Ettore
Procedimento di accertamento con adesione – Articoli 5 e 6, comma 2, del Dlgs n. 218 del 1997 – L’instaurazione del contraddittorio preventivo è facoltativa, non obbligatoria

0 commenti:

 
Top