È valida anche per il passato la soppressione dell’obbligo di invio della comunicazione per i lavori di riqualificazione energetica pluriennali?

Il "decreto semplificazioni” (articolo 12 del Dlgs 175/2014) ha soppresso l’obbligo, per i contribuenti interessati alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, di inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta in cui sono iniziati. L’omesso o irregolare assolvimento dell’adempimento comportava, precedentemente, l’applicazione della sanzione in misura fissa, da 258 a 2.065 euro (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997), prevista per omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie (circolare n. 21/E del 2010). In seguito all'abrogazione dell'obbligo, in virtù del principio del favor rei (articolo 3, comma 2, Dlgs 472/1997), la sanzione non è più applicabile, anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo (circolare n. 31/E del 2014).


Fonte: Agenzia Entrate

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