L’applicazione del regime del margine di utile di cui all’art. 36 del DL n. 41 del 1995, convertito in L. n. 85 del 1995, costituisce, in relazione agli acquisiti intracomunitari, un regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, tutte le volte in cui la contestazione dell’Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’operatività di tale regime di deroga incombe al contribuente-cessionario, il quale è tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell’operazione, pure con riferimento alla mancata detrazione dell’IVA corrisposta a monte da parte del soggetto cedente, nei limiti imposti dal dovere di agire con la diligenza richiesta in base alle concrete circostanze, anche in relazione alla sua qualità professionale, ove trattasi di operatore commerciale del settore.

Sentenza n. 25755 del 5 dicembre 2014 (udienza 10 febbraio 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bielli Stefano – Est. Olivieri Stefano
Iva – Regime del margine dell’utile - Art. 36 del D.L. n. 41 del 1995, convertito in L. n. 85 del 1995 – Acquisti intracomunitari – Regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario – L’onere della prova dei presupposti di fatto che giustificano l’operatività di tale regime di deroga incombe al contribuente-cessionario

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