Non perde la qualifica di Onlus la fondazione che, per assicurare il completamento e l’efficacia di una terapia in corso, a determinate condizioni, nell’ambito delle attività svolte come consultorio, effettua prestazioni con corrispettivo a carico del paziente, in aggiunta rispetto a quelle rimborsate dalla Regione.
Questo, in sintesi, il chiarimento contenuto nella risoluzione 10/E del 23 gennaio 2015.

Il quesito nasce da una situazione concreta e dall’esigenza di non lasciare “a metà” i trattamenti terapeutici effettuati da professionisti come psicologi e psicoterapeutici, svolti presso i consultori familiari. In particolare, il caso è stato proposto da una fondazione che opera in Lombardia.

Con la risoluzione 70/2009, precisa il documento di prassi (inquadrando, rispetto al non profit, il soggetto di cui si sta parlando) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può essere iscritto all’anagrafe delle Onlus appartenenti al settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria (articolo 10, comma 1, lettera a), Dlgs 460/1997) l’ente che gestisce, gratuitamente per gli utenti, un consultorio familiare secondo gli scopi previsti dall’articolo 1 della legge 405/1975 istitutiva di tali strutture.
Può verificarsi, però, che a causa delle risorse finanziarie non sufficienti, venga posto un “limite” alle prestazioni rimborsabili dal servizio sanitario.
Così è avvenuto in Lombardia, dove la Regione ha chiesto, per alcune cure, una “compartecipazione” del paziente alla spesa. In pratica, l’utente può usufruire gratuitamente, ad esempio, di un determinato numero di sedute dallo psicologo, superato il quale, la prestazione è a carico dell’utente.

Nell’ipotesi descritta, il consultorio, in caso di prestazioni rimborsabili insufficienti, prosegue la cura con ulteriori interventi, questa volta a pagamento, anche se le parcelle richieste sono decisamente più basse rispetto al valore di mercato.

Si tratta di prestazioni rese dietro corrispettivo e, quindi non istituzionali, ma al tempo stesso sono integrative e strettamente connesse a quelle istituzionali rimborsate dalla Regione e, di conseguenza, ad esse equiparabili. In sintesi, sono necessarie, al ristabilimento del paziente e, perciò, rientranti nell’ipotesi prevista dal comma 5, dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997.
Di conseguenza, il consultorio che presta interventi aggiuntivi a carico dell’utente non perde la qualificazione di “Onlus” e, con essa, le agevolazioni stabilite dall’articolo 150, comma 2 del Tuir: i corrispettivi incassati non concorrono, in definitiva, alla formazione del reddito imponibile.

La disciplina, però, pone due condizioni: le prestazioni aggiuntive non devono essere prevalenti rispetto alle attività istituzionali e i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione (articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del Dlgs n. 460/1997).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top