Posso usufruire delle agevolazioni prima casa anche se nella sentenza dichiarativa dell’usucapione non sono state rese le necessarie dichiarazioni?

L’applicabilità delle agevolazioni prima casa (articolo 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986) in caso di usucapione di un immobile (da dichiararsi con sentenza) è subordinata alla presenza delle condizioni stabilite dalla norma, che dovranno essere dedotte dagli interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione d’intervenuta usucapione (risoluzione 25/E del 2012). Qualora, però, le dichiarazioni necessarie non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento, per fruire delle agevolazioni è, comunque, possibile integrare l’atto giudiziario con una dichiarazione autenticata, anche da autorità diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso prima della sua registrazione (risoluzione 90/E del 2014).


Fonte:Agenzia Entrate

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