La marca da bollo è un tributo alternativo all’iva e va applicata esclusivamente per le fatture sia cartacee che elettroniche emesse senza l’addebito dell’iva per un importo superiore ad € 77.47. Le fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata, invece se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47. La marca da bollo dovuta sulle fatture è di € 2.00.

Il principio di alternatività imposta di bollo e Iva

Con il principio di alternatività sono sempre esenti dalla marca da bollo:

Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

Sono soggette alla marca da bollo, invece le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:
Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall’art 1199 c.c., sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Se nella fattura manca la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate e provvede a pagare la sola imposta. In questo caso la sanzione colpisce solo chi doveva applicare l’imposta.
La marca da bollo deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura “ imposta di bollo assolta sull’originale”.
Quando il costo della marca da bollo è a carico del cliente, l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972). Se invece il costo grava sul fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
L’omissione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.
La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.
La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.
I contribuenti che assolvono in maniera virtuale la marca da bollo su fatture elettroniche, sono tenuti a versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo d’imposta.
Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo prevista per le fatture originali.

La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo:

La fattura emessa in applicazione del reverse charge è esente da marca da bollo perché risulta comunque assoggettata ad IVA, anche per il reverse charge interno. (CM 29/12/2006 n37/E).

La  non imponibilità IVA riconosciuta alla fattura emessa con Art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello stato, ha carattere autonomo e non generale, perciò la fattura deve essere assoggettata alla marca da bollo, fatta eccezione alla fattura emessa per l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo in quanto inerenti alle esportazioni di merci.

La fattura emessa per servizi internazionali godono delle esenzione assoluta purchè tali servizi siano diretti alla esportazione di merci con esclusione ai servizi relativi a beni intransito doganale, trasporti di persone, ecc. (RM 6/6/1978, n. 290586).

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