Esclusione della punibilità per i delitti di natura dichiarativa e per le condotte di riciclaggio e di “autoriciclaggio”, nonché riduzione del minimo edittale delle sanzioni amministrative tributarie, riferite sia alle violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale sia a quelle sostanziali in materia di imposte dirette e indirette.
Inoltre, stop “condizionato” al raddoppio delle sanzioni e a quello dei termini di accertamento e di contestazione delle violazioni, in caso di patrimoni detenuti o costituiti in Paesi black list in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.
E, ancora, introduzione della voluntary nazionale estesa a tutta la platea di contribuenti residenti, per sanare le violazioni compiute fino al 30 settembre 2014, ai fini della dichiarazione delle imposte dirette e indirette, connesse ad attività o investimenti costituiti o detenuti all’interno del territorio dello Stato.
Sono questi, in estrema sintesi, gli aspetti maggiormente rilevanti legati alla nuova procedura di collaborazione volontaria contenuta nella legge n. 186/2014, in materia di rientro e regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero e di autoriciclaggio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014.

La procedura di collaborazione volontaria
Il provvedimento introduce nel nostro ordinamento una procedura di collaborazione volontaria dagli aspetti innovativi rispetto alla precedente versione introdotta con il Dl 4/2014 non convertito.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge, che introduce gli articoli dal 5-quater al 5-septies al Dl 167/1990, i soggetti che possono avvalersi della procedura sono coloro i quali abbiano violato gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, dello stesso decreto, fino al 30 settembre 2014, relativamente a tutti i periodi di imposta che, alla data di presentazione dell’istanza, siano ancora accertabili o le cui violazioni sul monitoraggio fiscale siano ancora contestabili.

Come per la precedente versione, la procedura è applicabile alle violazioni connesse a patrimoni costituiti o detenuti all’estero, la cui omessa o infedele dichiarazione riguarda i redditi, imponibili in Italia, serviti per costituirli o derivanti dalla loro utilizzazione.
La novità sta nel fatto che il contribuente che ha violato le norme sul monitoraggio deve sanare anche le eventuali violazioni sostanziali ai fini delle imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap e Iva e quelle relative agli obblighi di dichiarazione dei sostituti d’imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all’estero.
Il contribuente non può accedere alla procedura se ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura. La causa ostativa vale anche nel caso in cui la conoscenza sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato.

La richiesta di accesso alla voluntary disclosure si attiva tramite un’apposita istanza, da presentarsi non oltre il 30 settembre 2015. Tale richiesta non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Gli effetti premiali
La procedura di collaborazione volontaria si perfeziona con il pagamento, da parte di tutti gli obbligati, delle somme dovute in base all’accertamento, ai fini delle imposte dirette e indirette, e alle contestazioni delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, senza avvalersi di compensazione con altri crediti erariali.

Nel caso in cui la media delle consistenze annue del patrimonio estero non ecceda i 2 milioni di euro, il contribuente può chiedere agli uffici finanziari, in luogo del calcolo analitico dei redditi finanziari, di calcolare i rendimenti applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno, con una tassazione del 27 per cento.

Il pagamento delle somme dovute può avvenire, a scelta del contribuente, in un’unica soluzione o dietro pagamento di tre rate mensili di uguale importo.
In caso di opzione per il pagamento rateale, l’omesso versamento anche di una sola rata comporta il mancato perfezionamento della procedura e legittima l’Agenzia delle Entrate al recupero delle sanzioni piene.

Il perfezionamento della procedura produce effetti premiali sul piano sanzionatorio penale tributario e su quello delle sanzioni amministrative tributarie.
Con riguardo agli aspetti penali, il buon esito esclude la punibilità per i seguenti delitti:
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (articoli 2, 3, 4 e 5 del Dlgs 74/2000)
omesso versamento di ritenute certificate e di Iva (articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto)
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale), commessi in relazione ai delitti di cui ai punti precedenti
“autoriciclaggio” (articolo 648-ter.1 del codice penale), introdotto dalla legge in esame.
Come anticipato, la voluntary disclosure produce effetti sia dal punto di vista delle violazioni di carattere sostanziale sia sotto l’aspetto delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
In merito a queste ultime, la procedura consente la determinazione della sanzione nella misura pari alla metà del minimo edittale se:
le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, ovvero se
le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute, ovvero se
l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, un’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega all’istanza di collaborazione volontaria copia di questa autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero.
Nei casi diversi da quelli sopra rappresentati, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

L’attuale procedura di collaborazione estende i propri effetti anche alla misura delle sanzioni per le violazioni sostanziali relative alla dichiarazione dei redditi riferibili sia alle attività costituite o detenute all’estero sia, più in generale, alle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, sostitutive, Irap, Iva e ritenute, oggetto della procedura stessa.
In tal caso, la misura minima delle sanzioni è fissata al minimo edittale ridotto di un quarto.

Comunicazioni all’autorità giudiziaria
Una volta conclusa e perfezionata la procedura, l’Agenzia delle Entrate ha trenta giorni di tempo dal versamento delle somme dovute per comunicare, all’autorità giudiziaria competente, il buon esito della collaborazione volontaria, onde consentire l’esclusione dalla punibilità penale.

Attività e investimenti esteri di natura finanziaria in Paesi black list
La procedura di collaborazione volontaria prevede un trattamento ad hoc nel caso di attività detenute o costituite in Paesi black list, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.
In primo luogo, ai soli fini della procedura, non si applicherà il raddoppio delle sanzioni di cui all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del Dl 78/2009, nel caso in cui le attività si trovano o sono state detenute in Stati che hanno stipulato (o che stipuleranno con l’Italia entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla disclosure) accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni, anche con riferimento agli elementi riconducibili al periodo che intercorre tra la stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo.

Il contribuente che aderirà alla nuova procedura potrà anche evitare il raddoppio dei termini per la determinazione dei periodi d’imposta accertabili (ai fini delle imposte dirette e dell’Iva), disposto dal comma 2-bis dell’articolo 12 del Dl 78/2009.
Affinché l’esclusione del raddoppio dei termini sia efficace, è necessario il verificarsi congiunto di una ulteriore condizione, oltre a quella della stipula dell’accordo da parte del Paese black list per lo scambio di informazioni fiscali.
In particolare, il contribuente che intende mantenere o trasferire le attività oggetto di collaborazione volontaria in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato o che vuole trasferirle, successivamente alla presentazione della richiesta, presso un intermediario localizzato fuori dall’Italia o da uno degli Stati membri della Ue o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, dovrà inviare all’intermediario estero un’apposita autorizzazione a collaborare, da allegare in copia all’istanza di collaborazione.

La “voluntary nazionale”
Un altro aspetto di grande novità contenuto nella legge consiste nell’ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo della collaborazione volontaria, rispetto alla versione precedente.
Nell’ottica di una procedura di “pacificazione fiscale” a tutto tondo, il comma 2 stabilisce che, fino al 30 settembre 2015, possono avvalersi del meccanismo di collaborazione anche i contribuenti diversi da quelli destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (quali società di persone, di capitali, società cooperative ed enti commerciali) e i contribuenti che, seppur obbligati dal punto di vista soggettivo ad adempiere alle norme sul monitoraggio, non abbiano compiuto alcuna violazione in tal senso.

Tali soggetti potranno sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle sostitutive, dell’Irap e dell’Iva, nonché quelle relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.
Alla collaborazione volontaria “nazionale” sono interamente applicabili le disposizioni sulla procedura di emersione dei capitali esteri, relativamente alle cause ostative (articolo 5-quater, comma 2), agli effetti premiali in ambito penal-tributario (articolo 5-quinquies, commi 1, 2 e 3) e alla riduzione delle sanzioni sostanziali in materia di dichiarazione ai fini delle imposte dirette e indirette, nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto (articolo 5-quinquies, comma 4, terzo periodo).


Fonte: Agenzia Entrate

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