Il 2014 si chiude con l’appuntamento dell’acconto Iva per professionisti e imprese, quest’anno fissato al 29 dicembre dal momento che la consueta scadenza del 27 cade di sabato.
Si tratta dell’acconto che i contribuenti sono tenuti a versare per il mese di dicembre, nel caso di contribuenti mensili o trimestrali (quarto trimestre 2014). Il pagamento avviene esclusivamente per via telematica, con F24, utilizzando i servizi Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, oppure l’home banking.

Gli esonerati
L’adempimento non riguarda i contribuenti per i quali l`importo dovuto a titolo di acconto non risulti superiore a 103,29 euro e, in ogni caso, quelli che:
hanno iniziato l’attività nel corso del 2014
hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2014 (contribuenti trimestrali) oppure entro il 30 novembre 2014 (contribuenti mensili)
operano in regime agricolo di esonero (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972)
hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili
esercitano attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972)
sono società o associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario
hanno usufruito del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali
operano nel regime dei “nuovi minimi” o nel regime contabile agevolato (articolo 27, Dl 98/2011)
sono stati colpiti da calamità naturali a seguito delle quali è stato emanato un provvedimento di sospensione dei versamenti
sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l`unica azienda entro il 30 settembre 2014 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2014 (se mensili)
i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta.
I contribuenti sono tenuti a conteggiare l’importo dovuto secondo uno dei tre metodi previsti dall’articolo 6, commi da 2 a 3-bis, della legge 405/1990 (storico, previsionale e analitico), con facoltà di scegliere quello che riduce maggiormente il debito.

Metodo storico
Prevede un versamento pari all’88% del totale versato nello stesso periodo dell’anno precedente. La base su cui applicare la percentuale sarà, quindi, costituita dall’imposta risultante:
dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2013, per i contribuenti mensili
dalla dichiarazione annuale Iva 2014 (o da Unico 2014), per i contribuenti trimestrali ordinari
dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2013, per i trimestrali “speciali” (distributori di carburante, autotrasportatori, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.).
Metodo previsionale
Tale opzione prevede che l’acconto si determini calcolando tutte le operazioni dell’ultimo periodo, mensile o trimestrale, dell’anno in corso (fino al 31 dicembre 2014), nonostante non sia stata ancora emessa o ricevuta la relativa fattura. Se dalla stima emerge un debito d’imposta, se ne versa l’88 per cento.

Metodo analitico
Con quest’ultima tipologia di calcolo, è possibile versare il 100% dell’imposta dovuta per il mese di dicembre 2014 o per l’ultimo trimestre 2014, assumendo come termine di riferimento la data del 20 dicembre 2014. La liquidazione dovrà considerare le seguenti operazioni:
fatture emesse, o eventuali corrispettivi, dall’1 al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, o dall’1 ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali, e annotate nel registro
operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dall’1 novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali)
operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dall’1 al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dall’1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali).
Come si versa
Il versamento dell’acconto va effettuato telematicamente, tramite F24, utilizzando i codici tributo “6013” (contribuenti mensili) e “6035” (contribuenti trimestrali). È possibile compensare l’importo dovuto con eventuali crediti di imposte o contributi; in tal caso, il modello F24 deve essere presentato anche quando il saldo, per effetto delle compensazioni, è pari a zero.
L’acconto versato andrà poi scalato dall’Iva dovuta per il mese di dicembre (contribuenti mensili), a saldo in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali) o dall’imposta per la liquidazione del quarto trimestre (contribuenti trimestrali speciali).
L’acconto 2014 e il relativo metodo di calcolo dovranno essere esposti nel rigo VH13 della dichiarazione annuale, modello Iva 2015.


Fonte: Agenzia Entrate

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