Secondo il disposto dell’articolo 3, comma 3, Dpr n. 322 del 1998, sono considerati incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate le figure professionali e i centri di assistenza fiscale elencati nelle lettere da a) ad e) del comma 3. La rilevanza dei compiti svolti dall’intermediario nei confronti del Fisco non vale, però, ad escludere la natura privatistica del rapporto tra l’intermediario e il contribuente, che si desume dall’esame delle disposizioni citate, in relazione sia all’era dell’incarico, che il contribuente è libero di non conferire, sia alla scelta del contraente, e non comporta, ad ogni modo, l’estromissione del soggetto passivo da ogni obbligo inerente al rapporto fiscale (cfr Cassazione 8630/2012): l’intermediario, infatti, è incaricato di trasmettere la dichiarazione che abbia elaborato, ma, di certo, non è obbligato, in proprio, a pagare l’imposta. Qualora ricorra la fattispecie del “sostituto di imposta” ove prevista dal legislatore, il sostituito deve ritenersi, fin dall’origine e non solo in fase di riscossione, obbligato solidale al pagamento dell’imposta, e perciò soggetto all’accertamento, fermo restando, in costanza dei relativi presupposti, il diritto di regresso verso il sostituto (cfr Cassazione 24962/2010 e 14033/2006).

Sentenza n. 24611 del 19 novembre 2014 (udienza 15 ottobre 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Piccininni Carlo - Est. Tricomi Laura
Articolo 3, comma 3, Dpr n. 322 del 1998 – Soggetti incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni – Rapporto di natura privatistica tra l’intermediario e il contribuente – L’intermediario trasmette la dichiarazione ma non è obbligato in proprio a pagare l’imposta – Il sostituito è obbligato solidale al pagamento dell’imposta ed è soggetto all’accertamento

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