Il decreto legislativo n. 175/2014, in aggiunta a quelle per le persone fisiche e le società e a quelle in materia di rimborsi (vedi “Riforma fiscale, atto I: in Gazzetta il decreto con le semplificazioni - 1”), introduce una serie di semplificazioni anche in tema di fiscalità internazionale. Inoltre, sono eliminati adempimenti superflui e disallineamenti normativi (concetto di “prima casa”, omaggi di modico valore, eccetera).

Soggetti senza sede in Italia (articolo 19)
Soppresso l’obbligo, per le società e gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Dichiarazioni d’intento (articolo 20)
L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento viene trasferito dal fornitore all’esportatore abituale. La nuova procedura, applicabile alle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2015, prevede che l’interessato deve, preventivamente, segnalare all’Amministrazione finanziaria i dati contenuti nella lettera d’intento, che poi consegna al proprio fornitore di beni (o prestatore di servizi), assieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia. Il fornitore, a sua volta, potrà effettuare l’operazione senza applicare l’Iva solo dopo aver riscontrato telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria dal 100 al 200% dell’imposta. Successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, dovrà riepilogare i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove regole.

Operazioni black list (articolo 21)
Semplificato l’adempimento della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle “operazioni black list”: i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute, intercorse con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, andranno trasmessi con cadenza annuale e soltanto se l’ammontare complessivo annuale supera il limite di 10mila euro (fino a oggi, l’obbligo era mensile o trimestrale e riguardava le operazioni di importo superiore a 500 euro).
Le novità valgono già per l’anno in corso.

Operazioni intracomunitarie (articolo 22)
L’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-Ue (sistema Vies) avverrà contestualmente all’attribuzione della partita Iva, se il contribuente lo richiede in quella sede. Se però per quattro trimestri consecutivi non vengono presentati elenchi riepilogativi, si presume che non si intende più effettuare operazioni intracomunitarie: l’Agenzia delle Entrate, previa apposita comunicazione all’interessato, lo escluderà dalla banca dati. Inoltre, gli uffici, se riscontrano che i dati forniti per l’identificazione ai fini Iva non sono completi ed esatti, decretano la cessazione della partita Iva e l’esclusione dal Vies.

Elenchi Intrastat (articoli 23 e 25)
Meno informazioni negli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi realizzate (rese o ricevute) con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue. Andranno fornite solo quelle su: numeri di identificazione Iva delle controparti, valore totale delle transazioni, codice identificativo del tipo di prestazione, Paese di pagamento. Le modalità attuative in un successivo provvedimento interdirettoriale (Dogane e Monopoli, di concerto con Entrate e Istat).
Sempre in materia di elenchi Intrastat, novità anche per le sanzioni previste in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di natura statistica, ora circoscritte ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per almeno 750mila euro. In più, le sanzioni si applicano una sola volta per ogni elenco inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato.

Imprese assicuratrici estere (articolo 24)
Allineati a quelli delle imprese stabilite in Italia, i termini di presentazione della denuncia dei premi e accessori – distinti per categoria e per aliquota applicabile – incassati dalle imprese assicuratrici estere, che operano nel nostro territorio in regime di libera prestazione di servizi. L’adempimento non è più mensile, ma è fissato al 31 maggio di ciascun anno.

Ammortamento finanziario (articolo 26)
In tema di concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, relativamente alle quote deducibili di ammortamento finanziario, non è più necessario richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate.

Ritenute su provvigioni (articolo 27)
Non andrà più ripetuta ogni anno la dichiarazione con cui agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori di affari, che nell’esercizio dell’attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o altri soggetti, possono richiedere che la ritenuta d’acconto del 23% sulle provvigioni loro spettanti venga operata sul 20% dell’importo complessivo (e non sul 50%, come ordinariamente previsto). Adesso, la dichiarazione è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti, circostanza – quest’ultima – che deve essere oggetto di apposita comunicazione; in caso di omissione, c’è una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Responsabilità solidale negli appalti (articolo 28)
Soppressa la disposizione del Dl 223/2006 che aveva introdotto, per gli appalti di opere o servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente da parte del subappaltatore per le prestazioni effettuate.
Eliminata anche la sanzione (da 5mila a 200mila) a carico del committente che paga il corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Operazioni di sponsorizzazione (articolo 29)
Con una modifica al regime forfetario di determinazione dell’Iva per le imprese che svolgono attività di intrattenimento (articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972), viene prevista un’unica percentuale di detrazione (50%) per le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione (per queste ultime, fino a oggi, la detrazione era fissata nella misura ridotta del 10%).

Omaggi di modico valore (articolo 30)
Circa le spese di rappresentanza, allineata la disciplina Iva a quella delle imposte sui redditi. La detrazione dell’imposta è ora ammessa per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro (prima il limite era fissato a 25,82 euro), così come sono interamente deducibili dalle imposte dirette gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro.

Iva su crediti non riscossi (articolo 31)
Anche questa modifica ha lo scopo di coordinare la disciplina Iva con quella delle imposte dirette. Pertanto, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre a poter dedurre le perdite su crediti in sede di determinazione del reddito d’impresa, il fornitore che ha emesso fattura per operazioni poi non pagate (in tutto o in parte) dal debitore potrà recuperare l’Iva versata al momento di effettuazione della fornitura.

Regime fiscale dei beni sequestrati (articolo 32)
Intervenendo sull’articolo 51 del Dlgs 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”), è stata modificata la disposizione che prevedeva l’esenzione generalizzata da imposte, tasse e tributi, per gli immobili sottoposti a sequestro o confisca non definitiva. Adesso (o, meglio, a decorrere dall’1 gennaio 2014), invece, sono sospese solo le imposte che hanno come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell’immobile: l’Imu, il tributo sui rifiuti (a meno che lo stesso non sia dovuto da altro soggetto che occupa l’immobile), l’Ivie, le imposte di registro, bollo e ipocatastali sui contratti; inoltre, i redditi fondiari degli immobili oggetto di sequestro, anche quando locati, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Concetto di “prima casa” (articolo 33)
Ancora un allineamento. Anche in ambito Iva, per individuare gli immobili per i quali è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” (con applicazione quindi dell’aliquota super ridotta al 4%), occorre far riferimento alla loro classificazione catastale: i benefici spettano per le unità abitative purché non appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9. Vale, quindi, lo stesso criterio seguito in caso di applicazione dell’imposta di registro, non più quelli fissati per l’individuazione degli immobili “di lusso” dal decreto ministeriale 2 agosto 1969.

Attestazione della prestazione energetica (articolo 34)
Viene individuato nel ministero dello Sviluppo economico l’organo al quale, in caso di mancata allegazione dell’Ape al contratto portato alla registrazione, deve essere presentata copia dell’attestato (o la dichiarazione dell’acquirente/conduttore di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica dell’immobile) entro 45 giorni dal pagamento della sanzione amministrativa.

Requisiti per l’assistenza fiscale (articolo 35)
Sono stati introdotti requisiti più stringenti per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. In particolare, i Caf dovranno presentare annualmente all’Amministrazione finanziaria una relazione tecnica dalla quale emergano la formula organizzativa assunta, la tipologia dei rapporti di lavoro utilizzati, la formazione del personale e i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza delle attività.

Contenzioso tributario (articolo 36)
Scompare l’obbligo, per chi presenta appello in Commissione regionale contro una decisione della Ctp, di depositare, a pena di inammissibilità, copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.



Fonte: Agenzia Entrate

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