L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109/E del 10 dicembre 2014, si è espressa in merito all’obbligo a carico degli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, cioè al pagamento annuale, entro il 16 dicembre, di un acconto nella misura del 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dello stesso anno (articolo 2, comma 5, Dl 133/2013). Il documento di prassi precisa che, dato che il pagamento dell’acconto deve avvenire entro il 16 del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata l’imposta, l’importo per l’anno 2015 deve essere pari alla somma dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre 2013 a settembre 2014, al lordo delle eventuali compensazioni effettuate. Inoltre, nel calcolo dell’acconto non bisogna considerare il versamento relativo all’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei valori al 30 giugno 2014 per le attività finanziarie detenute nell’ambito di rapporti in regime di risparmio amministrato (articolo 3, commi 15 e 16, del Dl 66/2014). Questa, infatti, ha carattere straordinario. Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice tributo “1140” (risoluzione 88/2013).

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