Con la Risoluzione n. 115/E del 16 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6846” per l'utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto agli enti previdenziali di diritto privato, in attesa di armonizzare la disciplina della tassazione di natura finanziaria di tali soggetti con quella relativa alle forme pensionistiche complementari. Si ricorda, infatti, che l’art. 4, comma 6-bis, del D.L. n. 66/2014 ha introdotto, in via transitoria, un credito d’imposta in favore degli enti che gestiscono forme pensionistiche di base, a seguito dell’elevamento della tassazione sui redditi di natura finanziaria. Il credito d'imposta è dato dalla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo 1 luglio - 31 dicembre 2014 e l’importo delle stesse ritenute e imposte sostitutive calcolate in base alla previgente aliquota del 20%. Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014 (UNICO 2015) e potrà essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2015.

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