ALFA chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’obbligo di
tracciabilità dei pagamenti/versamenti di importo superiore ad euro 516,46 di cui
all’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a tutti i soggetti
che beneficiano del regime agevolativo di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.
398.
In particolare, viene fatto presente che, attualmente, l’istante ha fornito
istruzioni operative ai propri uffici territoriali volte a circoscrivere
l’adempimento della tracciabilità alle società/associazioni sportive
dilettantistiche e, in virtù della legge n. 350 del 2003, ai soggetti ad esse
assimilate, escludendo quindi le proloco e le altre associazioni senza scopo di
lucro.

A parere dell’istante, tale orientamento scaturisce, innanzitutto, dal dettato
dell’articolo 25, comma 1-bis, della legge n. 133 del 1999, il quale prevede
espressamente l’estensione dell’applicazione della disposizione di cui al comma
2 dello stesso articolo alle associazioni proloco.
Pertanto, la circostanza che il legislatore abbia ritenuto di specificare
l’estensione del comma 2 alle proloco lascia intendere, ad avviso dell’istante,
che, in via di principio, la norma in questione non si applichi alle stesse
associazioni per i restanti commi.
Per altro verso, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 pone
l’obbligo di tracciabilità unicamente in capo a “società, enti e associazioni
sportive dilettantistiche” (estensibili agli enti assimilati dalla legge n. 350 del
2003) e non anche alle proloco e alle altre associazioni senza scopo di lucro.
Analoga considerazione emerge, secondo l’istante, dall’articolo 4 del
decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473 (regolamento attuativo
dell’articolo 25 della legge n. 133 del 1999).
Ciò posto, tenuto conto dei rilevanti riflessi per gli organizzatori che
derivano dalla mancata osservanza della tracciabilità, l’istante chiede chiarimenti
in merito al fine di confermare o meno le istruzioni impartite ai propri uffici
dipendenti.
Viene, altresì, chiesto di conoscere il momento in cui decorrono gli effetti
della decadenza dal regime di cui alla legge n. 389 del 1991 laddove venga meno
il requisito della tracciabilità.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
In merito al primo quesito non viene prospettata alcuna soluzione
interpretativa.
In riferimento al secondo, invece, l'istante ritiene che la decadenza
intervenga a partire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i
requisiti, così come previsto dal punto 6.9 della circolare n. 247/E del 1999, poi
modificata dal punto 7 della circolare n. 43/E del 2000. Tale criterio è del resto
già previsto dal decreto ministeriale 18 maggio 1995, Allegato E, punto 2, in
relazione al superamento del plafond.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 dispone che i
pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive
dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a
lire 1.000.000 [euro 516,46], “sono eseguiti (…) tramite conti correnti bancari o
postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire
all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono
essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze (…)”.
In attuazione del citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999,
il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, ha individuato,
all’articolo 4, le modalità di effettuazione dei versamenti effettuati dagli enti
sopra richiamati, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi, i contributi
a qualsiasi titolo concessi, le quote associative ed i proventi che non concorrono
a formare il reddito imponibile, stabilendo che tali versamenti possono essere
eseguiti, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di
credito o bancomat. Analoghe modalità devono essere utilizzate per
l’effettuazione dei pagamenti a favore dei medesimi enti (sempre che siano di
importo superiore alla soglia normativamente prevista).
Con circolare n. 43/E datata 8 marzo 2000 è stato chiarito che i predetti
versamenti e pagamenti possono essere operati anche attraverso “altri sistemi
(…) che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli
quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva
destinataria (…)”.
In sostanza, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 impone il
ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle
movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli
da parte dell’Amministrazione finanziaria. La stessa disposizione ricollega
chiaramente la previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento
alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla
legge n. 398 del 1991.
Deve quindi dedursi la volontà del legislatore di estendere la norma che
impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo agli enti che
abbiano optato per l’applicazione della legge n. 398 del 1991, in modo che venga
assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i
contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge.
Pertanto, la disposizione dell’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del
1999 si applica agli enti che siano destinatari delle disposizioni di cui alla legge
n. 398 del 1991, a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno
espressamente destinatari anche delle “altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche”.
In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si
applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano
state espressamente estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche” (ovvero le società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’articolo 90,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; le associazioni bandistiche e
cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente
costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 24
dicembre 2003, n. 350), ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle
associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge
n. 398 del 1991.
Quanto poi alla seconda questione, si ritiene che, in linea con quanto
sostenuto dall’istante, qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti
per l’applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi
compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del
tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui
sono venuto meno i requisiti (cfr. circolare n. 247/E del 1999, come modificata
dalla circolare n. 43/E del 2000, nonché la risoluzione n. 123/E del 2006).



Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate n. 102/E del 19/11/2014


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