Fino all’ 11 febbraio 2015 gli esportatori abituali possono consegnare o inviare le dichiarazioni d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente all'emanazione del presente provvedimento. In tal caso il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Gli esportatori abituali possono tuttavia avvalersi del sistema di presentazione in via telematica dal giorno di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate del software (ad oggi ancora non disponibile).

Per le dichiarazioni di intento consegnate o inviate secondo le modalità vigenti anteriormente all’emanazione del presente provvedimento, che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

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