Niente Tari per capannoni e spazi scoperti, parti integranti del ciclo produttivo industriale che genera rifiuti speciali smaltiti direttamente dall’azienda e non assimilabili ai rifiuti urbani. L’esenzione coinvolge sia i magazzini intermedi di produzione sia quelli di stoccaggio dei prodotti finiti.
Lo chiarisce il dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 2/Df del 9 dicembre 2014.

La precisazione arriva a seguito di un quesito sulla determinazione della superficie tassabile, ai fini della Tari, di immobili nei quali viene svolta un’attività di produzione di tubi di acciaio, che genera rifiuti speciali non assimilabili, con costi di smaltimento a carico dell’azienda.
Proprio per questo motivo, viene richiesta l’esenzione dal pagamento della Tari, sia per le aree in cui ha luogo la vera e propria attività di produzione, sia per gli spazi comunque funzionalmente connessi al processo industriale, vale a dire le superfici per lo stoccaggio di materie prime, i magazzini intermedi di produzione, i magazzini adibiti al deposito di prodotti finiti.

Il documento di prassi fornisce risposta favorevole all’istanza del contribuente.
Infatti, l’articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, ha stabilito che non rientra nel calcolo della superficie tassabile ai fini della Tari quella parte di essa in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento gli stessi produttori devono provvedere a proprie spese.
Questo principio di carattere generale va coordinato con la successiva disposizione che attribuisce ai Comuni il compito di individuare, con proprio regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive, a quali si estende il divieto di assimilazione. Tuttavia, tale potere deve essere esercitato nel solo ambito consentito, vale a dire che, dove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, i Comuni non hanno spazi decisionali in ordine all’esercizio del potere di assimilazione.

Pertanto, conclude la risoluzione, nel caso in esame, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio vanno considerati intassabili, in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune. Analogamente, sono escluse dall’ambito applicativo della Tari le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, quando asservite al ciclo produttivo.



Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top