In tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione (cfr Cassazione 17002/2012 e, negli stessi termini, 14020/2011 e 19338/2011).

Ordinanza n. 24690 del 20 novembre 2014 (udienza 24 settembre 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est.  Caracciolo Giuseppe
Verifiche tributarie – Il termine di permanenza presso la sede del contribuente è ordinatorio, non perentorio – Nessuna disposizione stabilisce la nullità degli atti nel caso di una lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione

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