Il Mef, puntuale con quanto stabilito dall’articolo 1284, comma 1, del codice civile, modifica al ribasso, con il decreto dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, il saggio di interesse legale. Il nuovo tasso, applicabile dal prossimo 1 gennaio, è dello 0,5%, contro l’1% “in vita” per tutto il 2014.

L’aggiornamento non avviene automaticamente, ma dipende del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno (articolo 2, comma 185, legge 662/1996). Il ministero dell’Economia e delle Finanze interviene soltanto in caso di variazioni e modifica la percentuale con un decreto che deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente all’introduzione nel nuovo tasso, altrimenti salta l’aggiornamento.

Interessi legali in diminuzione, quindi, dal 2015, anche per quanto riguarda le somme dovute al Fisco; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all’Erario per i versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso.
Ricordiamo che gli interessi partono dal giorno successivo al termine previsto per il versamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Quindi, per esempio, in caso di saldo Imu o Tasi, eseguito il 10 gennaio 2015 invece che entro la scadenza ordinaria del 16 dicembre 2014, sull’imposta dovuta occorrerà calcolare gli interessi nella misura dell’1%, dal 17 al 31 dicembre, e dello 0,50%, dall’1 al 10 gennaio.

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