1.   Premessa

In relazione al completamento del processo di integrazione dell’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals), si fa presente che l’Istituto, allo scopo di agevolare l’assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro, ha integrato nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens, dedicato alle aziende con dipendenti, gli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp).
Pertanto, i datori di lavoro del settore dichiareranno, nell’ambito della medesima sezione, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali (cd. “contributi minori”) sia quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS.

Le nuove modalità di presentazione della denuncia contributiva decorrono a partire dal 1° gennaio 2015.

La trasmissione della denuncia potrà avvenire, come per la generalità delle aziende con dipendenti, in modo diretto o attraverso i soggetti che sulla base della normativa vigente possono essere incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori occupati (dipendente dell’impresa, professionisti mandatari del datore di lavoro individuati dalla legge n. 12/1979, etc.).

In materia, si segnalano in particolare sia la circolare n. 2/2007 che, nell’individuare i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce di iscrizione, al punto 1 ha richiamato le circolari nn. 191/2001 e 32/2004 con le quali sono state fornite le istruzioni relative al rilascio del PIN, sia la circolare n. 28/2011, con la quale l’Istituto ha attivato il meccanismo di inserimento della delega per la gestione della posizione previdenziale delle aziende con dipendenti.


Allo scopo di consentire ai datori di lavoro di aggiornare le procedure gestionali utilizzate, si illustra la nuova struttura del flusso Uniemens aziende con dipendenti evidenziando quali sono gli elementi del tracciato istituiti ex novo ovvero adeguati al fine di gestire le specificità normative/amministrative ex Enpals.


Infatti, attesa la necessità di preservare la corretta applicazione delle regole che governano l’assicurazione obbligatoria IVS dei lavoratori del settore dello spettacolo e dello sport professionistico, nell’ambito delle procedure informatiche che supportano la gestione dei flussi Uniemens, sono state sviluppate nuove funzionalità che garantiscono l’acquisizione di tutti gli elementi informativi relativi alle prestazioni rese dai lavoratori affinché possa essere correttamente determinata la contribuzione previdenziale dovuta nonché correttamente implementata la posizione assicurativa del lavoratore. Di seguito si illustrano:


a)   i profili strutturali dell’assicurazione IVS dei soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e le regole per il calcolo della contribuzione previdenziale (par. 2);
b)   i profili strutturali dell’assicurazione IVS dei soggetti assicurati al Fondo pensioni sportivi professionisti e le regole per il calcolo della contribuzione previdenziale (par. 3);
c)   le condizioni di estensione, ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico, delle procedure di iscrizione in uso presso le aziende con dipendenti (par. 4);
d)   i criteri e le modalità di adeguamento della valorizzazione degli elementi della sezione PosContributiva di Uniemens (par. 5). Al riguardo, allo scopo di agevolare la comprensione dei cambiamenti introdotti, le istruzioni, collocate nell’ambito dell’elemento interessato, sono state sviluppate con esclusivo riferimento agli aspetti oggetto di innovazione/adeguamento. Pertanto, in relazione agli elementi che non sono presi in considerazione, la relativa valorizzazione sarà effettuata, ove ne ricorrano le condizioni, sulla base delle vigenti regole generali, così come continuano ad applicarsi le medesime regole generali in relazione a tutti i profili non richiamati espressamente. Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico.

A partire dal 1° gennaio 2015, la sezione PosSportSpet del tracciato Uniemens sarà utilizzata esclusivamente per trasmettere le variazioni e/o regolarizzazioni dei periodi di competenza che vanno da gennaio 2008 – data di avvio dell’operatività delle dichiarazioni contributive ex Enpals in formato XML – a dicembre 2014.


Le istruzioni finalizzate ad adeguare la gestione contabile delle informazioni afferenti all’integrazione in PosContributiva delle dichiarazioni contributive dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti verranno adottate con separata disposizione.


2.   Profili strutturali dell'assicurazione IVS dei soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e regole per il calcolo dei contributi previdenziali


L’assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti nel settore dello spettacolo si caratterizza per peculiari elementi distintivi che, in sintesi, si riportano di seguito:


-          l’obbligazione contributiva insorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Detto elenco è tassativo ed è stato adeguato ed integrato dal Ministero del lavoro con il decreto 15 marzo 2005.[1] Pertanto, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo IVS verso il Fpls assume rilievo unicamente la natura della prestazione effettivamente svolta dal lavoratore, a prescindere da ogni altro tratto distintivo del datore di lavoro (natura imprenditoriale, forma pubblica o privata, settore di attività, etc.);[2]
-          irrilevanza della natura del rapporto di lavoro ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo. Il lavoratore dello spettacolo è assicurato al Fpls a prescindere  dalla forma in cui si estrinseca lo svolgimento e la contrattualizzazione di detto rapporto, sia essa annoverabile nell’ambito del lavoro di natura subordinata, sia essa riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva. Per committente, si intende il soggetto che ingaggia un lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato nel settore in esame. In specifici casi, quando il Legislatore ha ritenuto, invece, di conferire rilevanza alla natura del rapporto di lavoro quale presupposto dell’obbligo assicurativo, lo ha fatto espressamente. E’ il caso, a titolo esemplificativo degli “impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco”, per i quali l’obbligo di iscrizione insorge solo qualora sussista un rapporto di lavoro dipendente;[3]
-          sussistenza di un particolare assetto dell’obbligazione contributiva, in forza del quale detto obbligo e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo[4], salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore (cfr. D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, artt. 4, comma 1; 5, comma 1; 6 comma 1 e 9, comma 1);
-          il lavoratore autonomo dello spettacolo è per previsione legislativa e prassi costante considerato alla stregua del lavoratore subordinato. In particolare si applicano, ai fini della determinazione degli elementi di retribuzione imponibile, anche ai rapporti di lavoro autonomo le regole stabilite per il reddito da lavoro dipendente evidentemente con riguardo alle tipologie di emolumenti riferibili a detta categoria di lavoratori (cfr. art. 4, comma 4 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e art. 2 del D.P.R. n. 1420/1971 che rimandano, rispettivamente, al D.Lgt. n. 692/1945 e all’art. 12, L. n. 153/1969);
-          la contribuzione previdenziale ordinaria, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, è pari al 33% della retribuzione lorda (o compenso), di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore In particolare, il contributo base (33% ovvero il 35,70% per ballerini e tersicorei, nonché coreografi e assistenti coreografi) è calcolato sulla retribuzione giornaliera[5] sulla base, ed entro i limiti, di appositi massimali variabili a seconda dell’anzianità del lavoratore;
-          ogni prestazione resa dal lavoratore autonomo nell’arco della giornata lavorativa è equiparata ad una prestazione giornaliera, con applicazione, pertanto, delle norme in materia di retribuzione minima legale;
-          per particolari categorie di lavoratori possono essere definite, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tabelle retributive convenzionali. Allo stato ne sussistono per gli interpreti musicali in sala di incisione, attraverso un meccanismo che tiene in considerazione l’andamento delle vendite dei supporti fonografici incisi (cfr., da ultimo, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2010 e circolare Enpals n. 13/2010);
-          sotto il profilo assicurativo, si fa presente che l’accesso ai trattamenti pensionistici è basato sul numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa. In particolare, ai fini del diritto alla prestazione pensionistica, il requisito di un’annualità assicurativa viene conseguito, a seconda della tipologia di figura professionale e della natura del rapporto di lavoro, sulla base di almeno 120, 260 o 312 giornate lavorative.[6] Inoltre, la retribuzione pensionabile, per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità assicurativa al 31.12.1995, è calcolata sulla base della retribuzione giornaliera, mentre, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, è calcolata sulla base della contribuzione versata. Infine, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 ma con meno di 18 anni di anzianità assicurativa alla predetta data, la retribuzione pensionabile è calcolata in parte con il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo.


Calcolo contributi lavoratori “nuovi iscritti” (post 31/12/1995)


Per i lavoratori dello spettacolo “nuovi iscritti”, il contributo base (33% per la generalità; 35,70% per ballerini e tersicorei, nonché coreografi e assistenti coreografi) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18 (secondo periodo), L. n. 335/1995 (rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT), pari, per l’anno 2014, ad euro 100.123,00 (cfr. circolare n. 20/2014).


Sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile suddetto, si applica un contributo di solidarietà del 5%, di cui il 2,50% a carico del datore di lavoro e il restante 2,50% a carico del lavoratore (art. 1, comma 14, D.Lgs. n. 182/1997).


È, altresì, dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2014, l’importo di euro 46.031,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a euro 100.123,00 (art. 3-ter D.L. n. 384/1992 convertito dalla L. n. 438/1992).



Calcolo contributi lavoratori “vecchi iscritti” (ante 1/1/1996)


Per i lavoratori dello spettacolo “vecchi iscritti”, la retribuzione giornaliera corrisposta, viene assoggettata all’aliquota base del 33%:

-      integralmente se la retribuzione giornaliera non eccede il massimale di fascia di retribuzione giornaliera imponibile, che per l’anno 2014 è pari ad euro 729,90;
-      nei limiti dei massimali di retribuzione imponibile, se la retribuzione giornaliera eccede euro 729,90; in tal caso, è necessario individuare il massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera e applicare sulla stessa il 33%.


Ad ogni fascia di retribuzione giornaliera corrisponde un numero di giorni di contribuzione accreditati che, per ciascuna retribuzione giornaliera, non possono essere superiori ad otto.

Qualora il lavoratore abbia raggiunto, nel corso dell’anno, 312 giornate di contribuzione, per quelle successive l’aliquota si applica sul massimale di retribuzione giornaliera della prima fascia a prescindere dall’effettivo ammontare del compenso giornaliero.


Le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione imponibile vengono rivalutati annualmente, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. I suddetti valori, per l’anno 2014, risultano dalla seguente tabella.


Sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il relativo massimale di fascia si applica un contributo di solidarietà del 5%, di cui il 2,50% a carico del datore di lavoro ed il restante 2,50% a carico del lavoratore (art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 182/1997).


Qualora la retribuzione percepita su base giornaliera superi l’importo, per l’anno 2014, di euro 147,54 è altresì, dovuta un’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) da applicare fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce (art. 3-ter D.L. n. 384/1992 convertito dalla legge n. 438/1992). Detta aliquota aggiuntiva va tuttavia applicata solo ove la retribuzione percepita su base annua - calcolata tempo per tempo sulla base della retribuzione precedente nel corso dell’anno - superi il limite dell’importo, per l’anno 2014, di euro 46.031,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 100.123,00.


Di seguito si riporta un esempio per agevolare il calcolo dei contributi dovuti per un lavoratore iscritto al 31/12/1995, con ipotesi di retribuzione giornaliera di euro 4.000 per l’anno 2014:

-      3° fascia di retribuzione: euro 2.189,70;
-      fino al massimale di euro 2.189,70 si applica l’aliquota del 33%;
-      aliquota aggiuntiva: 1% calcolato da euro 147,54 al massimale di euro 2.189,70;
-      da euro 2.189,70 a euro 4.000 si applica il contributo di solidarietà del 5%;
-      vengono accreditati 3 giorni di contribuzione.


3.   Profili strutturali dell'assicurazione IVS dei soggetti assicurati al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp) e regole per il calcolo dei contributi previdenziali


L’assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti nel settore dello sport professionistico si caratterizza per peculiari elementi distintivi che, in sintesi, si riportano di seguito:

-          l’obbligo assicurativo insorge per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica (art. 2, legge n. 91/1981). Ad oggi le federazioni nelle quali vige il professionismo, sul piano previdenziale, sono la federazione italiana gioco calcio, la federazione italiana pallacanestro, la federazione ciclistica italiana, la federazione italiana golf, la federazione pugilistica italiana, la federazione motociclistica italiana;
-          il lavoratore sportivo professionista è assicurato al Fpsp a prescindere dalla natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro; fa eccezione a tale regola l’atleta professionista, per il quale l’art. 3, comma 1 della legge n. 91/81 prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato ed ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo nel ricorso di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma;[7]
-          l’obbligo contributivo ed i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore (cfr. D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, L. n. 366/1973, L n. 91/1981 e D.lgs. n. 166/1997);
-          la contribuzione previdenziale, oggi pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile, ancorché si tratti di lavoro autonomo, è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (cfr. D.Lgs. n. 166/2007, art 1, commi 1 e 2): 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore (subordinato o autonomo). Detto contributo base (33%), per i lavoratori dello sport professionistico, è calcolato sulla retribuzione giornaliera[8] ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore;
-          sotto il profilo assicurativo, l’accesso ai trattamenti pensionistici è basato sul numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa. Inoltre, la retribuzione pensionabile, per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità assicurativa al 31.12.1995, è calcolata sulla base della retribuzione giornaliera, mentre, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, è calcolata sulla base della contribuzione versata. Infine, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 ma con meno di 18 anni di anzianità assicurativa alla predetta data, la retribuzione pensionabile è calcolata in parte con il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo.



Calcolo contributi lavoratori “nuovi iscritti” (post 31/12/1995)


Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti”, il contributo base (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18 (secondo periodo), L. n. 335/1995 (rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT), pari, per l’anno 2014, ad euro 100.123,00 (cfr. circolare n. 20/2014).


Sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile suddetto, si applica un contributo di solidarietà dell’1,20%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore (art. 1, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 166/1997) fino all’importo annuo stabilito per legge e rivalutato annualmente secondo le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, pari, per il 2014, ad euro 729.902,00.


È, altresì, dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2014, l’importo di euro 46.031,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a euro 100.123,00 (art. 3-ter D.L. n. 384/1992 convertito con L. n. 438/1992).



Calcolo contributi lavoratori “vecchi iscritti” (ante 1/1/1996)

Per gli sportivi professionisti “vecchi iscritti”, il contributo base (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312.

Sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile suddetto (massimale annuo/312, pari per il 2014, ad euro 320,91) e fino all’importo giornaliero pari, per il 2014, ad euro 2.339,43 si applica un contributo di solidarietà dell’1,20%, di cui il 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore (art. 1, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 166/1997).

Qualora la retribuzione percepita su base annua - calcolata tempo per tempo sulla base della retribuzione precedente nel corso dell’anno - superi il limite, per l’anno 2014, dell’importo di euro 46.031,00  e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 100.123,00, è, altresì, dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore.

Tale aliquota è da applicare sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2014, l’importo di euro 147,54 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro 320,91 (art. 3-ter D.L. n. 384/1992 convertito con  L. n. 438/1992).



4.   Estensione, ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, delle procedure di iscrizione e dei sistemi di autenticazione in uso presso le aziende con dipendenti.

                                 
Nell’ambito dell’attività di integrazione di cui alla presente circolare in PosContributiva delle dichiarazioni contributive, viene contestualmente realizzata l’estensione ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico delle procedure di iscrizione e variazione anagrafica, nonché dei sistemi di autenticazione per l’utilizzo dei servizi on-line in uso presso le aziende con dipendenti.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015, le modalità e le funzionalità operative già in uso in materia di apertura delle posizioni contributive aziendali, per le quali si richiamano le istruzioni dettate con la circolare n. 172/2010, saranno estese ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico.

In particolare, si richiama il punto 2 della circolare citata, in base al quale il datore di lavoro, utilizzando le funzionalità telematiche messe a disposizione dall’Istituto, è tenuto a chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio del relativo numero di matricola) all’atto dell’insorgenza degli obblighi contributivi, vale a dire:

a)   nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contestuale assunzione di personale, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese (circolare n. 41/2010);
b)   nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile fra i servizi on-line dell’Istituto (circolare n. 2/2007).[9]


Ferme restando le predette regole di carattere generale, si ha presente che nel settore dello spettacolo l’assolvimento degli obblighi informativi di legge – si veda, in particolare, l’acquisizione del certificato di agibilità di cui all’art. 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 attraverso l’utilizzo della procura telematica messa a disposizione dall’Istituto – può richiedere l’iscrizione del datore di lavoro prima del verificarsi dei presupposti sopra richiamati.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015, il datore di lavoro dello spettacolo che ne abbia l’esigenza, una volta in possesso della “matricola azienda” che ne certifica l’iscrizione, richiederà una “sospensione” della stessa  con data uguale a “data inizio” dell’attività produttiva (e della matricola ad essa associata).

All’atto dell’assunzione dei lavoratori sarà cura del datore di lavoro comunicare la “riattivazione” dell’attività produttiva indicandone la data. Con le stesse modalità potranno essere effettuate le successive richieste di riattivazione e sospensione  dell’attività.

Più in generale, in relazione alle attività lavorative che prevedono soluzioni di continuità nel corso dell’anno (stagionali, occasionali, etc.), si richiama l’attenzione dei datori di lavoro e degli intermediari abilitati sulla circostanza che, a differenza della prassi in uso nell’ambito dell’assetto previgente alla presente integrazione delle dichiarazioni contributive, nel caso in cui nel corso del mese ovvero per un lasso temporale che comprende più mesi, non ricorrano obblighi contributivi in quanto non sussistono rapporti di lavoro in essere, è necessario operare, utilizzando le procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto, la sospensione dell’attività produttiva.

La sospensione va effettuata nel primo mese in cui non sussistono rapporti di lavoro. Si segnala che, ancorché non ricorrano obblighi contributivi, il mancato adempimento della predetta segnalazione informativa genera l’evidenza di anomalie nella posizione contributiva aziendale, con effetti sulle risultanze dell’attestazione della regolarità contributiva.

Parimenti, sempre attraverso le procedure telematiche in uso, nell’ambito del mese in cui vengono ripristinati i rapporti di lavoro, va comunicata la riattivazione dell’attività produttiva e della matricola ad essa associata.

In considerazione della saltuarietà che sovente caratterizza le prestazioni dei lavoratori autonomi esercenti attività musicale di cui alla legge n. 350/2003, i medesimi lavoratori non sono tenuti all’osservanza dei sopra citati adempimenti di sospensione dell’attività in assenza di obblighi contributivi.

Allo stesso modo, sono estese ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico le istruzioni impartite da ultimo con la circolare n. 80/2014, con la quale sono stati  introdotti la procedura automatizzata che supporta l’inquadramento dei datori di lavoro e il nuovo manuale di classificazione dei datori di lavoro in base all’art. 49 della legge n. 88/1989, aggiornato sulla base della codifica delle attività economiche Ateco 2007 (cfr. allegati 1 e 2 della suddetta circolare).

Parimenti, l’estensione riguarderà anche le procedure di autenticazione e gestione dei profili di accesso per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Istituto dedicati ai datori di lavoro con dipendenti ed agli intermediari abilitati.

Si segnala che, sempre a partire dall’1.1.2015, per effetto dell’adozione delle disposizioni che governano l’apertura delle posizioni contributive aziendali per le aziende con dipendenti, la prassi che consente ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico di articolare gli adempimenti sulla base delle “attività” di impresa, corrispondenti ad un insieme di assicurati caratterizzati da profili di omogeneità (produzione di spettacolo, tipologia contrattuale di lavoratori, etc.), viene a cessare.

Al riguardo, laddove sussista comunque l’esigenza di distinguere specifiche tipologie di assicurati nell’ambito del complessivo insieme di lavoratori, potrà essere utilizzato l’elemento UnitaOperativa della sezione DenunciaIndividuale.

Sul piano operativo, allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti informativi in una logica di continuità, l’assetto delle operazioni sarà regolato sulla base dei seguenti criteri:

a)   i datori di lavoro che, per lo svolgimento degli adempimenti informativi afferenti alle contribuzioni cd. “minori” (malattia, maternità, Aspi, etc.) ovvero all’attività economica prevalente diversa da quella dello spettacolo (es. esercizi di natura commerciale che occupano anche lavoratori dello spettacolo), hanno già una specifica matricola riferita alla tipologia dei datori di lavoro con dipendenti, a partire dalla competenza di gennaio 2015 utilizzeranno detta matricola anche per gli adempimenti informativi IVS ex Enpals, compilando i relativi elementi della sezione PosContributiva sulla base delle istruzioni contenute nella presente circolare e delle indicazioni operative riportate nel documento tecnico per la compilazione dei flussi e delle denunce retributive e contributive individuali mensili UniEmens.
Nel rispetto della regola generale dell’obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale (cfr. circolare n. 80/2014, punto 6), i datori di lavoro che risultano titolari di più posizioni aziendali integreranno le informazioni afferenti ai lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico nell’ambito di una delle matricole già esistenti e, nel far ciò, dovranno tenere in considerazione la natura e la misura degli obblighi contributivi relative a quella determinata matricola; inoltre, al fine dell’inserimento dei suddetti lavoratori in una determinata matricola, dovranno essere considerati gli ulteriori criteri in base ai quali è possibile l’esistenza di distinte posizioni aziendali, come nel caso di attività plurime caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche (si vedano i casi particolari di cui al punto 3 della circolare n. 172/2010, confermati nel punto 6 della circolare n. 80/2014, sopra richiamato).
I soggetti che, con riferimento alla matricola nella quale vengono integrati i flussi informativi delle dichiarazioni contributive ex Enpals, risultano abilitati alla gestione dei profili di accesso per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Istituto potranno, se del caso, effettuare gli adeguamenti ritenuti opportuni;
b)   i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, di cui alla legge n. 350/2003, avranno l’inquadramento automatizzato con il C.S.C. di nuova istituzione “7.07.11”, associato al codice Ateco2007 90.01.09, corrispondente alla sottocategoria “attività artistiche e di intrattenimento”, all’interno della categoria 90.01.0 “rappresentazioni artistiche”. La sede legale coinciderà con la residenza del lavoratore che risulta presso gli archivi Inps ex-Enpals.
c)   i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito delle predette tipologie effettueranno l’iscrizione sulla base delle modalità telematiche in uso nell’Istituto, in precedenza richiamate.


Per poter effettuare l’iscrizione e fruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto, i datori di lavoro di cui alla lettera c), dovranno richiedere, direttamente alle Sedi Territoriali INPS o tramite Call Center, il rilascio di specifico codice PIN per la tipologia “Datore di lavoro”. Parimenti, i lavoratori autonomi di cui alla lettera b), per fruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto, dovranno effettuare analoga richiesta, direttamente alle Sedi Territoriali INPS o tramite Call Center.



5.   Adeguamento delle regole di valorizzazione degli elementi del nuovo tracciato Uniemens.


A partire dai periodi di competenza successivi al 31/12/2014, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative – di natura subordinata, parasubordinata o autonoma – dei soggetti assicurati presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e presso il Fondo pensioni sportivi professionisti, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso Uniemens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti, fatte salve le diverse indicazioni di seguito riportate.

In particolare, l’elemento DenunceMensili, nell’ambito del quale si sviluppa l’intero flusso, contiene rispettivamente gli elementi DatiMittente e Azienda e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM, con la precisazione che la sezione PosSportSpet sarà compilata unicamente per le variazioni e/o regolarizzazioni di denunce relative a periodi di competenza 01/2008 – 12/2014.

Per quanto concerne l’elemento PosContributiva, nell’elemento Matricola deve essere indicata la nuova matricola identificativa del datore di lavoro dello spettacolo/sport individuata o attribuita sulla base delle istruzioni riportate al precedente paragrafo 4.

Naturalmente, le principali novità strutturali del flusso Uniemens riguardano la sezione DenunciaIndividuale, in relazione alla quale si forniscono le precisazioni necessarie alla corretta valorizzazione degli elementi ivi contenuti.  

Come già ricordato, per chiarezza espositiva, vengono elencati i vari elementi in cui si articola la predetta sezione, in relazione ai quali sussistono regole peculiari di compilazione ovvero in relazione ai quali sono stati istituiti nuovi codici volti a valorizzare elementi informativi  propri della dichiarazione contributiva del lavoratore dello spettacolo e dello sportivo professionista.

Si ribadisce che laddove dette precisazioni di dettaglio non vengano fornite e per tutti gli aspetti non espressamente modificati, i datori di lavoro si atterranno alla valorizzazione degli elementi sulla base delle regole generali  e della prassi in uso per le aziende DM.


Qualifica1

Le denunce contributive dei lavoratori dello spettacolo e/o degli sportivi professionisti sono compatibili con i seguenti codici:

-         “1” (operai), per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie di operai e maestranze con rapporto di lavoro subordinato CodiceQualifica[10] 123, 124, 125, 154, 156, 157, 158, 205, 212, 214, 216, 218, 232, 236, 238, 774);
-         “2” (impiegati);
-         “Q” (lavoratore con qualifica di quadro);
-         “S” (lavoratore autonomo dello spettacolo);
-         “U” (lavoratore autonomo sportivo professionista), codice di nuova istituzione;
-         “W” (apprendista qualificato operaio);
-         “R” (apprendista qualificato impiegato).

Atteso che i lavoratori con qualifica di apprendisti non sono assicurati alle gestioni Fpls e Fpsp, il codice “W” (apprendista qualificato operaio) ed il codice “R” (apprendista qualificato impiegato) saranno utilizzabili solo per denunciare prestazioni svolte nell’ambito della prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione dell’apprendista.

Si rammenta, infatti, che anche i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico possono beneficiare delle agevolazioni contributive spettanti nei casi di prosecuzione del rapporto di lavoro, originariamente sorto come contratto di apprendistato, per un periodo di 12 mesi.  In tali casi l’aliquota contributiva IVS è fissata nella misura del 15,84% (quota datore di lavoro 10%, quota lavoratore 5,84%).

Con riguardo alla figura del “lavoratore autonomo esercente attività musicali” ex art. 3, commi 98, 99 e 100, legge n. 350/2003, tenuto conto della particolare disciplina in materia di assicurazione IVS, è stato appositamente istituito il codice statistico contributivo “7.07.11” (associato al codice Ateco2007 90.01.09) che consentirà, unitamente alla valorizzazione del codice “S” in Qualifica1, l’individuazione di detta categoria professionale nell’ambito del flusso integrato.


TipoContribuzione

Si tratta dell’elemento volto ad evidenziare la sussistenza di particolarità contributive da riferirsi a determinate agevolazioni contributive spettanti ovvero, più in generale, ad altre specificità contributive afferenti al rapporto di lavoro, alla sussistenza di tutele in costanza di rapporto di lavoro, all’iscrizione del lavoratore a fondi speciali, all’assoggettamento esclusivo ad alcune contribuzioni e l’esclusione da altre, etc.. I datori di lavoro del settore dello spettacolo e dello sport professionistico utilizzeranno le codifiche oggi vigenti, analogamente a quanto previsto per la generalità delle aziende con dipendenti.

Nell’ambito del presente elemento, sono stati istituiti i seguenti nuovi codici volti ad identificare profili contributivi tipici del settore dello sport professionistico che usufruiscono degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13, per la cui disciplina si rinvia alla circolare Enpals n. 16/2010:

-        “L2”: calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente;
-        “L3”: calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente e su quello pregresso;
-        “L4”: calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente e su due mesi pregressi;
-        “L5”: calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente e su tre mesi pregressi;
-        “L6”: calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente e su quattro mesi pregressi;
-        “L7”: calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente e su cinque mesi pregressi;
-        “L8”: preparatore atletico Lega Pro titolare degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13.


Per i periodi di competenza successivi alla data del 31.12.2014, cessa la validità del codice “L1”, sin qui utilizzato per l’individuazione del profilo contributivo dello sportivo professionista.

Sempre a partire dalla competenza gennaio 2015, viene istituito il nuovo codice TipoContribuzione “29”, che assume il significato di “lavoratori non soci svantaggiati, dipendenti da cooperative sociali, ex art. 4, comma 3, della Legge 8/11/1991, n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali.

Dalla stessa decorrenza, il codice “19” assume il significato di “Lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali ex art. 4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali”.


RegimePost95

Con l’adeguamento del flusso Uniemens sviluppato per favorire l’integrazione delle dichiarazioni contributive ex Enpals viene introdotto un nuovo elemento finalizzato ad individuare il regime contributivo applicabile all’assicurato, denominato RegimePost95, che dovrà essere valorizzato con “S” se la denuncia concerne un lavoratore privo di anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (art. 2, comma 18, secondo periodo, legge n. 335/1995) ovvero con “N” se il lavoratore ha anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie alla medesima data.

Si segnala che, a partire dalla denuncia di gennaio 2015, la valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria, non solo per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, bensì per ogni assicurato riportato nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens.


TipoApprendistato

Elemento da non valorizzare.


CodiceContratto

L’elemento va valorizzato sulla base delle modalità vigenti previste per le aziende con dipendenti, utilizzando i codici dell’elemento CodiceContratto in PosContributiva. L’elenco dei predetti codici elenco è stato integrato con l’introduzione dei seguenti contratti collettivi:

Settore “Emittenti Radio-televisive”:

-        “269”: C.c.n.l. professori d’orchestra e artisti del coro;
-        “270”: C.c.n.l. per i professori d’orchestra della Società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Settore “Commercio”

-        “271”: C.c.n.l. personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo (Confcommercio);
-        “272”: C.c.n.l. dipendenti dalle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero.

Settore “Teatri e trattenimenti”

-        “273”: C.c.n.l. per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili pubblici e dalle compagnie professionali di prosa.

Nuovo settore “Sport professionistico”:

-        “274”: C.c.n.l. calcio atleti professionisti;
-        “275”: C.cn.l. calcio allenatori professionisti;
-        “276”: C.c.n.l. pallacanestro atleti professionisti.


TipoLavoratore

Nell’ambito di questo elemento viene valorizzato il particolare profilo contributivo/assicurativo del lavoratore, determinato sulla base della gestione pensionistica di riferimento (Fpls, Fpsp), dell’anzianità assicurativa al 31.12.1995 ovvero della sussistenza di specificità contributive (es. tersicoreo/ballerino, interprete principale in sala di incisione), mediante l’utilizzo del codice appropriato nell’ambito dei seguenti di nuova istituzione:

-        “SC”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “C3”);
-        “SY”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “Y3”);
-        “SR”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 e privo di precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie (ex codice tabella aliquota Enpals “R3”);
-        “SX”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie (ex codice tabella aliquota Enpals “X3”);
-        “SI”: interprete principale in sala di incisione;
-        “ST”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “T”);
-        “SZ”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “Z”).


Con riguardo al codice “SI”, si evidenzia come il medesimo sia stato appositamente introdotto per identificare il peculiare assetto contributivo del lavoratore che svolge la sua attività in qualità di “interprete in sala d’incisione”.

Infatti, per tali prestazioni lavorative è previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2010, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971, un regime contributivo differenziato basato sulla sussistenza di retribuzioni medie convenzionali da assumere a riferimento per il versamento dei contributi previdenziali (cfr. circolare Enpals n. 13/2010).

Per tali tipologie di lavoratori, non sussistendo corrispondenza tra quanto percepito come compenso della prestazione lavorativa e imponibile convenzionale utilizzato per il versamento dei contributi previdenziali, devono essere tenuti distinti gli elementi informativi relativi alla retribuzione effettivamente corrisposta per la prestazione, assoggettata alla sola contribuzione assistenziale (cd. contributi minori), e gli elementi informativi relativi alla retribuzione convenzionale.

Per la gestione della dichiarazione contributiva relativa, invece, alla retribuzione convenzionale, da assoggettare alla sola contribuzione IVS, è stato introdotto nella sezione DatiParticolari un apposito elemento, denominato SalaIncisione, che a sua volta si compone dell’elemento ricorsivo Brano, per la valorizzazione delle informazioni afferenti alle prestazioni degli interpreti in sala di incisione.

A partire dalla competenza gennaio 2015 cessa la validità del codice “DS”, sin qui utilizzato per l’individuazione dei lavoratori svantaggiati, dipendenti da cooperative sociali, ex art. 4, comma 3, della legge n. 381/1991, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali e che, a partire dalla competenza gennaio 2015 saranno individuati attraverso il codice TipoContribuzione di nuova istituzione “29”.

Imponibile[11]

In questo elemento deve essere indicato, così come avviene per la generalità delle aziende con dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “SC”, “SR” e “ST”, l’importo di retribuzione imponibile assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale non eccedente il massimale di cui all’art. 2, comma 18, secondo periodo, legge n. 335/1995.

Per i lavoratori dello spettacolo con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “SY” e “SX”, deve essere indicato l’importo di retribuzione imponibile assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale non eccedente il massimale retributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 182/1997 (per il 2014 pari ad euro 729,90), calcolato come sommatoria di ogni imponibile giornaliero non eccedente il predetto massimale.

Il calcolo del predetto importo, considerate le particolari regole di determinazione della base imponibile basate su determinate fasce di retribuzione imponibile, deve essere effettuato, se del caso, assumendo a riferimento le fasce di retribuzione giornaliera riportate nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 182/1997, come rivalutate annualmente sulla base dell’indice ISTAT costo della vita.

Per gli sportivi professionisti con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “SZ”, deve essere indicato l’imponibile del mese non eccedente il massimale retributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 166/1997 (per il 2014, pari a euro 320,91), calcolato come sommatoria di ogni imponibile giornaliero non eccedente il predetto massimale.

Il datore di lavoro è tenuto a valorizzare l’elemento Imponibile anche nei casi in cui la denuncia riguardi prestazioni svolte da interpreti in sala d’incisione indicando, nell’elemento in esame, il compenso effettivamente corrisposto al lavoratore non eccedente il massimale di cui al predetto art. 2, c. 18, l. n. 335/1995 e non la retribuzione convenzionale, che sarà oggetto di apposita valorizzazione nell’elemento SalaIncisione.



Contributo[12]

Elemento da valorizzare sulla base delle attuali modalità previste per le aziende con dipendenti, indicando l’importo del contributo previdenziale IVS e della contribuzione assistenziale calcolato sull’importo indicato nell’elemento Imponibile in funzione delle specifiche aliquote contributive.

Laddove la denuncia riguardi gli interpreti principali in sala di incisione (TipoLavoratore “SI”) deve essere riportato l’importo della sola contribuzione assistenziale calcolata sull’ammontare indicato nell’elemento Imponibile, corrispondente al compenso effettivamente corrisposto non eccedente il massimale di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 18, secondo periodo e non l’importo della contribuzione calcolata sulla retribuzione convenzionale. Ciò in quanto nell’apposito elemento SalaIncisione troverà valorizzazione la quantificazione della contribuzione previdenziale calcolata sul valore convenzionale previsto dalla legge.

ContributoFondoSostitutivo

Elemento da non valorizzare.

FondoIntegrativo

Elemento da non valorizzare.

MalACredAltre

L’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali di recupero dell’indennità di malattia e da valorizzare secondo le modalità in uso per le aziende DM, si compone dei seguenti sottoelementi: CausaleRecMal e ImportoRecMal. In relazione all’elemento CausaleRecMal, allo scopo di gestire il recupero dei contributi assistenziali di malattia che, per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, sono calcolati sulla base di un massimale retributivo giornaliero - pari, per l’anno 2014, ad euro 67,14 - è stato introdotto il seguente codice:

-        “R808”: differenza contributiva indennità di malattia lavoratori a tempo determinato dello spettacolo. Indica, per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (TipoLavoratore  “SC”, “SR”, “SY”, “SX”, recante la Qualifica3 “A”, “D”, “T”, “G”, e “S”), l’eccedenza dell’importo dei contributi, relativi all’indennità economica di malattia, da conguagliare in quanto calcolato su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero di legge.

La nuova modalità di recupero di detta contribuzione non dovuta comporta, a partire dall’1.1.2015 per le dichiarazioni contributive con competenza successiva a 12/2014, la cessazione della validità del codice P300 della CausaleADebito di cui all’elemento AltreADebito.

MatACredAltre

L’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali di recupero dell’indennità di maternità e da valorizzare secondo le modalità in uso per le aziende DM, si compone dei seguenti sottoelementi: CausaleRecMat e ImportoRecMat.

In relazione all’elemento CausaleRecMat, allo scopo di gestire il recupero dei contributi assistenziali di maternità che, per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, sono calcolati sulla base di un massimale retributivo giornaliero - pari, per l’anno 2014, ad euro 67,14 - è stato introdotto il seguente codice:

-        “R809”: differenza contributiva indennità di maternità lavoratori a tempo determinato dello spettacolo. Indica, per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (TipoLavoratore  “SC”, “SR”, “SY”, “SX”, recante la Qualifica3 “A”, “D”, “T”, “G”, e “S”), l’eccedenza dell’importo dei contributi, relativi all’indennità economica di maternità, da conguagliare in quanto calcolato su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero di legge.

La nuova modalità di recupero di detta contribuzione non dovuta comporta, a partire dall’1.1.2015 per le dichiarazioni contributive con competenza successiva a 12/2014, la cessazione della validità del codice P400 della CausaleADebito di cui all’elemento  AltreADebito.


LavPensionato

L’importo della trattenuta operata sul compenso dei lavoratori che risultano pensionati a carico del Fpls o del Fpsp va indicato nell’elemento ImportoTrattPens di cui al percorso LavPensionato/LavPensTrattenuta/FondiDiversi, valorizzando l’elemento CausaleTrattPens sulla base dei seguenti codici di nuova istituzione:

-        “T327”: pensionati a carico del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in attività lavorativa;
-        “T328”: pensionati a carico del Fondo pensioni sportivi professionisti in attività lavorativa.

AltreADebito

L’elemento deve essere valorizzato sulla base delle regole vigenti per la generalità delle aziende con dipendenti, indicando la relativa CausaleAdebito. A partire dall’1.1.2015, per le dichiarazioni contributive con competenza successiva al 31.12.2014, cessa la validità dei codici P300 e P400.[13]

VarRetributive

L’elemento, in analogia a quanto previsto per le aziende con dipendenti, contiene le informazioni relative alle variabili retributive che determinano l’aumento o la diminuzione dell’imponibile del mese corrente, ma che sono di competenza di periodi pregressi e, pertanto, il loro utilizzo segue la stessa logica applicabile alle aziende con dipendenti, fatte salve le specificità di seguito riportate.

Si fa presente, sin d’ora, che qualora la variabile retributiva agisca su periodi di competenza, da valorizzare attraverso AnnoMeseVarRetr, antecedenti a gennaio 2015, è necessaria la compilazione dell’elemento AzSportSpet di InquadramentoLav, indicando, nei rispettivi sotto elementi il codice gruppo ed il numero attività (identificativi dell’impresa ex Enpals) relativi alla denuncia contributiva di origine sulla quale agisce la variabile.

L’elemento si compone dei seguenti sottoelementi: AnnoMeseVarRetr (indica l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva), InquadramentoLav (se presente, indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile), CausaleVarRetr (indica la motivazione all’origine della variabile e ne determina le modalità di utilizzo).


Particolari regole di utilizzo delle variabili di retribuzione (CausaleVarRetr)

-      Modalità di utilizzo delle variabili “AUMIMP”/”DIMIMP”.
Si ricorda che le variabili in esame indicano che è avvenuto un aumento/diminuzione dell’imponibile del mese in corso in conseguenza delle voci retributive di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993 (es. compenso per lavoro straordinario, indennità di trasferta, etc.) di competenza dell’anno precedente.

Si ricorda, infatti, sulla base della predetta disposizione, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, in aumento (es. compenso per lavoro straordinario, indennità di trasferta, etc.) o in diminuzione (es. malattia, maternità), il datore di lavoro può effettuare gli adempimenti informativi in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Gli eventi o elementi considerati sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

A detti eventi si considerano assimilabili anche l’erogazione dell’indennità di cassa e dei prestiti ai dipendenti, nonché i congedi parentali in genere.

Inoltre, tra le predette variabili sono stati, altresì, ricompresi, i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) conosciuti dopo l’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa (cfr. messaggio n. 16329/2005, circolare n. 117/2005 e, da ultimo, circolare n. 174/2013).

Per effetto dell’integrazione delle gestioni ex Enpals nell’Istituto, le previsioni di cui alla citata delibera sono applicabili anche alle dichiarazioni contributive afferenti ai soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti. A tal fine, le aziende utilizzano la variabile in esame con le precisazioni di seguito riportate.


1)   Significato e criteri di utilizzo della variabile AUMIMP in presenza di TipoLavoratore “SC”, “SR” e “ST” (privi di precedente anzianità contributiva al 31.12.1995).

La variabile AUMIMP in tali casi, può essere utilizzata, sul piano generale e come avviene per le aziende con dipendenti, nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente riguardando gli elementi variabili della retribuzione di cui al sopra citato decreto ministeriale.[14]
Ai fini del titolo contributivo, l’utilizzo della causale AUMIMP non ha efficacia, in quanto l’assoggettamento a contribuzione avviene nell’ambito del mese in cui la causale viene utilizzata e, ai fini della tassazione, l’imponibile indicato nell’elemento VarRetributive va a cumularsi con quello del medesimo mese, con l’utilizzo delle aliquote contributive in vigore nel mese stesso. Pertanto, l’elemento ContributoVarRetr non va compilato.
Ai fini del conto assicurativo individuale determina la diminuzione dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente dell’imponibile della denuncia originaria.


2)   Significato e criteri di utilizzo della variabile AUMIMP in presenza di TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ” (con anzianità contributiva al 31.12.1995).

Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, la causale AUMIMP è utilizzata con modalità diverse rispetto quelle generali.

Infatti, per la suddetta tipologia di lavoratori, assumendo rilevanza ai fini pensionistici la corretta attribuzione degli emolumenti alle giornate lavorative di riferimento, detta variabile è utilizzabile ricorrentemente in ogni mese dell’anno in cui sia necessario comunicare un aumento degli elementi variabili della retribuzione del mese precedente di cui si sia venuti a conoscenza dopo la chiusura delle buste paga.

La corretta imputazione delle somme a vario titolo percepite (es. compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, etc.) al periodo di competenza dell’emolumento garantisce la corretta applicazione dei massimali giornalieri di retribuzione pensionabile evitando, così, che l’assicurato subisca improprie riduzioni del trattamento pensionistico.

Sul piano operativo, si precisa che il codice AUMIMP è utilizzabile esclusivamente nel mese x per comunicare un aumento degli elementi variabili della retribuzione del mese x-1 conosciuto dopo la chiusura delle buste paga.

Il dato riportato non è sostitutivo di quello della denuncia del mese precedente, ma agisce in termini differenziali rispetto al dato originario.

Ai fini del conto assicurativo individuale determina un aumento dell’imponibile del mese precedente a quello al quale si riferisce la dichiarazione contributiva che reca l’informazione, distribuendosi in modo uniforme su tutte le giornate lavorative che risultano dichiarate dal datore di lavoro nel mese precedente la denuncia corrente.[15]

Laddove, sempre per i lavoratori con precedente anzianità contributiva all’1.1.1996, sussista l’esigenza di attribuire, sempre nell’ambito del mese precedente, l’aumento di imponibile ad un periodo determinato piuttosto che a tutti i giorni del mese (è questo il caso in cui sussistono, nella denuncia del mese precedente, informazioni relative a due distinti rapporti di lavoro e l’aumento è riferito ad uno solo di essi), in aggiunta alla compilazione dell’elemento VarRetributive sulla base delle modalità sopra indicate, è necessario compilare l’elemento RetribuzioneSpeciale (DatiParticolari/FondiSpeciali/SportSpet/DatiMese/RetribuzioneSpeciale), valorizzando la CausaleRetrSpec “AI” identificativa degli elementi variabili della retribuzione che comportano un incremento della retribuzione imponibile dei quali si viene a conoscenza nel mese in corso ma la cui competenza, sul piano assicurativo, è relativa al mese precedente.

3)   Significato e criteri di utilizzo della variabile DIMIMP in presenza di TipoLavoratore “SC”, “SR” e “ST” (privi di anzianità contributiva al 31.12.1995).

La variabile DIMIMP, in tali casi, può essere utilizzata, sul piano generale e come avviene per le aziende DM, nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente riguardando gli elementi variabili della retribuzione di cui al sopra citato decreto ministeriale.[16]

Ai fini del conto assicurativo individuale determina l’aumento dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria. Ai fini del titolo contributivo, l’utilizzo del codice DIMIMP non ha efficacia, in quanto l’assoggettamento a contribuzione avviene nell’ambito del mese in cui la causale viene utilizzata e, ai fini della tassazione, l’imponibile indicato nell’elemento VarRetributive va scomputato da quello ordinario del medesimo mese, con l’utilizzo delle aliquote contributive in vigore nel mese stesso. Pertanto, l’elemento ContributoVarRetr non va compilato.

Si ricorda che la variabile DIMIMP non va utilizzata per variazioni in diminuzione che determinano imponibile negativo. Difatti, in tali ipotesi, l’intero importo in diminuzione deve essere gestito con la causale IMPNEG.


4)   Significato e criteri di utilizzo della variabile DIMIMP in presenza di TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ” (con anzianità contributiva al 31.12.1995).

Per i lavoratori della gestione spettacolo e della gestione sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, detto codice è utilizzato esclusivamente nel mese x per comunicare una diminuzione degli elementi variabili della retribuzione del mese x-1 conosciuto dopo la chiusura delle buste paga.

Ai fini del conto assicurativo individuale determina una diminuzione dell’imponibile del mese precedente a quello al quale si riferisce la dichiarazione contributiva che reca l’informazione (es.: nell’ambito della dichiarazione contributiva del mese di marzo 2015, viene comunicata la diminuzione di imponibile del mese di febbraio 2015).

Si sottolinea che il dato riportato non è sostitutivo di quello della denuncia del mese precedente, bensì agisce in termini differenziali rispetto al dato originario.

Anche in questo caso si ricorda che la variabile DIMIMP non va utilizzata per variazioni in diminuzione che determinano imponibile negativo.

Difatti, in tali ipotesi, l’intero importo in diminuzione deve essere gestito con la causale IMPNEG.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’importo comunicato attraverso l’utilizzo della causale DIMIMP viene distribuito, sul conto assicurativo individuale del lavoratore, in modo uniforme su tutte le giornate lavorative che risultano dichiarate dal datore di lavoro nel mese precedente la denuncia corrente.[17]


Laddove, sempre per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, sussista l’esigenza di attribuire, sempre nell’ambito del mese precedente, la diminuzione di imponibile ad un periodo determinato piuttosto che a tutti i giorni del mese (è questo il caso in cui sussistono, nella denuncia del mese precedente, informazioni relative a due distinti rapporti di lavoro e la diminuzione è riferita ad uno solo di essi), in aggiunta alla compilazione dell’elemento VarRetributive sulla base delle modalità sopra indicate, è necessario valorizzare l’elemento RetribuzioneSpeciale (DatiParticolari/FondiSpeciali/SportSpet/DatiMese), valorizzando la CausaleRetrSpec “DI” identificativa degli elementi variabili della retribuzione che comportano un decremento della retribuzione imponibile dei quali si viene a conoscenza nel mese in corso ma la cui competenza, sul piano assicurativo, è relativa al mese precedente.
  
Variabili di retribuzione: FERIE e ROL

In analogia a quanto previsto per la generalità delle aziende con dipendenti, le variabili FERIE e ROL indicano rispettivamente l’avvenuta fruizione delle ferie e l’avvenuta fruizione dei permessi per riduzione di orario di lavoro e/o ex festività  precedentemente assoggettati a contribuzione previdenziale e considerati nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione.

L’utilizzo di dette variabili comporta, pertanto, la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione.

Si sottolinea che l’utilizzo di dette variabili determina di per sé ai fini assicurativi la diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria sia per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995 che per quelli privi di anzianità contributiva alla predetta data.

Pertanto, ai fini dell’implementazione del conto assicurativo individuale del lavoratore, anche con precedente anzianità contributiva al 31.12.1995, è sufficiente la valorizzazione degli elementi di cui si compone la variabile in esame.


Nuove variabili di retribuzione: DIMSP1, AUMSP1, DIMPSP2 e AUMSP2

Per gestire le variazioni in aumento o in diminuzione della quota dell’imponibile eccedente i due massimali di retribuzione imponibile vigenti per il calcolo della contribuzione degli sportivi professionisti vengono istituite le seguenti causali:

-      “DIMSP1”: indica, per gli sportivi professionisti (TipoLavoratore “ST” e “SZ”), l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il primo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale opera l’obbligo della contribuzione IVS di solidarietà (aliquota complessiva pari all’1,20%).

Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS nella denuncia originaria. La variabile in esame può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.

Ai fini contributivi determina un recupero, per la sola quota IVS, del contributo da valorizzare nell’elemento ContributoVarRetr, pari alla differenza fra la misura della contribuzione ordinaria sull’imponibile non eccedente il primo massimale (soggetto all’aliquota IVS del 33,00%) e quella della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo massimale giornaliero/annuo e il secondo massimale giornaliero/annuo (soggetto all’aliquota IVS dell’1,20%).

Ai fini del corretto funzionamento della variabile DIMSP1 è necessaria la compilazione di entrambi gli elementi ImponibileVarRetr e ContributoVarRetr;

  “AUMSP1”: indica, per gli sportivi professionisti (TipoLavoratore “ST” e “SZ”), l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il primo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale opera l’obbligo della contribuzione di solidarietà (aliquota complessiva pari a 1,20%).

Ciò comporta l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS nella denuncia originaria. La variabile in esame può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.

Ai fini del titolo contributivo, determina un ulteriore versamento della sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento ContributoVarRetr.

Il predetto importo è pari alla differenza fra la misura della contribuzione ordinaria sull’imponibile non eccedente il primo massimale (soggetto all’aliquota IVS del 33,00%) e quella della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo massimale giornaliero/annuo e il secondo massimale giornaliero/annuo (soggetto all’aliquota IVS dell’1,20%). Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi ImponibileVarRetr e ContributoVarRetr;

-      “DIMSP2”: indica, per gli sportivi professionisti (TipoLavoratore “ST” e “SZ”), l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il secondo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale non opera alcun obbligo contributivo ai fini IVS.

Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS di solidarietà nella denuncia originaria.

La variabile in esame può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.

Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento ContributoVarRetr.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che il predetto importo è pari alla misura della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo e il secondo massimale giornaliero/annuo oggetto di variazione in diminuzione (soggetto all’aliquota IVS dell’1,20%). Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi ImponibileVarRetr e ContributoVarRetr;

-      “AUMSP2”: indica, per gli sportivi professionisti (TipoLavoratore “ST” e “SZ”) l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il secondo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale non opera alcun obbligo contributivo ai fini IVS.

Ciò comporta l’incremento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS di solidarietà nella denuncia originaria.

La variabile in esame può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.

Ai fini del titolo contributivo, determina un ulteriore versamento della sola quota IVS di solidarietà, pari all’importo indicato nell’elemento ContributoVarRetr.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che il predetto importo è pari alla misura della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo e il secondo massimale giornaliero/annuo oggetto di variazione in aumento (soggetto all’aliquota IVS dell’1,20%). Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi ImponibileVarRetr e ContributoVarRetr.
     

Variabili di retribuzione AUMMAS e DIMMAS

Con esclusivo riferimento alle dichiarazioni contributive relative ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (TipoLavoratore “SY”, “SC”, “SR” e “SX”), si precisa che nel caso di utilizzo della CausaleVarRetr “DIMMAS” e “AUMMAS”, l’importo del ContributoVarRetr è pari alla differenza fra la misura della contribuzione ordinaria sull’imponibile non eccedente il massimale giornaliero/annuo (soggetto all’aliquota IVS del 33%) e quella della contribuzione di solidarietà sull’imponibile eccedente il predetto massimale (soggetto all’aliquota IVS del 5%).


ContributoVarRetr

L’elemento deve contenere l’importo della contribuzione riferita all’imponibile della  CausaleVarRetr utilizzata. Si ricorda che l’elemento non deve essere valorizzato qualora sia stata utilizzata la CausaleVarRetr AUMIMP, DIMIMP, mentre è obbligatoria la compilazione nel caso di utilizzo delle variabili FERIE, ROL, IMPNEG, DIMMAS, AUMMAS, DIMSP1, AUMSP1, DIMSP2, AUMSP2 e DIMSTK.


AzSportSpet

L’elemento, appositamente introdotto nella struttura del flusso Uniemens per gestire le denunce dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, deve essere compilato esclusivamente qualora il periodo di competenza indicato in AnnoMeseVarRetr sia antecedente a gennaio 2015.


Settimana

L’elemento non deve essere compilato, in quanto gli elementi informativi relativi allo svolgimento della prestazione lavorativa, al verificarsi di eventi in relazione ai quali matura contribuzione figurativa, etc., tenuto conto delle particolari regole vigenti in materia di imponibile ai fini contributivi per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, devono opportunamente fare riferimento, alla singola giornata e troveranno apposita valorizzazione nell’elemento Giorno il cui funzionamento è stato adeguato ai fini della gestione del calendario giornaliero.


Giorno

L’elemento in esame è volto a valorizzare, per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, in sostituzione dell’elemento Settimana, gli elementi informativi che caratterizzano la singole giornate in cui il rapporto di lavoro si svolge, vale a dire se trattasi di giorno lavorato o meno, se sono intervenuti, nel corso del medesimo, eventi tutelati, il relativo tipo di copertura, etc..


TipoCoperturaGiorn

Analogamente a quanto previsto per l’elemento Settimana per le aziende DM, nell’ambito del sotto elemento TipoCoperturaGiorn, deve essere inserita, la tipologia di copertura del giorno:

-      X: totalmente retribuito;
-      2: parzialmente retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;
-      1: totalmente non retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;
-      0: nessuna copertura. Ci si riferisce alle giornate di riposo fissate dai contratti collettivi o dalla legge ovvero ai casi in cui, ancorché sussista il rapporto di lavoro, non c’è né retribuzione, né contribuzione per effetto di assenze che non sono coperte figurativamente (es. aspettativa senza assegni, congedo non retribuito, rapporti di lavoro a tempo parziale che non contemplano prestazione in alcune giornate della settimana, etc.).

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che nella ricorrenza di dette condizioni è sempre necessaria la valorizzazione dell’elemento con il valore “0”.

In ordine alle modalità di valorizzazione dell’elemento in esame, vengono fissati i criteri di seguito esplicitati.

-      Rapporti di lavoro subordinato caratterizzati dallo svolgimento della prestazione in via continuativa: in tal caso, l’azienda dovrà contrassegnare, per ciascun mese di riferimento, le giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione (“X”), le giornate interessate dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa (“1” o “2”) anche laddove detti eventi ricadano nei giorni festivi e, infine, le giornate di riposo ovvero quelle nelle quali, ancorché sussista il rapporto di lavoro, non c’è né retribuzione, né contribuzione per effetto di assenze che non sono coperte figurativamente, quali ad es. aspettativa senza assegni, congedo non retribuito, rapporti di lavoro a tempo parziale che non contemplano prestazione in alcune giornate della settimana, etc. (“0”);

-      rapporti di lavoro subordinato di tipo intermittente (ex D.Lgs. n. 276/2003, art. 33 e segg.): in tali casi, considerate le particolari modalità in cui si estrinseca il rapporto, caratterizzato da prestazioni da svolgere in periodi predeterminati nel corso del mese o dell’anno ovvero da prestazioni discontinue e intermittenti, il datore di lavoro dovrà contrassegnare, nel periodo di riferimento, le giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione (“X”) e tutte le giornate, compresi i festivi, interessate dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa (“1”o “2”). Non saranno invece valorizzate le giornate nelle quali non sia previsto contrattualmente lo svolgimento della prestazione, né sia prevista la corresponsione dell’indennità di disponibilità, ancorché sussista rapporto di lavoro, fatte salve le giornate di riposo stabilite dai contratti collettivi o dalla legge che vanno invece valorizzate con lo zero (“0”);


-      rapporti di lavoro autonomo: il datore di lavoro/committente dovrà, per ciascuna giornata caratterizzata da prestazione lavorativa ovvero da altri eventi tutelati, valorizzare il corrispondente tipo di copertura. 

Lavorato

Il sottoelemento Lavorato, da valorizzare con “S” (SI) ovvero “N” (NO), raccoglie le informazioni relative all’effettivo svolgimento o meno della prestazione lavorativa nella giornata, ancorché la medesima sia retribuita (es. nel caso in cui il lavoratore abbia usufruito di un giorno di ferie l’elemento in esame sarà valorizzato con “N”).


EventoGiorn

Per quanto concerne gli elementi informativi relativi alla sussistenza di eventi tutelati ovvero relativi, in genere, alle assenze coperte figurativamente, si precisa che i medesimi saranno comunicati all’Istituto mediante la valorizzazione, nell’elemento EventoGiorn, del TipoCoperturaGiorn “1” o “2” e con l’indicazione di uno dei seguenti CodiceEventoGiorn MAL, INF, MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, MA8, MA9, MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, MC1, ACT, DON, DMO, etc..

Naturalmente l’elemento giorno continuerà ad essere utilizzato anche per gestire a livello giornaliero gli elementi informativi relativi agli eventi di cassa integrazione guadagni e, pertanto, in tali casi in EventoGiorn dovrà essere indicato il codice evento corrispondente.

Si fa presente che l’elemento NumOreEvento per i lavoratori dello spettacolo è volto a indicare il numero di ore dell’evento in relazione al quale matura contribuzione figurativa laddove detto evento non coinvolga l’intera giornata.


DifferenzeAccredito

Nell’ambito dell’elemento DifferenzeAccredito è stato introdotto, per le denunce dei lavoratori iscritti al Fpls e Fpsp, il nuovo sottoelemento GiorniAccredito, che deve essere valorizzato, in sostituzione dell’elemento SettAccredito, secondo le regole previste per le aziende con lavoratori dipendenti. Pertanto, l’elemento in esame contiene informazioni relative ad eventi che possono dare luogo ad accrediti figurativi intervenuti nel mese e quindi già rappresentati nell’elemento Giorno.

Nel caso in cui il CodiceEvento sia stato valorizzato con uno dei seguenti codici MB1, MB2, MB3, MB4 o MB5, nel sottoelemento GiorniAccredito deve essere indicata la durata dell’assenza utile per la determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell’accredito figurativo e non l’importo delle differenze accreditabili figurativamente.


GiorniRetribuiti

Nell’elemento deve essere indicato il totale dei giorni retribuiti nel mese di riferimento determinato avendo a riferimento, per ciascuna settimana, il numero delle giornate per le quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione.

In particolare, il totale dei giorni retribuiti è dato dalla sommatoria delle giornate aventi TipoCoperturaGiorn “X” e “2”. In relazione ai rapporti di lavoro subordinato che, pur in presenza di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno sulla base delle regole contrattuali nel corso dell’intero mese (TipoCoperturaGiorn “X” e “2”), il totale dei giorni retribuiti così determinato sia inferiore a 26 giornate, il relativo valore deve essere adeguato a 26.

Ciò accade, ad esempio, qualora, nel corso del mese (es. febbraio), pur in presenza di rapporto di lavoro che si svolge continuativamente da lunedì a sabato, il numero dei giorni retribuiti del mese risulti inferiore a 26.


GiorniContribuiti

Nell’elemento deve essere indicato il numero dei giorni per i quali è stata versata contribuzione nel mese. Il totale dei giorni contribuiti è dato dalla sommatoria delle giornate aventi TipoCoperturaGiorn “X” e “2”, tenendo conto, altresì, degli adeguamenti realizzati nell’elemento Giorno di MesePrecedente.[18]

Anche in relazione all’elemento in esame, con riferimento a rapporti di lavoro subordinato che, pur in presenza di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno sulla base delle regole contrattuali nel corso dell’intero mese (TipoCoperturaGiorn “X” e “2”), il totale dei giorni contribuiti così determinato sia inferiore a 26 giornate, il relativo valore deve essere adeguato a 26.

Ciò accade, ad esempio, qualora, nel corso del mese (es. febbraio), pur in presenza di rapporto di lavoro che si svolge continuativamente da lunedì a sabato, il numero dei giorni contribuiti del mese risulti inferiore a 26, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali adeguamenti realizzati nell’elemento Giorno di MesePrecedente.


OreContribuite

Si tratta di un elemento da valorizzare secondo le modalità previste per la generalità delle aziende con dipendenti, qualora la dichiarazione contributiva abbia ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato di tipo intermittente o a tempo parziale.


L’elemento OreContribuite non deve essere, invece, valorizzato nel caso in cui la prestazione da denunciare sia resa da lavoratori autonomi, posto che ogni prestazione giornaliera, a prescindere dalla durata della medesima, corrisponde sul piano assicurativo ad una giornata.


GiorniUtili

Si tratta di un elemento, appositamente introdotto nel flusso Uniemens per le denunce dei lavoratori iscritti al Fpls e Fpsp, in sostituzione dell’elemento SettimaneUtili, finalizzato a identificare la durata delle prestazioni riconducibili a prestazioni di lavoro a tempo parziale o di tipo intermittente (ex D.Lgs. n. 276/2003, art. 33 e segg.).

In particolare, nell’ambito di detto elemento, viene indicato il numero delle giornate utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, determinato dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per il numero delle ore giornaliere previste contrattualmente sulla base del rapporto di lavoro a tempo pieno.


EccedenzaMassimali/Dati Particolari

L’elemento non deve essere compilato dalle aziende dello spettacolo e dello sport professionistico, in quanto le informazioni relative al superamento del massimale annuo, rilevanti ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale dovuta, trovano apposita valorizzazione nell’elemento EccMassSportSpet.


EccMassSportSpet/DatiParticolari

L’elemento, appositamente introdotto nella struttura del flusso Uniemens per gestire le informazioni relative all’eccedenza dei massimali retributivi giornalieri ovvero annui, è articolato in un ramo dedicato allo spettacolo denominato EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi ImpEccMassSpet, ContrEccMassSpet e ContrSolidarietaSpet) e un ramo dedicato allo sport denominato EccMassSport (recante a sua volta gli elementi ImpEccMassSport1 e ContrEccMassSport1, ContrSolidarietaSport, nonché ImpEccMassSport2 e ContrEccMassSport2).

Si riporta, di seguito, il criterio di valorizzazione dei predetti elementi.


ImpEccMassSpet

I criteri di valorizzazione variano a seconda che il lavoratore abbia o meno anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995. In particolare:

-      per i lavoratori dello spettacolo con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “SY” e “SX”, deve essere indicato l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 182/1997 (per il 2014 pari a euro 729,50), calcolato come sommatoria di ogni imponibile giornaliero eccedente il predetto massimale.
Il calcolo del predetto importo, considerate le particolari regole di determinazione della base imponibile basate su determinate fasce di retribuzione imponibile, deve essere effettuato, se del caso, assumendo a riferimento le fasce di retribuzione giornaliera riportate nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 182/1997, come rivalutate annualmente sulla base dell’indice ISTAT costo della vita;[19]

-      per i lavoratori dello spettacolo privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “SC” e “SR”, deve essere indicato l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18 (secondo periodo), legge n. 335/1995;[20]

-      nel caso di interpreti principali in sala d’incisione, identificati dal TipoLavoratore “SI”, deve essere indicato l’importo del compenso effettivamente corrisposto eccedente il massimale di cui all’art. 2, comma 18 (secondo periodo), legge n. 335/1995.


ContrEccMassSpet

Nell’elemento deve essere valorizzato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale calcolata sull’imponibile ImpEccMassSpet determinato sulla base delle regole sopra specificate. Per gli interpreti principali in sala d’incisione, identificati dal TipoLavoratore “SI”, deve essere indicato l’importo della sola contribuzione assistenziale calcolata sull’ammontare indicato nell’elemento ImpEccMassSpet, corrispondente al compenso effettivamente corrisposto eccedente il massimale di cui all’art. 2, comma 18 (secondo periodo), legge n. 335/1995, e non la contribuzione calcolata sulla retribuzione convenzionale.

L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento Contributo di DatiRetributivi.


ContrSolidarietaSpet

In tale elemento deve essere indicato l’importo della sola contribuzione IVS di solidarietà (5%) calcolata sull’imponibile ImpEccMassSpet determinato sulla base delle regole sopra enucleate. Per gli interpreti principali in sala d’incisione l’elemento non deve essere valorizzato.

L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento Contributo di DatiRetributivi.


ImpEccMass1Sport

I criteri di valorizzazione variano a seconda che lo sportivo professionista abbia o meno anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995. In particolare:

-      per gli sportivi professionisti con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “SZ”, deve essere indicato l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 166/1997 (per il 2014, pari a euro 320,91) e il massimale retributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 166/1997 (per il 2014, pari a euro 2.339,43), calcolato come sommatoria di ogni imponibile giornaliero compreso fra i predetti massimali;

-      per gli sportivi professionisti privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “ST”, deve essere indicato l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18 (secondo periodo), legge n. 335/1995 (per il 2014, pari a euro 101.123,00) ed il massimale retributivo annuo di cui all’art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 166/1997 (per il 2014, pari a euro 729.902,00).


ContrEccMass1Sport

Nell’elemento deve essere valorizzato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale calcolata sull’imponibile ImpEccMass1Sport determinato sulla base delle regole sopra specificate.

L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento Contributo di DatiRetributivi.


ContrSolidarietaSport

In tale elemento deve essere indicato l’importo della sola contribuzione IVS di solidarietà (1,20%) calcolata sull’imponibile ImpEccMass1Sport determinato sulla base delle regole sopra enucleate.

L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento Contributo di DatiRetributivi.


ImpEccMass2Sport

I criteri di valorizzazione variano a seconda che lo sportivo professionista abbia o meno anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995. In particolare:

-      per gli sportivi professionisti con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “SZ”, deve essere indicato l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 166/1997, (per il 2014, pari a euro 2.339,43), calcolato come sommatoria di ogni imponibile giornaliero eccedente il predetto massimale;

-      per gli sportivi professionisti privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “ST”, deve essere indicato l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo annuo di cui all’art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 166/1997 (per il 2014, pari a euro 729.902,00).


ContrEccMass2Sport

Nell’elemento deve essere valorizzato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale calcolata sull’imponibile ImpEccMass2Sport determinato sulla base delle regole sopra enucleate.

L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento Contributo di DatiRetributivi.


TipoLavSportSpet

E’ un nuovo elemento appositamente introdotto nel tracciato del flusso Uniemens per la gestione delle informazioni afferenti ai rapporti di lavoro dei lavoratori autonomi dello spettacolo e dello sport professionistico e del codice di qualifica di tutti i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. Si articola nei sottoelementi TipoRapportoLav e CodiceQualifica, di seguito descritti.


TipoRapportoLav

Il datore di lavoro/committente, esclusivamente per i rapporti di lavoro di natura  “autonoma”, identificati dai codici “Qualifica1” “S” o “U”, è tenuto ad indicare la specifica tipologia del rapporto di lavoro, utilizzando i seguenti codici:

-      “LP”: lavoro a progetto;
-      “AP”: associato in partecipazione;
-      “LA”: lavoratore autonomo;
-      “SC”: socio di cooperativa autonomo.
-       

CodiceQualifica

In questo elemento deve essere inserito il codice della qualifica professionale del lavoratore dello spettacolo e dello sport. Per il valore ammesso si rinvia all’Allegato al “documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UNIEMENS”.

Si fa presente che laddove, nell’ambito dello stesso mese, il lavoratore svolga per il medesimo datore di lavoro/committente prestazioni professionali riconducibili a qualifiche diverse, anche nello stesso periodo (es. attore e regista), deve essere utilizzato il codice relativo alla qualifica professionale prevalente, sulla base del numero delle giornate in cui è stata prestata l’attività lavorativa ovvero della misura del compenso corrisposto.


SalaIncisione


E’ l’elemento finalizzato alla gestione della dichiarazione contributiva relativa alle contribuzioni IVS afferenti agli interpreti in sala di incisione, che, come noto, sono calcolate sulla base di retribuzioni convenzionali. Nell’elemento in esame, che a sua volta si compone di un elemento ricorsivo Brano, sono indicati i dati informativi utili per l’assoggettamento a contribuzione previdenziale del salario convenzionale degli interpreti in sala di incisione.


Brano

L’elemento è articolato in una serie di sottoelementi volti ad accogliere i dati utili per il corretto calcolo della contribuzione posto che l’importo delle retribuzioni convenzionali da assoggettare a contributi IVS varia in funzione dei brani incisi e delle vendite dei supporti fonografici, in linea con la regolamentazione recata, da ultimo, dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2010.

-         CodBrano: deve essere indicato il codice ISRC (codice standard di registrazione internazionale) assegnato al singolo brano musicale. Tale codice, per le cui  modalità di richiesta si rinvia al sito della Federazione dell’Industria Musicale Italiana (http://www.fimi.it/ISRC.php), è stato introdotto come Standard Internazionale nel 1986, dalla Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione e identifica la singola registrazione sul fonogramma. Esso consta di 12 caratteri alfanumerici che indicano rispettivamente, il Paese del primo proprietario della registrazione; il primo proprietario della registrazione (che coincide con il produttore della stessa nel momento in cui l’ISRC viene assegnato); il codice dell’anno di registrazione; il codice di registrazione. Si ricorda che il datore di lavoro dovrà annotare su un apposito registro i codici ISRC assegnati ai singoli brani;

-         CodiceFascia: può assumere il valore da 1 a 15 in corrispondenza della fascia di compenso convenzionale per il brano e del differenziale di compenso convenzionale che scaturisce dal passaggio da una fascia ad un’altra successiva, come dalla seguente tabella di corrispondenza:


-         ImponibileConv: deve essere indicato l’importo dell’imponibile convenzionale calcolato sulla base del CodiceFascia di cui alla sopra riportata tabella;

-         ContributoSalaInc: deve essere indicato l’importo del contributo convenzionale afferente alla fascia di imponibile convenzionale di cui alla suddetta tabella;


-         DataBrano: deve essere indicata, nel formato aaaa-mm-gg, la data di produzione del brano, convenzionalmente coincidente con una delle giornate lavorative di svolgimento della prestazione. Si ricorda che, sulla base delle previsioni del sopra citato Decreto ministeriale, la masterizzazione di un brano corrisponde convenzionalmente ad una giornata assicurativa.


Diritti

E’ l’elemento finalizzato alla gestione della dichiarazione contributiva relativa alle contribuzioni IVS afferenti ai compensi per lo sfruttamento economico del diritto di autore, di immagine e di replica - limitatamente alla quota assoggettata a contribuzione previdenziale sulla base delle norme vigenti[21] – erogati in un momento successivo alla prestazione di lavoro originaria.[22]

Più in generale, l’elemento può essere utilizzato per le denunce contributive aventi ad oggetto i compensi afferenti a periodi precedenti a quello di erogazione in quanto connessi alla vendita di supporti che riproducono la prestazione artistica (cosiddette royalty). Nell’elemento in esame, che a sua volta si compone di un elemento ricorsivo CompensoDiritti, sono indicati le informazioni utili per l’assoggettamento a contribuzione previdenziale del compenso per lo sfruttamento economico dei predetti diritti, corrisposto, nel rispetto dell’accordo intervenuto tra le parti, in un periodo successivo rispetto a quello di svolgimento della prestazione originaria.


In particolare l’elemento CompensoDiritti si compone dei seguenti sottoelementi:

-      ImportoDiritti: deve essere indicato l’importo dell’emolumento afferente alla cessione dello sfruttamento economico dei diritti erogato in un momento successivo a quello corrisposto per la prestazione originaria;

-      ContributoDiritti: deve essere indicato l’importo del contributo IVS calcolato sull’imponibile indicato nel precedente elemento ImportoDiritti;


-      PeriodoPrestOriginaria: deve essere indicato il periodo di riferimento della prestazione originaria a cui è correlato il compenso corrisposto a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, di immagine e di replica. In particolare, nel sottoelemento DataInizio si indica il primo giorno del periodo lavorativo e nel sottoelemento DataFine l’ultimo giorno lavorativo del predetto periodo;

-      InquadramentoLav: da valorizzare esclusivamente qualora la posizione contributiva dell’impresa con la quale siano stati dichiarati i compensi già erogati per la prestazione originaria non corrisponda a quella utilizzata nella denuncia contributiva corrente.

In particolare, può trattarsi della “matricola Inps” dell’impresa nel caso di denunce relative a periodi successivi al 31.12.2014 ovvero della “matricola ex Enpals”, composta dal codice gruppo ed il numero attività, identificativi della posizione contributiva dell’impresa iscritta alla gestione ex Enpals qualora si tratti di dichiarazioni contributive ante 2015.


Qualora il datore di lavoro/committente verifichi che, per effetto dei compensi erogati a posteriori, sia avvenuto nel corso dell’anno di riferimento della prestazione lavorativa originaria, a cui sono correlati detti emolumenti, il superamento del massimale retributivo giornaliero ovvero annuo, affinché possa essere correttamente calcolata la contribuzione sarà necessario utilizzare nel mese della denuncia corrente una variabile retributiva.

In particolare, dovrà essere utilizzata la CausaleVarRetr DIMMAS che indica l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponile eccedente il massimale e comporta la diminuzione dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione ordinaria IVS nella denuncia originaria.

In tal caso, dovranno essere pertanto valorizzati sia l’elemento ImponibileVarRetr sia l’elemento ContributoVarRetr.

In particolare, il calcolo del contributo dovrà essere effettuato avendo a riferimento i massimali relativi all’anno di calendario a cui si riferisce la denuncia originaria e l’aliquota vigente nel mese/anno corrente. 

Si sottolinea, inoltre, che la valorizzazione dell’elemento Diritti sulla base delle sopra richiamate modalità deve essere effettuata esclusivamente qualora i compensi correlati ai diritti siano erogati in periodi successivi a quello originario sulla base delle pattuizioni sussistenti tra datore di lavoro e lavoratore.

Qualora i compensi siano erogati in ritardo rispetto a quanto stabilito, la trasmissione delle informazioni sarà effettuata attraverso la procedura di variazione della denuncia originaria, con gli effetti della regolarizzazione contributiva.


ContrAtipica

Elemento da non valorizzare.


ContribSindacalisti

A partire dal 1° gennaio 2015, le informazioni afferenti ai compensi corrisposti, dalla Organizzazione sindacale, ai lavoratori in distacco sindacale vanno fornite, in linea con la prassi in uso per le aziende con dipendenti, attraverso il flusso Uniemens.

Pertanto, a partire dalla predetta data e per i periodi successivi al 31.12.2014, cessa l’operatività delle modalità di trasmissione delle informazioni in discorso in uso fino al 31.12.2014.


DispSomministrati

L’elemento non deve essere valorizzato.

Si rammenta che l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 fissa l’inquadramento delle imprese di somministrazione con riferimento al settore terziario (comma 1), con l’applicazione degli oneri previdenziali tipici del settore medesimo.

Le uniche eccezioni alla predetta regola riguardano le imprese che somministrano lavoratori agricoli ovvero domestici, nel qual caso si applicano gli oneri previdenziali tipici dei predetti settori (comma 4 della citata norma).

Pertanto, nel caso di somministrazione di lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs.CPS n. 708/1947 e successive modificazioni e integrazioni, non si configura un obbligo contributivo nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, bensì nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con applicazione degli oneri previdenziali previsti per le Agenzie di somministrazione lavoro in relazione ai lavoratori somministrati.


Contratto Riallineamento

Elemento da non valorizzare.

LavDomicilio

Elemento da non valorizzare.

CalGiorno2011

Elemento da non valorizzare.

SportSpet/FondiSpeciali

Nell’ambito della sezione Fondi Speciali è stato introdotto il nuovo elemento, SportSpet nell’ambito del quale sono acquisite le informazioni afferenti ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, identificati dal TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”, preordinate ad aggiornare il conto assicurativo individuale del lavoratore.

Infatti, in considerazione delle peculiari regole vigenti in materia previdenziale per tali assicurati afferenti, in particolare, alla operatività dei massimali giornalieri di retribuzione pensionabile, dette informazioni possono risultare rilevanti ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore laddove vengano corrisposti compensi con effetto retroattivo, ovvero vengano utilizzate variabili retributive per denunciare variazioni di retribuzione non note all’atto della chiusura delle buste paga.

Con l’ausilio degli elementi informativi compilati nell’ambito di detto elemento, nei predetti casi di variabilità dei compensi che riguardino i lavoratori con precedente anzianità contributiva (“SY”, “SX” e “SZ”), è realizzata la corretta attribuzione dei compensi medesimi al periodo lavorativo di riferimento che, come precisato, assume rilevanza ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico.


In particolare, l’elemento si compone dei sottoelementi GiorniFasciaPrec e DatiMeseSportSpet.


GiorniFasciaPrec

In questo elemento deve essere indicato, esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti con precedente anzianità contributiva all’1.1.1996, identificati dal TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”, il totale dei giorni pensionabili maturati dall’assicurato a partire dall’1/01 dell’anno di calendario sino alla data di inizio  del periodo di lavoro denunciato (sottoelemento DataInizio dell’elemento Periodo).


DatiMeseSportSpet

L’elemento accoglie, esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (TipoLavoratore “SY” e “SX”) e per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (TipoLavoratore “SZ”), i dati informativi relativi alle retribuzioni di competenza del mese di riferimento (“ordinarie”), nonché quelle ultramensili che, ancorché assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione, ai fini del conto assicurativo individuale devono essere attribuite a periodi anteriori rispetto a quello in cui sono denunciate (cosiddette “retribuzioni speciali”). DatiMeseSportSpet si compone, infatti, a sua volta, degli elementi RetribuzioneOrdinaria e RetribuzioneSpeciale.


RetribuzioneOrdinaria

L’elemento, valido esclusivamente per gli assicurati contraddistinti dal TipoLavoratore “SY”, “SX”, “SZ”, si articola nei seguenti sotto elementi.

-      NumGiorniLavorati: deve essere indicato il numero delle giornate che, sulla base delle previsioni contrattuali, sono retribuite;

-      GiorniUtiliPeriodo: da valorizzare solo per i lavoratori con contratto a tempo parziale. Va indicato il numero dei giorni utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche determinato dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per il numero delle ore giornaliere previste contrattualmente per il corrispettivo rapporto di lavoro a tempo pieno.


-      Periodo: deve essere indicato il giorno iniziale (sottoelemento DataInizio) e il giorno finale (sottoelemento DataFine) della prestazione lavorativa;

-      ImpRetrOrdinaria: deve essere indicato l’importo della retribuzione riferita alla prestazione lavorativa afferente al periodo.


RetribuzioneSpeciale

L’elemento garantisce, per gli assicurati dello spettacolo e dello sport iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”), per i quali, come noto, la corretta attribuzione temporale di dette competenze retributive è rilevante ai fini del calcolo della misura del trattamento pensionistico, la corretta gestione di quegli emolumenti che, ancorché assoggettati a contribuzione nel periodo di erogazione, hanno a riferimento periodi di competenza precedenti e, ai fini del conto assicurativo individuale, a detti periodi vanno attribuiti.


Nello specifico, si tratta di tutte quelle voci retributive che derivano da istituti retributivi o prestazioni lavorative afferenti a periodi precedenti a quello di erogazione tassate e denunciate nel mese in corso sulla base del principio di cassa.

Tipico è il caso della tredicesima mensilità aggiuntiva (il cui periodo di formazione coincide con periodo dell’anno di calendario in costanza di rapporto di lavoro), della quattordicesima mensilità aggiuntiva (il cui periodo di formazione coincide, in genere, con il lasso temporale compreso fra giugno dell’anno precedente e maggio dell’anno in corso in costanza di rapporto di lavoro), del premio di produzione, delle competenze riferite a conguagli retributivi per effetto di disposizioni di legge o di contratto collettivo di lavoro, etc..

Si sottolinea che deve trattarsi di compensi erogati in periodi successivi a quello originario sulla base di norme di legge o contrattuali (principio di cassa) e non di compensi erogati in ritardo rispetto a quanto stabilito.

Difatti, in quest’ultimo caso, operando, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, il principio della competenza, la trasmissione delle informazioni va effettuata attraverso la procedura di variazione della denuncia originaria, con gli effetti della regolarizzazione contributiva.

L’elemento va usato anche qualora, una volta cessato il rapporto di lavoro, vengano erogate competenze retributive che si riferiscono a periodi lavorativi specificamente individuati.

Sempre con esclusivo riferimento ai lavoratori con precedente anzianità contributiva all’1.1.1996, l’elemento va utilizzato anche per indicare che è avvenuto un aumento/diminuzione dell’imponibile del mese in corso in conseguenza di voci retributive afferenti al mese precedente (cfr. delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993), laddove sussista l’esigenza di attribuire detta variazione ad un periodo determinato piuttosto che a tutti i giorni del mese precedente (è questo il caso in cui sussistono, nella denuncia del mese precedente, informazioni relative a due distinti rapporti di lavoro e l’aumento è riferito ad uno solo di essi).

L’elemento può essere utilizzato nelle denunce di qualsiasi mese dell’anno, fatta eccezione per le causali “AI” e “DI”, che possono essere utilizzate esclusivamente per modificare la retribuzione relativa ad uno o più periodi del mese precedente a quello della denuncia.


Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile del mese corrente e l’equivalente aumento dell’imponibile della/e denuncia/e originaria/e.


Ai fini del titolo contributivo, non ha efficacia, dal momento che la relativa contribuzione è già stata assolta con la denuncia del mese corrente.  L’elemento è articolato nei seguenti sottoelementi:

-      CausaleRetrSpec: deve essere indicata la causale identificativa della tipologia di emolumenti “speciali”, tra quelle di seguito indicate:
    
“AI”: elementi variabili della retribuzione che comportano un incremento della retribuzione imponibile che vengono a conoscenza nel mese successivo a quello di competenza (cfr. D.M. 7/10/1993);
“DI”: elementi variabili della retribuzione che comportano un decremento della retribuzione imponibile che vengono a conoscenza nel mese successivo a quello di competenza (cfr. D.M. 7/10/1993);
“CL”: conguaglio di retribuzione dovuto per legge o contratto avente effetto retroattivo;
“TR”: tredicesima mensilità aggiuntiva;
“QR”: quattordicesima mensilità aggiuntiva;
“PP”: premio di produzione;
“GR”: gratificazioni annuali e periodiche.

-      ImpRetrSpec: va indicato l’importo delle competenze relative alle predette “retribuzioni speciali”;
     
-      PeriodoRiferimento: va indicato il periodo della denuncia sul quale agisce l’incremento/decremento della retribuzione imponibile, valorizzando i sottoelementi DataInizio (primo giorno del periodo lavorativo al quale va attribuita la variazione di imponibile) e DataFine (ultimo giorno lavorativo del predetto periodo). Le causali “AI” e “DI”, da utilizzarsi sempre in combinazione, rispettivamente, con le VarRetributive  “AUMIMP” e “DIMIMP”, ammettono la variazione di imponibile esclusivamente in relazione ad uno o più periodi del mese precedente a quello di competenza della denuncia corrente.   

Mese precedente

Analogamente a quanto previsto per la generalità delle aziende con dipendenti, l’elemento è finalizzato a gestire le variazioni relative ad elementi informativi di qualsiasi mese precedente che non hanno valenza contributiva, in relazione ai quali non deve essere effettuata una regolarizzazione.

Naturalmente, con riguardo alle dichiarazioni contributive relative a lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, nella compilazione dei sottoelementi in cui si articola MesePrecedente, il datore di lavoro deve tenere conto  dei medesimi criteri forniti nell’ambito della presente circolare nelle sezioni del flusso Uniemens dedicate ai DatiRetributivi, ai DatiParticolari, etc. (es. valorizzazione dell’elemento Giorno piuttosto che Settimana, etc).

Qualora il periodo di MesePrecedente sia antecedente a gennaio 2015, ai fini della corretta acquisizione degli elementi informativi, è necessario valorizzare il sottoelemento AzSportSpet di InquadramentoLavMP, indicando il codice gruppo ed il numero attività relativi alla denuncia di origine, su cui agisce il MesePrecedente.


AltrePartiteADebito/CausaleADebito

Nell’ambito dell’elemento CausaleADebito di AltrePartiteADebito – che come noto contiene le informazioni relative alla contribuzione non riconducibile a livello individuale – vengono istituiti i seguenti nuovi codici volti ad agevolare la gestione delle informazioni relative al contributo di solidarietà (10%) sui versamenti, a carico del datore di lavoro, alle forme pensionistiche complementari ex art. 16, decreto legislativo n. 252/2005 e ad altre casse, gestioni e fondi istituiti in forza di accordo o contratto collettivo di lavoro per finalità diverse dalla previdenza complementare, distinti per gestione pensionistica (Fplsl, Fpsp):

-      “M906”: contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a forme pensionistiche complementari ex art. 16, D.lgs. n. 252/2005, gestione Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
-      “M907”: contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a casse, fondi e gestioni istituiti in forza di accordi e contratti collettivi di lavoro per finalità diverse dalla previdenza complementare ex art. 9-bis, D.L. n. 103/1991, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
-      “M908”: contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a forme pensionistiche complementari ex art. 16, D.lgs. n. 252/2005, gestione Fondo pensioni sportivi professionisti;
-      “M909”: contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a casse, fondi e gestioni istituiti in forza di accordi e contratti collettivi di lavoro per finalità diverse dalla previdenza complementare ex art. 9-bis, D.L. n. 103/1991, Fondo pensioni sportivi professionisti.


Le regole di valorizzazione degli altri sottolementi di AltrePartiteADebito seguono la prassi generale.

  Il Direttore Generale  
  Nori  



[1] Per la disamina delle figure professionali assicurate al Fpls, si rinvia alla circolare Enpals n. 7/2006.
[2] I principi esposti subiscono delle eccezioni assumendo talvolta rilevanza ai fini della nascita dell’obbligo assicurativo, la natura della struttura in cui si svolge una determinata attività (es. “animatori in strutture turistiche e di spettacolo”) ovvero l’ambito in cui opera l’impresa (es. “impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese televisive”, “impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti”).

[3] A tal proposito, l’elenco delle figure professionali dei lavoratori dello spettacolo contenuto nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, è esaustivo e precisa, puntualmente, ai fini della determinazione della competenza assicurativa del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, la eventuale necessaria sussistenza del requisito della subordinazione ovvero di altri profili oggettivi.
[4] Fa eccezione a tale regola l’appartenenza dell’assicurato ad una particolare figura professionale, quella del “lavoratore autonomo esercente attività musicali” introdotta dall’art. 3, commi 98, 99 e 100 della legge n. 350/2003. Per tale categoria di lavoratori autonomi è previsto che gli stessi provvedano direttamente, in deroga al regime ordinario, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi. Si rinvia per il dettaglio della disciplina in materia di obblighi ai fini previdenziali per il lavoratore autonomo esercente attività musicali alla circolare Enpals n. 17/2004.
[5] La retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilita dalla legge.
[6] La suddivisione in tre gruppi dei lavoratori iscritti al Fpls, integrata e definita, da ultimo, con D.M. 15 marzo 2005, è riportata nella circolare Enpals n. 8/2006.

[7] Sulla base delle previsioni di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, la prestazione sportiva lavorativa può formare oggetto di contratto di lavoro subordinato ovvero autonomo, da stipulare, a pena di nullità, in forma scritta.
In particolare, l'art. 3 della legge n. 91/81 stabilisce che "la prestazione di lavoro a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di un contratto di lavoro subordinato", salvo - ed in tal caso va ritenuta la sussistenza di un contratto di lavoro autonomo - ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) atleta non contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) prestazione pur continuativa ma non superiore a otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Tali condizioni devono ritenersi non meri indici rivelatori dell'autonomia del rapporto, ma elementi qualificatori esclusivi e vincolanti e pertanto, ove non ricorrano le circostanze suesposte, al rapporto di lavoro con l'atleta professionista deve essere riconosciuta natura subordinata.
[8] La retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilita dalla legge.
[9] L’obbligo di iscrizione che, in linea generale, decorre dall’assunzione di lavoratori subordinati, per i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico, alla luce dell’obbligo assicurativo esteso a ogni forma contrattuale di svolgimento della prestazione lavorativa, scaturisce dall’occupazione di lavoratori del settore a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.
[10] V. sezione DatiParticolari: DatiParticolari/TipoLavSportSpet/CodiceQualifica.
[11] Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998, l’Istituto ha disciplinato i criteri di arrotondamento all’unità di euro delle retribuzioni e compensi imponibili individuali ai fini contributivi, delle retribuzioni e compensi cumulativi nonché delle somme a debito e a credito da esporre sulle dichiarazioni contributive (cfr. anche circolare n. 245/1998, n. 208/2001 e n. 63/2002). Per effetto dell’integrazione delle gestioni ex Enpals nelle gestioni previdenziali dell’Istituto, le previsioni di cui alla citata delibera sono applicabili anche alle dichiarazioni contributive afferenti ai soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti.
Pertanto, gli importi indicati nell’elemento Imponibile devono essere valorizzati come segue: fino a 49 centesimi si arrotonda all’unità di euro inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all’unità di euro superiore.
Si fa presente che, a partire da gennaio 2015, detti criteri di arrotondamento all’unità di euro saranno presi a riferimento dall’Istituto anche per determinare i massimali giornalieri della base contributiva e pensionabile previsti per il calcolo dei contributi IVS per gli assicurati al Fpls e Fpsp già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
[12] Gli importi vanno espressi con l’indicazione dei centesimi, sulla base delle istruzioni di cui al documento tecnico per la compilazione dei flussi Uniemens.
[13] A partire dall’1.1.2015, i codici P300 e P400 non potranno essere più utilizzati anche nell’ambito dell’elemento AltrePartiteADebito della sezione Denuncia Aziendale. 
[14] Dovendo essere fatta salva la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione, qualora intervengano elementi o eventi che comportino variazioni in aumento della retribuzione imponibile nel periodo di competenza compreso tra gennaio e novembre, la generalità delle aziende con dipendenti tiene conto di detti fattori in occasione della denuncia del mese successivo senza dovere utilizzare le variabili in esame. Di contro, la variazione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre dell’anno x, comporta nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno x+1, l’utilizzo della variabile retributiva in esame.
[15] Es.: l’aumento dell’imponibile di febbraio 2015 in misura pari ad euro 400,00 comunicato, attraverso l’utilizzo della causale in discorso, nell’ambito della denuncia di marzo 2015 viene distribuito, dalle procedure automatizzate dell’Istituto, nel conto assicurativo individuale di febbraio 2015, dove risultano 20 giornate lavorative, in ragione di euro 20,00 per ogni giornata, determinando l’equivalente aumento dell’imponibile di ogni giornata lavorativa del mese.
[16] Dovendo essere fatta salva la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione, qualora intervengano elementi o eventi che comportino variazioni in diminuzione della retribuzione imponibile nel periodo di competenza compreso tra gennaio e novembre, la generalità delle aziende con dipendenti tiene conto di detti fattori in occasione della denuncia del mese successivo senza dovere utilizzare le variabili in esame. Di contro, la variazione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre (dell’anno x), comporta nelle denunce di gennaio o febbraio (dell’anno x+1), l’utilizzo della variabile retributiva in esame.
[17] Es.: la diminuzione dell’imponibile di febbraio 2015 in misura pari ad euro 400,00 comunicato, attraverso l’utilizzo della causale in discorso, nell’ambito della denuncia di marzo 2015 viene distribuito, dalle procedure automatizzate dell’Istituto, nel conto assicurativo individuale di febbraio 2015, dove risultano 20 giornate lavorative, in ragione di euro 20,00 per ogni giornata, determinando l’equivalente diminuzione dell’imponibile di ogni giornata lavorativa del mese.

[18] In particolare, l’elemento GiorniContribuiti relaziona, ai fini del controllo del minimale di retribuzione, l’imponibile al valore giorni del mese corrente ottenuto tenendo conto degli adeguamenti dovuti ad eventi verificatisi nel mese precedente e non denunciati in tale mese perché venuti a conoscenza successivamente alla elaborazione delle buste paga (es. se nel mese x devono essere “recuperati” 5 giorni di malattia che nel mese x-1 non erano stati valorizzati nel relativo flusso Uniemens, i giorni contribuiti del mese x non saranno 26, bensì 21 e l’imponibile sarà relativo a 21 giornate).
[19] Es.: assumendo a riferimento i massimali in vigore nel 2014 e ipotizzando che la retribuzione lorda giornaliera sia pari ad euro 4.000,00, l’applicazione del meccanismo delle fasce, porta il massimale giornaliero ad euro  2.189,70. In tal caso, l’imponibile eccedente il predetto massimale, pari ad euro 1.810,30, dovrà essere indicato nell’elemento ImpEccMassSpet sommato agli altri imponibili giornalieri eccedenti il massimale appropriato in funzione dell’importo della retribuzione (ed alla corrispondente fascia di riferimento).
[20] A titolo esemplificativo, assumendo a riferimento il massimale annuo in vigore nel 2014 (euro 101.123,00)  si supponga che nel mese di ottobre sia stata corrisposta una retribuzione di euro 30.000 e che tale importo sommandosi alla retribuzione percepita nel corso dello stesso anno (euro 102.000,00) determini un importo complessivo euro 132.000,00. In tal caso, nell’elemento EccMassSpet deve essere indicato l’imponibile della retribuzione del mese eccedente il massimale annuo pari ad euro 30.877,00.
[21] Si rammenta che per i compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore, d’immagine e di replica è stato introdotto dal legislatore un regime contributivo differenziato. Per la particolare disciplina vigente in materia si rimanda alla circolare Enpals n. 1/2004.
[22] Con riferimento alla cessione dello sfruttamento economico dei diritti di autore, di immagine e di replica, si fa presente che il relativo compenso viene solitamente erogato in uno o più momenti predeterminati, ex ante alla stipula del contratto ovvero nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa o, ancora, in una data successiva al termine della stessa e, talora, in forma periodica, nell’arco di tempo in genere connesso alla durata della clausola di esclusività che sovente accompagna la cessione dei diritti.


Fonte: Circolare INPS n.154 del 3/12/2014


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