Gli enti, casse e società di mutuo soccorso (articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir) non sono equiparabili ai fondi sanitari integrativi (articolo 10, comma 1, lettera e-ter, del Tuir). Pertanto, non possono essere dedotti dal reddito complessivo i contributi assistenziali versati da un lavoratore autonomo a un fondo iscritto all'Anagrafe, nella sezione riservata ai fondi operanti ai sensi dell'articolo 51 del Tuir (enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale).
È questa la conclusione cui giunge l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 107/E del 3 dicembre, anche alla luce del parere espresso dal ministero della Salute.

La domanda
Un libero professionista ha chiesto all'Amministrazione fiscale se potrà dedurre dal reddito complessivo le somme versate, a titolo di contributi assistenziali, a un fondo sanitario iscritto alla sezione dell'apposita Anagrafe prevista per i fondi operanti ai sensi dell'articolo 51 del Tuir ("determinazione del reddito di lavoro dipendente"), ma non anche in quella dei fondi ex articolo 10 del Tuir, e a cui possono aderire, tra l'altro, anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.
L'istante fa presente che il fondo eroga prestazioni sia integrative sia sostitutive del servizio sanitario nazionale (Ssn).

L'opinione del contribuente
Il contribuente ritiene che i contributi da lui versati siano deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del Tuir. Secondo l'interpellante, tale disposizione rappresenta la norma di base, generale e di principio, che fissa la deducibilità dal reddito complessivo Irpef dei contributi versati ai fondi sanitari, mentre l'articolo 51 costituisce norma speciale, che disciplina la stessa deduzione, ma con riferimento esclusivo ai redditi di lavoro dipendente.
Ritiene, pertanto, che le norme fiscali non distinguano tra fondi operanti ai sensi dell'uno o dell'altro articolo del Tuir e che, di conseguenza, sia irrilevante, ai fini della deducibilità, il fatto che il fondo sia iscritto all'una o all'altra sezione dell'Anagrafe dei fondi sanitari.
Sempre secondo lui, i fondi operanti ex articolo 10 non hanno un oggetto esclusivo, ossia non devono esclusivamente erogare le prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti dal decreto del ministro della Salute, così come avviene per i fondi che operano ai sensi dell'articolo 51.

Il parere dell'Agenzia
Diverso il pensiero dell'Agenzia delle Entrate: il fondo in questione non rientra tra quelli integrativi del Servizio sanitario nazionale, i cui ambiti di intervento sono delimitati dall'articolo 9 del Dlgs 502/1992, e il contribuente non può dedurre dal reddito complessivo - ai sensi dell'articolo 10 del Tuir - i contributi ad esso versati (ribadita, ovviamente, per il libero professionista, l'indeducibilità degli stessi contributi ai sensi dell'articolo 51 del Tuir).

Per giungere alle sue conclusioni, l'Agenzia si è avvalsa anche del parere del ministero della Salute che, avendo competenza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti i fondi sanitari, ha definito, con decreto 31 marzo 2008, gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del Ssn e degli enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali.
Netto il verdetto dell'Amministrazione competente: "gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, … , non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. e-ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986".
Infatti, il decreto ministeriale, "nel definire gli ambiti di intervento degli enti o casse aventi finalità esclusivamente assistenziali, specifica che essi non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi".



Fonte: Agenzia Entrate

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