Nuova finestra temporale, dall’1 al 29 dicembre prossimi, a disposizione delle imprese e dei lavoratori autonomi con sede nelle zone del Centro-Nord colpite dal terremoto del 2012, per presentare la domanda di accesso al credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013 per il ripristino o la ricostruzione dell’azienda o dello studio professionale e per riacquistare o riparare attrezzature e macchinari danneggiati dal sisma.
Restano valide le domande presentate in base al vecchio termine del 30 giugno. In ogni caso, è possibile sostituire la precedente istanza con una nuova, da inviare secondo gli attuali termini.
A stabilirlo, il provvedimento del 28 novembre 2014.

A demandare a un provvedimento delle Entrate la definizione della riapertura dei termini per l’istanza di attribuzione del bonus era stato il decreto Mef del 10 ottobre (vedi “Credito d’imposta sisma 2012: news dal decreto integrativo”), emanato in attuazione del decreto legge 74/2014. Quest’ultimo, con il comma 9-septies dell’articolo 1, ha modificato la disciplina del credito d’imposta, prevedendo l’ampliamento delle modalità di attestazione del danno (ora possibile anche tramite copia di perizia giurata o asseverata) e della platea dei beneficiari (sono ammesse anche le imprese che, pur non beneficiando dei contributi per il risarcimento del danno, sono tenute a effettuare lavori finalizzati all’acquisizione della certificazione di agibilità sismica per gli edifici che costituiscono luoghi di lavoro), nonché l’estensione del periodo agevolato (via libera ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2014).

Per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013, dunque, i contribuenti interessati potranno trasmettere la richiesta in via telematica, dall’1 al 29 dicembre, utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell’11 aprile scorso.
La misura del credito d’imposta spettante a ciascuno dei soggetti che ne ha fatto domanda sarà determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello del credito complessivamente richiesto, e sarà resa nota con un successivo provvedimento dell’Agenzia.



Fonte: Agenzia Entrate

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