La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta della Commissione europea volta a dichiarare che la Polonia, avendo applicato un’aliquota Iva ridotta ai beni destinati alla protezione anti-incendio menzionati all’allegato 3 della legge nazionale dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi, è venuta meno agli obblighi contenuti nella direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Il contesto normativo comunitario
Analizzando il contesto normativo di riferimento, si rileva che l'articolo 96 della direttiva 2006/112 relativa al sistema Iva prevede che gli Stati membri applichino un'aliquota Iva normale fissata da ciascuno Stato membro in percentuale della base imponibile che è la stessa per le cessioni di beni e per i servizi.
Il successivo articolo 98 consente invece agli Stati membri l’applicazione di una o due aliquote ridotte, esclusivamente però alle cessioni di beni e servizi delle categorie di cui all'allegato III della medesima direttiva. Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile, che non può essere inferiore al 5% mentre l'aliquota normale non può essere inferiore al 15%.

La normativa nazionale polacca
Per quanto concerne il diritto tributario nazionale, invece, la legge polacca dell’11 marzo 2004, relativa alla regolamentazione dell’Iva, prevede un’aliquota base fissata al 22% mentre un’aliquota agevolata nella misura dell’8% è prevista a favore della fornitura nell’ambito del territorio nazionale di materiale atto a prevenire gli incendi e a contrastare il propagarsi delle fiamme combustibili.

Analisi dell’antefatto
Il procedimento precontenzioso previsto dalle disposizioni europee in ipotesi di contrasto tra Commissione Ue e Stati membri, iniziava agli inizi del 2011 con l’invio da parte della Commissione di una formale lettera di diffida indirizzata alla Polonia. Nella lettera si contestava appunto la violazione delle disposizioni della direttiva 2006/112 per aver previsto la normativa nazionale l'applicazione, in, un'aliquota Iva ridotta per la fornitura di beni per la lotta contro gli incendi.
Alla lettera di diffida le competenti autorità della Polonia rispondevano prendendo precisi impegni con la Commissione volti a modificare le disposizioni della legge sull'Iva oggetto di contestazione. Successivamente, però, la Polonia ha informato la Commissione che, contrariamente a quanto già affermato, non era più in previsione una modifica delle disposizioni relative all'applicazione di un'aliquota Iva ridotta alla fornitura di beni per la lotta contro gli incendi.

La posizione della Commissione europea
Ad inizi del 2013 la Commissione europea inviava alla Polonia un formale parere motivato. Non ricevendo soddisfacente riscontro, la Commissione Ue decideva quindi di sottoporre la questione direttamente alla Corte di Giustizia.
Nel suo ricorso la Commissione sostiene che la Polonia viola apertamente gli obblighi della direttiva 2006/112 applicando un'aliquota Iva ridotta alla fornitura di beni per la lotta contro gli incendi, in violazione proprio degli articoli da 96 a 98 e dell’allegato III di tale direttiva. Infatti, afferma la Commissione, secondo quanto indicato dall'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva, un'aliquota Iva ridotta può essere applicata soltanto alle cessioni di beni rientranti espressamente nelle categorie elencate nell'elenco di cui all'allegato III della direttiva, che non annovera al suo interno i beni per la lotta contro gli incendi. Inoltre, sempre a giudizio della Commissione, nell’ambito di una procedura di infrazione al diritto comunitario, uno Stato membro non può a propria giustificazione avanzare argomenti di natura socio-politica, come invece ha fatto la Polonia, né tantomeno invocare disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi nascenti dal diritto comunitario. In conclusione, a giudizio della Commissione, la fornitura di beni per la lotta contro gli incendi deve essere assoggettata alle normali aliquote di cui agli articoli 96 e 97 della direttiva 2006/112, non inferiori al 15%.

La risposta della Polonia
A propria parziale giustificazione, la Polonia, pur non contestando che i prodotti per la lotta contro gli incendi non rientrano in una delle categorie previste dall'allegato III della direttiva Iva, sostiene che le disposizioni contestate della propria legge nazionale sono giustificate da circostanze eccezionali, in quanto la protezione dagli incendi e dagli effetti catastrofici di questi è uno dei compiti fondamentali dello Stato polacco, è finanziata dal bilancio dello Stato e verrebbe messa in serio pericolo dall’eliminazione di un’aliquota agevolata sulla fornitura di tali beni, che comporterebbe immediatamente un notevole aumento del prezzo di tali beni.

L’intervento della Corte di giustizia
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di giustizia europea ha innanzitutto ricordato come l’aliquota base e normale dell’iva, applicabile alla fornitura di beni e servizi, non possa essere inferiore al 15%. Nonostante tale indiscusso principio, l'articolo 98, paragrafo 1, della direttiva Iva conferisce agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote Iva ridotte, esclusivamente alle cessioni di beni e servizi rientranti nelle categorie di cui all'allegato III della stessa direttiva 2006/112. Detto questo, i magistrati europei hanno proseguito affermando che è incontrovertibile che la fornitura di beni e materiali per la lotta contro gli incendi non rientra affatto in nessuna delle categorie di cui all'allegato III della direttiva 2006/112, con la diretta conseguenza della validità delle contestazioni avanzate dalla commissione Ue contro la repubblica polacca. L’aliquota agevolata Iva non può dunque essere prevista appannaggio della fornitura nell’ambito del territorio nazionale di materiale atto a prevenire gli incendi e a contrastare il propagarsi delle fiamme combustibili.
Tale constatazione, hanno rimarcato poi i magistrati sovranazionali,  non può essere in alcun modo inficiata dagli argomenti avanzati dalla Polonia sulla importanza della missione di combattere contro gli incendi e sulle difficoltà a finanziare la stessa.

Le conclusioni degli eurogiudici
Per tutto quanto ora visto, la Corte di giustizia Ue, definitivamente pronunciandosi sulla questione, ha stabilito che applicando un'aliquota Iva ridotta alla fornitura di beni per la protezione contro gli incendi, la Polonia è venuta meno agli obblighi che su di essa incombono in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'allegato III della medesima.


Data della sentenza
18 dicembre 2014
Numero della causa
C 639/13
Nome delle parti
Commissione europea
contro
Repubblica di Polonia

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