Arrivano con il provvedimento, pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia, le indicazione del direttore dell’Agenzia dell’Entrate sulle modalità di effettuazione del riversamento in Banca d’Italia degli importi versati dai contribuenti riguardanti il pagamento dell’acconto Iva per il 2014.
I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’iva devono eseguire il pagamento dell’imposta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno, mediante delega alle banche convenzionate, agli uffici postali o agli agenti della riscossione. Questi devono quindi provvedere a riversare alla Banca d’Italia (sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma - succursale), sulla contabilità speciale denominata “Agenzia delle Entrate - fondi della riscossione", le somme percepite entro il successivo 31 dicembre (articolo 6 della legge 405/1990).
Il termine ultimo per il riversamento all’erario di quanto incassato – stabilisce il provvedimento direttoriale – è fissato alle 14,50 di tale giornata.

I dati rendicontativi relativi agli acconti pagati dai contribuenti, se relativi a pagamenti effettuati in singole giornate, dovranno quindi pervenire in via telematica all’Agenza delle Entrate entro il 2 gennaio 2014, se versati il 23 dicembre 2013, entro il 5 gennaio, se versati il 24 dicembre.
Il riepilogo di quanto versato nella giornata del 29 dicembre, dovrà infine essere comunicato entro il 7 gennaio se i versamenti sono compiuti da banche, poste e agenti della riscossione, entro il 2 gennaio se eseguiti da altri istituti di pagamento.
Gli intermediari che incasseranno gli importi in questione nei giorni 22, 23, 24 e 29 dicembre potranno effettuare il trasferimento delle somme all’Erario anche attraverso un unico bonifico. Più stringente, però il termine concesso loro per la trasmissione dei dati all’Agenzia, qualora esercitino tale opzione. Il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate dovrà infatti pervenire all’Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2014.
La medesima facoltà di riversare gli acconti incassati dai contribuenti Iva con un bonifico unico è concessa anche agli istituti di pagamento diversi dalle Banche e convenzionati con l’Agenzia delle Entrate limitatamente ai pagamenti ricevuti nelle giornate del 24 e del 29 dicembre.

Restano in ogni caso escluse dalle disposizioni direttoriali le somme riscosse tramite modello F24EP e regolate il 31 dicembre, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto Iva.



Fonte: Agenzia Entrate

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