In tema di accertamento tributario, la presenza di lavoratori “in nero” in azienda fa ritenere complessivamente inattendibili le scritture contabili e consente la ricostruzione del reddito d’impresa con il metodo induttivo.
È quanto si desume dall’ordinanza n. 24250 della Corte di cassazione del 13 novembre.

La vicenda processuale
La controversia prende origine da un avviso di accertamento notificato a una società di ristorazione. Tale avviso era stato prontamente impugnato dai soci, che avevano ottenuto dalla Ctp la riduzione del 20% dell’accertato.
Il successivo giudizio d’appello conferma la sentenza di primo grado.
In Cassazione, i giudici hanno reso definitiva la sentenza di secondo grado, ritenendola, contrariamente agli assunti dei ricorrenti, ben motivata e dunque incensurabile in sede di legittimità.

La pronuncia della Cassazione
Secondo la Corte, i giudici di merito hanno adeguatamente esplicitato l’iter logico giuridico seguito per giungere ad affermare la legittimità del metodo di accertamento adoperato, pur con le riduzioni imposte dai giudici di primo grado.
In particolare, la decisione impugnata ha rilevato come l’accertata utilizzazione di tre lavoratori dipendenti, non risultanti dai libri obbligatori, è circostanza “idonea a far ritenere complessivamente inattendibile la documentazione fiscale e a integrare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati e come il giudice di prime cure, nel rettificare il reddito accertato dall’Ufficio, aveva tenuto conto dei costi dovuti all’autoconsumo”.
Ne è derivato il rigetto del ricorso proposto dai contribuenti.

Osservazioni
In deroga alle modalità accertative ordinarie, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a rideterminare il maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con il metodo induttivo (per le imposte sui redditi, articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973; per l’Iva, articolo 54, comma 2, Dpr 633/1972).

Nelle ipotesi di contabilità inattendibile ovvero qualora le irregolarità constatate siano tali da far perdere alle scritture contabili il carattere privilegiato che a esse è altrimenti riconosciuto, all’ufficio è attribuita la facoltà di desumere “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate … sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.
Le norme sopra richiamate, considerato quanto ribadito in varie occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, consentono all’ufficio accertatore, anche in presenza di “scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale (…), ma affette, in virtù di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, da incompletezze, inesattezze ed infedeltà” (Cassazione 9884/2002), di procedere legittimamente all’accertamento analitico-induttivo della base imponibile del reddito d’impresa, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente ovvero dimostrando anche per presunzioni, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (articolo 2729 codice civile), l’inesattezza o l’incompletezza di una o più poste delle scritture.

Ciò considerato, nel caso di specie, l’utilizzazione di tre lavoratori dipendenti in nero, per i giudici di legittimità, costituisce un fatto dedotto in accertamento certo, neppure contrastato in atti, che si pone secondo l’id quod plerumque accidit come idoneo a fare ritenere nel complesso la contabilità inattendibile e a integrare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati.

Con specifico riguardo poi alla metodologia utilizzata dall’Amministrazione finanziaria per la ricostruzione presuntiva dei ricavi, il decisum è in linea con quanto in più occasioni ribadito dalla Suprema corte in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa proprio in riferimento al settore della ristorazione, per cui “una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto” (Cassazione sentenza n. 25001 del 2006).
Ne è derivata, anche sotto tale profilo, la legittimità dell’avviso di accertamento sub iudice, in cui la ricostruzione induttiva dei ricavi è stata correlata alla quantità e qualità delle materie prime utilizzate.


Fonte. Agenzia Entrate

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