Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 è stata pubblicata la legge 10 ottobre 2014, n. 147, entrata in vigore il 6 novembre 2014 che, agli articoli 1, 2 e 3, e 4 reca ulteriori disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (allegato n. 1).

In particolare l’articolo 1 apporta delle modifiche all’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

L’articolo 2 prevede l’applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’articolo 3 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L’articolo 4 prevede la copertura finanziaria delle nuove disposizioni recate dalla legge in argomento.


1.           ARTICOLO 1: modifiche all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. seconda salvaguardia), e all’articolo 11, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124 (cd. quarta salvaguardia)

1.1       Modifiche all’articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012 (cd. seconda salvaguardia)

In considerazione del limitato utilizzo della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. seconda salvaguardia), l’art. 1, lettera a) della legge n. 147 del 2014 prevede una modifica del citato art. 22, comma 1, mediante la riduzione del contingente numerico dei lavoratori,a cui continuano ad applicarsi  le  disposizioni  in  materia  di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.  201  del  2011 ancorché  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, da 55.000 soggetti a 35.000 soggetti.

In particolare, la predetta modifica interessa la categoria dei lavoratori collocati in mobilità di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) che, a seguito della modifica apportata dall’art. 1, lettera b) della legge in esame, è così ridefinita:

”Ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro  il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il  pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo  7, commi  1  e  2, della legge 23 luglio  1991,  n.  223  ovvero,  ove  prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di  cui  alla  presente  lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità  di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata”.

L’articolo 1, comma 3, della legge in esame prevede, per effetto di quanto disposto dal comma 1, lettera a), del medesimo articolo, che è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico da 40.000 unità a 20.000 unità della categoria dei lavoratori collocati in mobilità di cui all’art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012.

L’articolo 1, comma 2, della legge n. 147 del 2014 prevede altresì una corrispondente riduzione delle risorse stanziate all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Ciò posto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014), continuano ad accedere alla cd. seconda salvaguardia di cui alla legge n. 135 del 2012 i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate all’art. 1, lettera b) della legge n. 147 del 2014.

Quanto alle modalità di accesso alla salvaguardia da parte dei lavoratori in argomento, continua a trovare applicazione la procedura di cui all’art. 3 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012, attuativo della cd. seconda salvaguardia di cui alla legge n. 135 del 2012 (v. messaggio n. 4678 del 2013, punto 2.1).

Il riferimento ai lavoratori percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, deve intendersi nel senso che la percezione del trattamento di cigs è condizione per l’accesso alla salvaguardia; in particolare, il trattamento di cigs deve sussistere al momento dell’entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014) ovvero iniziare entro 15 giorni dalla predetta data (entro il 21 novembre 2014). Tale trattamento dovrà essere goduto senza soluzione di continuità fino alla data di licenziamento che non può essere successiva al 30 dicembre 2016.

In relazione a quanto sopra ai menzionati lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2014 al 30 dicembre 2016 non si applicherà l’art. 2, comma 46, della legge 28 giugno 2012 n. 92 - come modificato dall’art 46 bis, comma 1, lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità ordinaria (vedi circolare n. 2 del 2013). In tal caso i lavoratori avranno la durata della prestazione calcolata ai sensi dell’articolo 7, commi da 1 a 4, della legge n. 223 del 1991; al riguardo si fa riserva di un successivo messaggio da parte della DC Prestazioni a sostegno del reddito.

Lavoratori di cui all’art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, come modificato dall’art. 1, lettera b) della legge n. 147 del 2014.
Criteri di ammissione alla salvaguardia

N. 20.000 lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali.


- Siano già percettori al 6 novembre 2014, ovvero, entro i quindici giorni successivi a detta data (21 novembre 2014), del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e il cui rapporto di lavoro cessi – senza soluzione di continuità con il predetto trattamento di cigs -  entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. I predetti lavoratori dovranno essere presenti negli elenchi inviati all’Inps dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del 8 ottobre 2012 del predetto Ministero.
ovvero
- siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012.
-Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991.

1.2 Modifiche all’articolo 11, comma 2, della legge n. 124 del 2013 (cd. quarta salvaguardia)

Con riferimento alla categoria dei soggetti cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, l’articolo 1, comma 4, della legge n. 147 del 2014modifica l’art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, riducendo sia il contingente numerico dei beneficiari da 6.500 unità a 2.500 unità che le corrispondenti risorse finanziarie dall’anno 2014 all’anno 2019.

Ciò posto, restano invariate le condizioni e le modalità di accesso alla salvaguardia in parola già illustrate nel messaggio n. 522 del 2014 con riferimento a tale categoria di lavoratori.

Lavoratori di cui all’articoli 11 del D.L. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 4 della legge n. 147 del 2014.
Criteri di ammissione alla salvaguardia

n. 2.500 lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro intervenuta tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.

Anche se abbiano svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito per tale attività, un reddito annuo lordo non superiore a € 7.500,00.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.


2.               ARTICOLO 2: nuove disposizioni di salvaguardia

L’art. 2 della legge n. 147 del 2014, ferme restando le precedenti disposizioni di salvaguardia pensionistica, reca nuove misure di salvaguardia in favore di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge in esame, i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022.

Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.

2.1       Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 147 del 2014 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

Lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 147 del 2014
Criteri di ammissione alla salvaguardia
a)n.5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012

- Perfezionamento, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.
- Autorizzazione ai versamenti volontari sussistente alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o presentazione della domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015.
b) n. 12.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione (art. 1, c. 194, lettera a) della legge n. 147 del 2013).

 -Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera f) della legge n. 147 del 2013).
 

Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011.

Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.

Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.


Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario  accreditato o accreditabile alla predetta data.

A condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013.

A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.

c) n. 8.800 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:


- Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013):

in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di procedura civile;
in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.



-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013):

in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

in applicazione di accordi collettivi di  incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 -Lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013).


Anche se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
 

Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.


Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.

Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.


Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
d) N. 1.800 lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5  febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.

e) N. 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
 Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

 Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.



2.2 Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (articolo 2, comma 1, della legge n. 147 del 2014).



2.2.1 Lavoratori collocati in mobilità (art. 2, comma 1, lettera a)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.500 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero - anche mediante il versamento di contributi volontari - entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Si evidenzia che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale riscontrare la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 6 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, successivi al 6 novembre 2014, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

Il predetto versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.

L’art. 2, comma 2, della legge n. 147 del 2014, precisa che per i lavoratori in argomento, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della stessa legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, come specificato nel medesimo articolo al comma 1.

La norma riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147 del 2014 e che perfezionino anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ai sopra citati lavoratori è limitata l’applicazione della deroga stabilita dall’articolo due, comma 1, lettera a), della legge n. 147 del 2014 alle disposizioni previste dalla art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Si precisa che, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la possibilità, in capo all’assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.

2.2.2 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 2, comma 1, lettera b)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 12.000 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati:

1)   Articolo 1, comma 194, lettera a), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2)   Articolo 1, comma 194, lettera f), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorché  al  6 dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva  attività  lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 147 del 2014, i lavoratori di cui alle predette lettere a) e f) possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Al riguardo si rammenta che lalegge n. 147 del 2013 prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della c.d. quinta salvaguardia per le categorie di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro 6 gennaio 2015.

2.2.3 Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 2, comma 1, lett. c)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 8.800 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.

1)   Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2) Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.


3) Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013

Lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 147 del 2014, i lavoratori di cui alle predette lettere b), c) e d) possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Al riguardo si rammenta che lalegge n. 147 del 2013 prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della c.d. quinta salvaguardia per le categorie di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro 6 gennaio 2015.


2.2.4 Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lett. d)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive modificazioni.

Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014, i lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Al riguardo si rammenta che la lettera e-ter), del comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, introdotta dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124  prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 per la categoria di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.

Con riferimento alle modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, si fa rinvio a quanto illustrato al punto 2.3 del presente messaggio.

Al riguardo si precisa che, coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 sulla base del criterio ordinatorio illustrato al punto 2.4 del presente messaggio.

Si precisa altresì che, i soggetti che per un qualsiasi motivo non abbiano presentato entro il termine del 26 febbraio 2014 istanza di accesso al beneficio della salvaguardia di cui al citato art. 11 bis, hanno facoltà di presentare entro il previsto termine del 5 gennaio 2015 istanza per accedere alla salvaguardia in esame.

2.2.5 Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art. 2, comma 1, lett. e)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 4.000 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

2.3       Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 2, comma 4, della legge n. 147 del 2014 ha previsto che, i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (il 06.11.14), vale a dire entro il 5 gennaio 2015.

Il citato art. 2, comma 4 dispone altresì  che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.

a)  Soggetti che devono presentare istanza all’Inps.

I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) (soggetti in mobilità e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro il 5 gennaio 2015.

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

b)  Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.

I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 27 del 7 novembre 2014 (Allegato n. 2).

Con riferimento alla presentazione delle istanze da parte della categoria di lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) (in congedo o fruitori di permessi) si richiama quanto già illustrato al punto 2.2.4 del presente messaggio.

2.4 Criterio ordinatorio e monitoraggio

Con riferimento al criterio ordinatorio, l’articolo 2 comma 4, della legge n. 147 del 2014 prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al medesimo articolo, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per la sola categoria di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) (soggetti in congedo o fruitori di permessi) continua a trovare applicazione il criterio adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (v. messaggio n. 13343 del 2012, punto 2.6.1 e messaggio n. 522 del 2013, punto 1.2.2).

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari, di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 2, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.

Si precisa, infine, che l’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 5 gennaio 2015, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

2.5 Decorrenza dei trattamenti pensionistici

L’articolo 2, comma 3, della legge n. 147 del 2014 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore all’entrata in vigore della stessa legge, vale a dire non anteriore al 6 novembre 2014.

2.6 Rinvio a precedenti istruzioni fornite con messaggio

Con riferimento alle istruzioni relative a:
-      Commissioni competenti istituite presso le DTL;
-      Punto di consulenza Sportello Amico;
-      Sinergie,
si rinvia a quanto precisato da ultimo con messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014, per quanto compatibili.

2.7 Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio

Come più volte precisato, da ultimo con messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014,
relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

2.8 Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti

Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano da parte dei soggetti interessati richieste di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, le Sedi avranno cura di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici della salvaguardia in argomento.

Quanto sopra dovrà essere effettuato in attesa dell’acquisizione delle istanze di accesso al beneficio da parte dell’Inps per le categorie dei soggetti collocati in mobilità e dei prosecutori volontari.

Analoghi adempimenti, in attesa dell’acquisizione dei provvedimenti di accoglimento da parte delle DTL, dovranno essere effettuati nei confronti dei soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato.

3. ARTICOLO 3: Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (lavoratori in mobilità e autorizzati al versamento dei contributi volontari)

L’articolo 3, della legge in esame reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. quinta salvaguardia), relativo alla categoria dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione  volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionano, mediante il versamento di contributi  volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario in parola, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

In particolare, il citato articolo 3, al comma 1, prevede che: “L’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011”.

Il predetto articolo 3, al comma 2 dispone che, per i lavoratori di cui al comma 1 del medesimo articolo, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

Restano confermate, per quanto compatibili, le istruzioni fornite al punto 3.5 del messaggio n. 4373 del 2014, relativo alla categoria di lavoratori in argomento.

4. Caselle di posta elettronica
I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla casella di posta elettronica, priva di rilevanza esterna, salvaguardia32100@inps.it.


Fonte: Messaggio INPS n.8881 del 19/11/2014

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