In tema di accertamento dei redditi, costituiscono – ai sensi dell’articolo 2 del Dpr n. 600 del 1973, nel testo applicabile nella fattispecie “ratione temporis” – “elementi indicativi di capacità contributiva”, tra gli altri, specificamente la “disponibilità in Italia o all’estero” di “autoveicoli”, nonché di “residenze principali o secondarie”. La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’ articolo 2728 del codice civile, perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva”. Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (cfr Cassazione 18081/2010 e 16284/2007).

Ordinanza n. 22634 del 24 ottobre 2014 (udienza 8 ottobre 2014)
Cassazione civile, Sez. VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Bognanni Salvatore
Accertamento delle imposte sui redditi – Articolo 2 del Dpr n. 600 del 1973 applicabile ratione temporis – La “disponibilità in Italia o all’estero” di “autoveicoli”, nonché di “residenze principali o secondarie” costituiscono elementi di capacità contributiva – Tale disponibilità costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’articolo 2728 del codice civile – Il giudice tributario non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità

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