In materia di imposte sui redditi, avuto riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, e in particolare alla deduzione delle spese di ammortamento, al contribuente non può essere riconosciuta una piena discrezionalità nel determinare, in sede di dichiarazione, le quote di ammortamento annuo dei beni, variandole di anno in anno. L’ammortamento non può che uniformarsi al criterio di sistematicità posto dall’articolo 2426 n. 2), codice civile, sulla base di un piano di ammortamento che indichi il valore da ammortizzare (differenza tra costo dell’immobilizzazione e suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile), residua possibilità di utilizzazione e criteri di ripartizione del valore da ammortizzare, tendenzialmente costituiti da quello a quote costanti – che costituisce l’ordinario criterio di imputazione – o a quote decrescenti. Ai criteri di valutazione dettati dall’articolo 2426 del codice civile su indicato dev’essere riconosciuto carattere inderogabile perché gli stessi garantiscono la funzione, propria del bilancio di trasparenza per assicurarne la leggibilità e la controllabilità da parte dei soci e dei terzi (Cass. 23976/2004 e Cass. 4874/2006).

Sentenza n. 22016 del 17 ottobre 2014 (udienza 17 luglio 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Di Iasi Camilla - Est. Federico Guido
Imposte sui redditi – Determinazione del reddito d’impresa – Deduzione delle spese di ammortamento – Il contribuente non ha piena discrezionalità nel determinare le quote di ammortamento dei beni – L’ammortamento deve uniformarsi al criterio ex articolo 2426 n. 2), codice civile

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