In tema di Irap, in relazione al profilo dell’onere della prova, nell’ipotesi di impugnazione di un atto di natura impositiva (quale la cartella esattoriale, emessa, in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973), l’Amministrazione Finanziaria deve dar prova della pretesa azionata; detta prova può essere fornita anche in via presuntiva e, assolto tale onere da parte dell’Ufficio erariale, spetterà comunque al contribuente fornire idonea prova contraria, al fine di confutare il presupposto della cartella di pagamento emessa per l’Irap non versata (cfr., da ultimo, Cass. 3473/2014).

Sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014 (udienza 17 luglio 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Iofrida Giulia
Irap – Impugnazione di un atto di natura impositiva – L’onere della prova da parte dell’Amministrazione finanziaria può essere fornito anche in via presuntiva – Spetta al contribuente fornire l’idonea prova contraria

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