Poste italiane, banche, imprese di assicurazioni e altre società ed enti finanziari, autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo virtuale sugli atti emessi durante l’anno solare – mediante un meccanismo fatto di acconti basati su conteggi provvisori e saldi su liquidazioni definitive ricevute dagli uffici finanziari – hanno a disposizione, da oggi, il nuovo modello di dichiarazione da trasmettere, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate.

Infatti, dall’1 gennaio 2015, gli utenti che hanno ottenuto il via libera per assolvere l’imposta in modalità virtuale, dovranno presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, servendosi dei servizi telematici offerti dall’Agenzia e utilizzando il modello appena approvato (insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche di trasmissione) con provvedimento direttoriale del 14 novembre. Lo stesso modello, che consente l’immediata lettura degli elementi utili per la liquidazione definitiva dell’imposta, vale anche per le dichiarazioni consuntive e le rinunce all’autorizzazione, nei casi di operazioni straordinarie, e per effettuare eventuali modifiche delle dichiarazioni già presentate.

Il nuovo “prodotto” è figlio di una disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2014: il comma 597 che, integrando l’articolo 15, comma 5 del Dpr 642/1972, stabilisce l’obbligo di indicare, oltre agli atti “distinti per voce di tariffa”, anche “gli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta” e aggiunge un nuovo periodo secondo il quale “la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
L’adempimento, ricordiamo, ha come termine di scadenza la fine di gennaio di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

È stato comunque previsto un periodo transitorio, che va dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015, durante il quale, in caso di rinuncia all’autorizzazione, anche a seguito di operazioni straordinarie, le dichiarazioni devono essere presentate in formato cartaceo presso l’ufficio territoriale competente.


Fonte: Agenzia Entrate

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