dagli enti non commerciali delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore
delle ONLUS, ai sensi dell’art. 147 del testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, alla luce delle modifiche apportate allo stesso testo unico dalla
legge 6 luglio 2012, n. 96.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
In relazione alle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS le
disposizioni fiscali agevolano sia le erogazioni effettuate da persone fisiche, ai
sensi dell’art. 15 del TUIR, sia quelle effettuate da soggetti titolari di reddito
d’impresa o enti non commerciali, ai sensi rispettivamente degli artt. 100 e 147
del medesimo testo unico.
In particolare, l’art. 15, comma 1, del TUIR, prevede la detraibilità
dall’imposta lorda dovuta dalle persone fisiche di una somma pari al 19 per cento
degli oneri ivi elencati, tra i quali la lettera i-bis), nella formulazione del testo in
vigore prima del 24 luglio 2012, individuava “le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 2.065 euro, a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
L’art. 15, commi 2 e 3, della citata legge n. 96 del 2012 ha trasposto
l’anzidetta disposizione agevolativa dalla citata lettera i-bis) dell’art. 15, comma
1, del TUIR al comma 1.1 (di nuova introduzione) dello stesso art. 15 del TUIR,
modificando, altresì, le relative percentuali di detrazione.
Più precisamente, l’art. 15, comma 1.1, del TUIR prevede, per le persone
fisiche, che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per
l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni
liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) …”.
La legge n. 96 del 2012, tuttavia, non ha espressamente coordinato il testo
dell’art. 147 del TUIR, il quale stabilisce che gli enti non commerciali residenti
possono detrarre “dall’imposta lorda (…) fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati”, tra l’altro, alla
lettera i-bis) dell’art. 15, comma 1, del TUIR.
L’art. 147 del TUIR, quindi, nell’elencare gli oneri detraibili dall’imposta
dovuta dagli enti non commerciali attraverso il richiamo a specifici oneri
considerati detraibili per le persone fisiche, fa ancora riferimento, per quanto
concerne le erogazioni liberali alle ONLUS, alla citata lettera i-bis) dell’art. 15,
comma 1, del TUIR.
Deve ritenersi, comunque, da un’interpretazione sistematica delle norme,
che l’intento del legislatore non fosse quello di escludere, per i soli enti non
commerciali, la detraibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS.
Ne consegue che il richiamo operato dall’art. 147 del TUIR alla lettera ibis)
dell’art. 15, comma 1, dello stesso testo unico deve ora intendersi riferito
anche agli oneri trasposti nel comma 1.1 del medesimo art. 15 e, quindi, le
liberalità in denaro erogate in favore delle ONLUS devono continuare a
considerarsi detraibili dall’imposta dovuta dagli enti non commerciali residenti
nella misura del 19 per cento stabilita dallo stesso art. 147 del TUIR.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate n.89/E del 17/10/2014
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