Una persona fisica, non imprenditore, ha venduto delle azioni il 30 giugno 2014. Sulla plusvalenza, la banca ha applicato l'aliquota del 26%. È corretto?

Si applica l’aliquota del 26% alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014 in relazione ai redditi diversi di natura finanziaria (articolo 3, comma 6, Dl 66/2014). Tali plusvalenze (disciplinate dagli articoli 67 e 68 del Tuir) si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti e non nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione (circolare ministeriale 165/1998). Pertanto, nel caso in cui, prima del 30 giugno 2014, il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° luglio 2014, le relative plusvalenze non sono tassabili con l’aliquota del 20% vigente nel momento in cui sono state percepite le somme, ma con quella del 26% vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata. Se, invece, la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014, la plusvalenza va tassata con l’aliquota del 20%, anche se il corrispettivo è stato percepito in un momento successivo (circolare 19/E del 2014).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top