La suprema Corte ha affermato, in merito a quanto previsto dall’articolo 20 del Dpr 131/1986, che la prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla forma apparente, vincola l’interprete a privilegiare, nell’individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma, cioè il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche in maniera frazionata, in uno o più atti (cfr Cassazione 14150/2013; tra le altre si vedano Cassazione 2713/2002, Cassazione 14900/2001).


Sentenza n. 21770 del 15 ottobre 2014 (udienza 2 luglio 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio - Est. Napolitano Lucio
Articolo 20 del Dpr 131/1986 – Prevalenza della natura intrinseca degli atti sul titolo e la forma – Vincolo per l’interprete a privilegiare, nell’individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma

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