PREMESSA
L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014,
ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle
deleghe di pagamento F24.
In particolare, è previsto che:
“A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da
altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni
effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati
con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale
sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati
con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille
euro.”.
Con la presente circolare sono forniti alcuni chiarimenti, con la precisazione
che le disposizioni in esame non si applicano ai pagamenti effettuati con
strumenti diversi dal modello F24 (ad esempio bonifici e versamenti diretti in
tesoreria).

1. OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI
F24 - ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 24
APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89
Per effetto delle disposizioni normative introdotte, a decorrere dal 1°
ottobre 2014:
a) i modelli F24 a saldo zero1 potranno essere presentati esclusivamente
mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate:
- direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24
online”2 dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici
Fisconline o Entratel;
- per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24
in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24
cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle
entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007;
b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo
finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a
1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in
-----
1
Nel modello F24 “a saldo zero” l’ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna “importi a debito
pagati”) è pari all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna “importi a
credito compensati”) e dunque il saldo finale del modello (pagamenti meno compensazioni) è pari a zero.
2 “F24 web” consente di compilare e inviare telematicamente il modello F24 direttamente dal sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC. “F24
online”, invece, previa compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile gratuitamente dal
sito internet dell’Agenzia, oppure tramite programmi disponibili sul mercato, consente di inviare
telematicamente il modello F24 stesso attraverso il sito internet dell’Agenzia.
---

compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via
telematica:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate sopra richiamati;
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi
dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell’art. 1 del
decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (banche, Poste Italiane e
Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).


2. ULTERIORI CASI DI OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI
TELEMATICI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
La norma in commento chiarisce che i suddetti obblighi si aggiungono a
quelli già vigenti nell’ordinamento sulla stessa materia.
In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili
anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti
rispettivamente l’obbligo di utilizzare:
- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di
imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e
alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 241 del 1997;
- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del
credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi
superiori a 5.000,00 euro annui.
Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative
introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe
a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di
delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare
anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione
convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.


3. CASI IN CUI E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO F24
CARTACEO
In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno
continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della
riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio
1999, n. 37 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non
titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in
compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa
nei seguenti casi particolari.
F24 precompilati dall’ente impositore
Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella
compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento
precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate,
Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare
detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della
riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati
crediti in compensazione.

Versamenti rateali in corso
Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA,
alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014),
sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre
entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i
versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31
dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando
crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente
presso gli agenti della riscossione
I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti
d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della
riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24
cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.


4. CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO
CORRENTE
Con riferimento, infine, ai versamenti dovuti da contribuenti
oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente si precisa che:
a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di
crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente
rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel ex articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente,
ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il
modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di
conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite
addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero
disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24
cartaceo;
b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo
finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità
telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel
caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato,
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale
compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito
da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato
anche con modello F24 cartaceo.


Fonte: Circolare Agenzia Entrate 27/E del 19/09/2014

0 commenti:

 
Top