A partire dal 2014, i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, potranno beneficiare degli stessi oneri detraibili e deducibili attualmente riconosciuti ai soggetti residenti, a condizione che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che, nello Stato di residenza, non fruiscano di agevolazioni fiscali analoghe. Inoltre, alla medesima condizione di raggiungimento della soglia del 75% del reddito complessivamente prodotto, i contribuenti non residenti potranno accedere al regime dei “nuovi minimi”, introdotto dal Dl n. 98/2011.
È una delle modifiche fiscali introdotte dalla legge europea 2013 bis, approvata ieri in via definitiva dalla Camera, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

L’antefatto
Nel corso del 2012, la Commissione europea ha inoltrato una richiesta di informazioni, finalizzata a chiarire il regime fiscale previsto dalla legislazione nazionale italiana per i lavoratori transfrontalieri e, in generale, per le persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo (See), il cui reddito è prodotto per la maggior parte in Italia.
Tali soggetti sono definiti “non residenti Schumacker”, dal nome di una celebre sentenza della Corte europea di Giustizia del 14 febbraio 1995, causa C-279/93 Schumacker. In questa sentenza, la Corte ha stabilito che i principi in materia di libera circolazione dei lavoratori dipendenti devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una normativa nazionale di uno Stato membro che, in qualità di Stato della fonte di produzione del reddito, non riconosca detrazioni di carattere personale (ad esempio, per carichi di famiglia) al lavoratore non residente, quando egli produce una significativa porzione del suo reddito complessivo in quello Stato.

A seguito della ricezione delle risposte fornite dallo Stato, la Commissione ha aperto una procedura d’infrazione ritenendo che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo See, dal momento che non prevede, nel proprio ordinamento tributario, un regime fiscale che consenta ai “non residenti Schumacker” di fruire delle deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato, ed espressamente esclude l’ applicabilità ai non residenti del regime agevolato dei “minimi”.

Le soluzioni adottate per adeguare la normativa interna ai principi del Trattato
A porre rimedio è l’articolo 7 della legge europea 2013 bis, che introduce un nuovo comma 3-bis nell’articolo 24 del Tuir, estendendo le medesime agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni e detrazioni – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.
La deroga ai criteri generali di determinazione dell’imposta sul reddito dovuta dai non residenti opera a condizione che i “non residenti Schumacker” non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali.
Un decreto Mef di natura non regolamentare detterà le disposizioni attuative della norma.

Con riguardo invece al regime dei minimi, all’articolo 1, comma 99, della legge 244/2007, viene sostituita la lettera b), contenente una della cause di esclusione dal predetto regime, ovvero il requisito di residenza nel territorio dello Stato. La modifica consente anche ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo See che assicuri un adeguato scambio di informazioni, il reddito complessivo dei quali sia prodotto nel territorio dello Stato italiano in misura almeno pari al 75%, di usufruire del regime agevolato.


Fonte: Agenzia Entrate

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