L’autorizzazione prescritta dal D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 7, (nel testo, applicabile “ratione temporis”), in materia di IVA, e dal D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 7, in materia di imposte dirette, ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione. Ne discende che la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente (cfr. Cass. 16874/09). I dati raccolti dall’Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari consentono poi, in virtù della presunzione contenuta nella norma, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente ai ricavi dell’attività svolta, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della suddetta attività. Né la legittimità dell’utilizzazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, dei movimenti dei conti correnti bancari è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, atteso che le norme succitate prevedono il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà dell’amministrazione tributaria, non di un obbligo (cfr. Cass. 4601/02; 3115/06; 446/13).

Sentenza n. 20420 del 26 settembre 2014 (udienza 25 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bielli Stefano – Est. Valitutti Antonio
Accertamento – Autorizzazione all’espletamento di indagini bancarie – Mancata esibizione dell’autorizzazione – Conseguenze – Dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari – Imputazione ai ricavi - Presunzione – Prova contraria

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