Le piccole correzioni sulla contabilità giustificano l'accertamento induttivo, in quanto il contribuente deve tenere scritture senza abrasioni o spazi in bianco.
A stabilirlo, la Corte di cassazione con la sentenza n. 19755 del 19 settembre 2014.

Il fatto
Dopo che una verifica fiscale aveva evidenziato varie irregolarità contabili, in particolare la presenza di abrasioni nel registro dei corrispettivi Iva, una sproporzione tra rimanenze finali e rimanenze iniziali e versamenti bancari ingiustificati, il competente ufficio fiscale provvedeva a rettificare la dichiarazione annuale Iva, Irpef e Irap di un contribuente esercente un bar/caffè.

L'opposizione è stata accolta dalla Commissione tributaria provinciale, con conferma anche in appello, ove il giudice del riesame ha motivato che nel caso di specie difettava comunque il presupposto dell'inattendibilità della contabilità, considerato che la stessa era stata tenuta regolarmente, "fatta eccezione per la modesta abrasione contenuta nel registro dei corrispettivi che avendo una portata molto modesta non consentiva di ritenere inattendibile la scrittura", trattandosi "non di abrasione, ma di una correzione operata scrivendo sull'originario errato importo un diverso importo corretto".

L'ente impositore ha fatto ricorso per cassazione, insistendo principalmente sull'erronea interpretazione dell'articolo 2219 del codice civile (richiamato in ambito fiscale dall'articolo 22, comma 1, Dpr 600/1973), nella parte in cui prevede che "se è necessaria qualche cancellatura, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili", mentre nella sentenza impugnata si sostiene, al contrario, che:
"sarebbero regolarmente tenute le scritture contabili ove su un originario importo sia scritto un diverso importo corretto senza bisogno che si accerti giudizialmente la leggibilità degli importi cancellati"
"sarebbero regolarmente tenute le scritture contabili ove il testo cancellato mediante sovrascrizione sia meramente intuibile"
"sarebbero regolarmente tenute le scritture contabili ove su un originario importo sia scritto un diverso importo corretto, purché quest'ultimo abbia portata modificativa modesta".
Motivi della decisione
Decidendo la vertenza, la Corte suprema ritiene assolutamente fondati i rilievi dell'ente impositore, affermando che la presenza di abrasioni nel registro dei corrispettivi e l'evidente sproporzione tra rimanenze finali e iniziali nonché i versamenti bancari legittimano l'Amministrazione finanziaria alla rettifiche della dichiarazione annuale del contribuente.
A tal fine, l'articolo 2219 del codice civile prescrive che "tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine" e che "non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".

Pur non rinvenendosi nella norma modalità specifiche circa il mezzo grafico (penna o matita) da adottare per la registrazione dei dati contabili dell'impresa, la Corte di cassazione ha chiarito che il divieto di "abrasioni", contenuto nell'articolo 2219 del codice civile, porta a concludere che esso è correlativo all'uso della penna o comunque dell'inchiostro, giacché sarebbe improprio parlare di abrasione rispetto alla cancellazione del tratto di matita (cfr sentenza 2396/1998).

Peraltro, le modalità di tenuta delle scritture contabili non rispondono a esigenze meramente formali, ma sono dirette a tutelare una serie di interessi: da un lato quello dell'imprenditore a disporre di uno strumento di controllo sull'andamento dell'impresa (che è una realtà dinamica) e sull'operato dei dipendenti, dall'altro quello dei terzi (singoli creditori, massa dei creditori, soggetti che a vario titolo vengono in rapporto con l'impresa) a conoscere con chiarezza le condizioni dell'impresa (cfr Cassazione 503/1997 e 1575/2007).

È evidente, quindi, l'importanza delle suddette modalità di tenuta, finalizzate essenzialmente a rendere affidabili le scritture e, in tale quadro, particolare rilievo va attribuito al divieto di abrasioni (cioè di cancellature fatte raschiando), cui si accompagna la previsione che, se qualche cancellatura deve essere eseguita, essa va compiuta in modo da rendere leggibili le parole cancellate, perché attraverso questa disciplina il legislatore, da un canto, ha voluto assicurare stabilità alle risultanze delle scritture e, dall'altro, ha voluto permettere di ricostruire l'effettivo andamento della gestione, evitando manipolazioni non percepibili o non agevolmente percepibili senza l'adozione di particolari tecniche d'indagine (cfr Cassazione 2396/1998, 6660/1982, 2738/1987, 2809/1988 e 4174/1988).

La decisione impugnata, invece, anche con il continuo rimando alle altrettante laconiche affermazioni del giudice di prime cure, ha operato una grave e arbitraria mutilazione della normativa disciplinante i presupposti dell'accertamento extra contabile, in violazione dell'articolo 39, comma 2, lettera d), Dpr 600/1973, il quale impone che le irregolarità formali, per rendere inattendibili nel loro complesso le scritture, debbano essere tali da compromettere l'attendibilità complessiva dei fatti gestionali in esse rappresentati, essendo rimasta vulnerata la garanzia offerta ai terzi dall'impianto di una contabilità sistematica.


Fonte: Agenzia Entrate

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