La Corte richiama il precedente indirizzo in base al quale ove la controversia tributaria abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale - come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato interno o - dove in concreto ne ricorrono i presupposti - l’applicazione del principio di non contestazione (Cass.  29613/2011).

Sentenza n. 19069 del 10 settembre 2014 (udienza del 27 giugno 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Di Iasi Camilla - Est. Ferro Massimo
Impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso – Il contribuente riveste la qualità di attore in senso formale e sostanziale – Grava sul contribuente l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo

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