Si può eseguire il ravvedimento di un versamento periodico iva versando solo sanzioni ed interessi se la liquidazione annuale iva si chiude a credito? Sono in tempo per versare l’imposta?

Al fine di regolarizzare la violazione tramite ravvedimento operoso, il contribuente deve effettuare il versamento delle imposte dovute, procedendo al contestuale versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (articolo 13 del Dlgs 472/1997). Per pagamento contestuale si intende che le incombenze previste ai fini dei ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma e non necessariamente nel medesimo giorno (circolare 180/E del 10 luglio 1998 e risoluzione 165/E dell’11 luglio 2007). Pertanto, se la regolarizzazione avviene nei trenta giorni dalla data in cui andava effettuato il versamento periodico, si usufruirà della sanzione ridotta al 3% (ravvedimento breve); se invece avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è del 3,75% (ravvedimento lungo).


Fonte: Agenzia Entrate

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