Ho aperto la partita Iva, aderendo al regime fiscale per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. Avendo eseguito dei lavori per un condominio, mi va effettuata la ritenuta d'acconto del 4%?

Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. Tuttavia, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ("nuovi minimi") non sono soggetti a ritenuta d’acconto (punto 5.2 del provvedimento 185820 del 22 dicembre 2011, che attua i commi 1 e 2 dell’articolo 27 del Dl 98/2011). A tal fine, è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Anche il condominio, pertanto, in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, è tenuto a erogare gli importi lordi, senza assoggettarli a ritenuta di acconto.


Fonte: Agenzia Entrate

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