I) In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal DPR n. 600/1973, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione personale fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (cfr. Cass. n. 12788/2011).
II) La prova della natura elusiva delle operazioni poste in essere dal contribuente ben può scaturire da presunzioni, spettando, semmai, allo stesso contribuente fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico che giustifichino l’operazione stessa (così Cass. n. 8772/2008; Cass. n. 20816/2005).

Sentenza n. 19596 del 17 settembre 2014 (udienza 12 giugno 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. CrucittI Roberta
D.P.R. n. 600/1973, art. 37, comma 3 – Elusione d’imposta – Non occorre l’intento fraudolento – È sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico
La prova della natura elusiva può scaturire da presunzioni – E’ onere del contribuente fornire la prova della esistenza di ragioni economiche che giustificano l’operazione stessa

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