Due nuove tipologie di operazioni entrano nel novero di quelle effettuabili senza obbligo di emissione della fattura, cioè quelle cessioni e prestazioni di servizi al pubblico caratterizzate da tali “uniformità, frequenza e importo limitato”, come ad esempio il commercio al dettaglio, da rendere gravosa l’osservanza dell’obbligo contabile. La fattura arriva soltanto se il cliente la chiede entro e “non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.

A prendere posto nell’articolo 22 del Dpr 633/1972 sono i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e quelli di gestione e rendicontazione dei versamenti effettuati, dall’utenza, per pratiche riguardanti i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Tutti servizi resi da concessionari che hanno stipulato un contratto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il lasciapassare è dato dal decreto 8 agosto 2014 del ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 di sabato scorso.

I nuovi esoneri nascono proprio dalla normativa Iva che, espressamente (articolo 22, comma 2, Dpr 633/1972), prevede l’estensione della “dispensa”, ogni volta si renda necessaria, tramite apposito decreto ministeriale.


Fonte: Agenzia Entrate

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